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Legge regionale n. 20 del 14.07.2009 

In attuazione dell'intesa tra Stato, Regioni ed Enti Locali del 1 aprile 2009, in data 16 luglio 2009 è stata pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, la Legge n. 20 del 14 luglio 2009 "Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica" (così detto "Piano Casa"), con le finalità di sostenere il rilancio dell'economia attraverso gli interventi edilizi, favorendo la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della qualità architettonica e dell'efficienza energetica, nonché migliorando la sicurezza delle strutture e l'accessibilità degli edifici. Tale normativa è entrata in vigore il 31 luglio 2009. 

Il provvedimento normativo regionale si articola fondamentalmente in due parti;
la 1^ contiene disposizioni con cui negli edifici residenziali esistenti ( verificare bene i limiti di applicazione ) è consentito realizzare un'ampliamento del volume anche in deroga agli indici stabiliti del Piano regolatore (cd. "premio di cubatura");
la 2^ parte contiene invece norme volte a specificare, rispetto al T.U. dell'edilizia, l'ambito di applicazione della D.I.A., ad agevolarne il procedimento approvativo in ipotesi determinate, a definire le fasi del procedimento comunale. Sono state altresì introdotte modifiche ed integrazioni alle principali norme regionali per favorire il recupero di edifici esistenti.  

Per quanto riguarda il capo 1^ ( così detto PIANO CASA ), la legge regionale prevede, in particolare agli articoli 3 e 4, la possibilità di realizzare su edifici esistenti a destinazione residenziale e ricettiva, legittimamente realizzati o che abbiano ottenuto il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore delle legge stessa, ampliamenti in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e dei regolamenti edilizi. 

Nello specifico, l'articolo 3 prevede aumenti in deroga per le unità abitative uni e bifamiliari e per edifici ricettivi fino al 20% della volumetria esistente, a condizione che la volumetria complessiva totale non superi i 1.200 metri cubi e che gli ampliamenti edilizi siano accompagnati da interventi tali da ridurre il fabbisogno di energia primaria dell'unità complessiva fino al raggiungimento dei requisiti minimi fissati dalle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico o tali da ridurre almeno del 40% il fabbisogno di energia primaria dell'unità edilizia complessiva. 
Lo stesso articolo 3 prevede la possibilità di trasformare, in deroga alle disposizioni normative e regolamentari del Piano Regolatore Generale, del Regolamento Edilizio e dei piani pilotis, ultimati entro il 2008, in residenza.
L'articolo 4 della Legge, invece, consente al Comune, previa deliberazione consiliare, di individuare edifici residenziali legittimamente esistenti o con titolo abilitativo ottenuto entro il 31 luglio 2009, da riqualificare attraverso interventi di demolizione, totale o parziale, e di ricostruzione, volti al miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza delle strutture e dell'accessibilità degli edifici, in deroga agli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, ed ai regolamenti edilizi.
Per tali edifici, da ricostruire all'interno della stessa unità catastale nella quale è avvenuta la demolizione, è ammesso un ampliamento della volumetria esistente fino al 25% nel caso in cui, fermo restando il rispetto delle norme regionali in materia di rendimento energetico, si utilizzino tecnologie che consentano il raggiungimento di qualità ambientale ed energetica di valore 1,5 del sistema denominato "Protocollo ITACA Sintetico Regione Piemonte" o fino al 35% in caso di raggiungimento del valore 2,5.
La Legge Regionale introduce direttamente all'articolo 5 limitazioni alla realizzazione degli interventi in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici previsti agli articoli 3 e 4: detti interventi, infatti, non possono essere realizzati su edifici o ambiti, individuati dai piani regolatori come centri storici comunque denominati, aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti, nuclei minori, monumenti isolati, singoli edifici, civili o di architettura rurale, di valore storico-artistico o ambientale o documentario, nelle aree protette istituite con legge regionale, nelle aree individuate dai piani regolatori con classe di pericolosità idrogeologica IIIa.
Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 5 della Legge, tali interventi, ove autorizzabili, devono rispettare le normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico sanitaria, nonché le disposizioni contenute nel D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e quanto stabilito dalle norme del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) e dalle norme degli strumenti urbanistici adeguati al PAI.

Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4, inoltre, sono alternative all'applicazione della Legge Regionale 6 agosto 1998 n. 21 (Norme per il recupero dei sottotetti) la cui efficacia, peraltro, risulta estesa, ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale 20/2009 in argomento, ai sottotetti realizzati fino al 31 dicembre 2008. 
Per le realizzazioni degli ampliamenti di cui agli articoli 3 e 4 è previsto dalla legge il rispetto delle distanze dai confini, dalle strade e tra edifici, dei parametri qualitativi vigenti e dell'indice di permeabilità dei suoli, fissati dagli strumenti urbanistici, nonché il rispetto del limite di densità fondiaria fissato dall'articolo 23, comma 2, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., pari, per Moncalieri, a 5 mc./mq..
Tali ampliamenti possono, viceversa, derogare all'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici per la quantità necessaria per sopraelevare di un piano. 
L'articolo 6 della nuova Legge Regionale prevede, tuttavia, la facoltà per i comuni di disporre, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge e, pertanto, entro il 29 settembre 2009, l'esclusione dell'applicazione degli articoli 3 e 4 in tutto o in parte del territorio comunale.
I comuni, sempre con deliberazione del Consiglio Comunale, possono altresì indicare quali parametri qualitativi e quantitativi, stabiliti dagli strumenti urbanistici, siano da considerare non derogabili ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4. 
A tal fine, l'Amministrazione, preso atto delle limitazioni già previste dalla legge regionale, al fine di consentire un'applicazione della norma il più possibile rispettosa delle porzioni in esse contenute non ha ritenuto opportuno introdurre ulteriori limitazioni al testo originario della regione Piemonte. 

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