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Gestione terre e rocce da scavo

GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO (ART. 186 D. Lgs. n. 152/2006 - DGR 15/02/2010, n. 24-13302)

Tutti i riusi di materiali terrosi provenienti da cantieri edili (per Permessi di costruire, DIA edilizie, lavori pubblici od interventi più vasti, soggetti a V.I.A. od A.I.A,) diversi dalle attività di cava rientrano nella normativa in oggetto. Il conferimento alle discariche dei  materiali terrosi non è soggetto a tale normativa appunto perchè non configura un  "riutilizzo" (o riuso). I materiali oggetto di questa disciplina sono i materiali da scavo prodotti nei cantieri, per il quale sia previsto un riutilizzo integrale o parziale SENZA alcun previo trattamento; le terre da scavo non devono essere frammiste a rifiuti e sono distinte dai "fanghi";
 
Tutti i progetti (le previsioni) riguardanti la produzione (da cantiere) ed il riutilizzo dei suddetti materiali  devono essere  presentati all'Autorità rispettivamente competente per la VIA, l'AIA, il PdC o la DIA in allegato ai rispettivi progetti edilizi od ambientali, dovendo unitamente a questi essere approvati dalle Autorità rispettivamente competenti, ma - in ogni caso - qualora le Amministrazioni non coincidano, devono essere trasmessi anche al Comune del sito di produzione (per il rilascio del titolo edilizio conseguente alla VIA od all'AIA) ed al Comune del sito di destinazione (se diverso da quello di produzione), al quale il Comune del sito di produzione richiederà un parere preventivo (eventualmente in Conf. dei Servizi);
 
L'attività istruttoria dell'Amministrazione competente è di tipo "documentale" (=formale; riguardando la completezza e regolarità della documentazione sub 8), fatta però salva la verifica della compatibilità della movimentazione delle terre verso il sito di destinazione (in base ad una valutazione che deve riguardare le caratteristiche e matrici ambientali di quel sito di destinazione; per es. in base al fatto che le movimentazioni non abbiano ad alterare l'equilibrio idrogeologico del territorio "ricevente"; che non si tratti di un'area naturale protetta per la quale occorra prescrivere limiti di CSC più rigorosi, etc.);
 
I soggetti privati rilevanti sono il "produttore", coincidente col costruttore e/o titolare del cantiere edile ed il Proponente, coincidente col committente dei lavori, ossia col titolare del permesso edilizio; i siti sono quello di "produzione" (il cantiere che origina i materiali) ed il sito di "destinazione" (quello presso cui è previsto il riutilizzo); 
 
Le  Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) variano in base alla destinazione d'uso del sito di produzione e rilevano ai fini del riuso nel sito di destinazione in base alla seguente tabella:
 

SITO DI PRODUZIONE
LIMITE DI CSC
SITO DI DESTINAZIONE
Aree residenziali od a verde *
Colonna A_tab. 1 all. V, Tit. V, parte IV D. Lgs. 152/2006
Riuso sempre consentito, anche verso aree a destinazione analoga *
Aree commerciali, artigianali od industriali
Colonna B_tab. 1 all. V, Tit. V, parte IV D. Lgs. 152/2006
Riuso consentito solo per:
1) sottofondi o rilevati stradali purchè le analisi dimostrino il rispetto dei valori delle tab. di riferimento ed il rispetto della CSC dell'area di destinazione,
2) siti a destinazione analoga,
3) impianti industriali il cui processo modifichi le caratteristiche fisiche e chimiche delle terre per la produzione di prodotti merceologicamente distinti
Aree agricole od assimilabili *
Tab. LAB della L.R. 42/2000
Riuso consentito solo:
1) alle condizioni indicate sopra sub 1-2-3);
2) in terreni agricoli con le stesse caratteristiche del terreno di produzione *

(per i casi contraddistinti dalla*:) in tali casi è sufficiente la dichiarazione del Proponente di assenza di contaminazione del sito di produzione, redatta secondo il modello 5 dell'allegato "G" alla DGR 24-13302 del 15/02/2010,  corredata dall'indagine ambientale concernente le caratteristiche dei terreni, ma SENZA tutte le informazioni e gli allegati di cui all'allegato "A" alla DGR, PURCHE' il sito di produzione abbia vocazione (normativamente e/o di fatto) residenziale od agricola e NON sia mai stato interessato da eventi inquinanti, e PURCHE' la produzione (il riutilizzo) delle terre da scavo NON superi i 2.500 mc. di materiale (procedura cd. "semplificata");
 
I riusi ammessi sono: reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, terre come sottoprodotti nei processi industriali, oppure quelli finalizzati a conseguire le seguenti finalità ambientali: a) miglioramento della copertura arborea  o della funzionalità del terreno per scopi agro-silvo-pastorali, b) miglioramento delle condizioni idrogeologiche rispetto alla tenuta dei versanti ed alla raccolta e regimentazione delle acque piovane, c) miglioramento della percezione paesaggistica del sito di destinazione;
 
Il progetto di gestione delle terre e rocce da scavo deve corredare le pratiche edilizie (e VIA od AIA); deve essere controfirmato da un progettista abilitato, contenere le informazioni del 1° comma dell'art. 186, nonchè quelle dell'Allegato "A" alla DGR 24-13302 del 15/02/2010, una relazione geologica, storica ed ambientale relativa al sito di produzione (qs. cd. "indagine ambientale" deve essere effettuata sulla base di campionamenti e delle  caratteristiche dei materiali in loco) sottoscritta da professionista abilitato, OBBLIGATORIA per il solo caso in cui il riutilizzo sia previsto in un sito di destinazione diverso da quello di produzione, nonchè la dichiarazione (del Proponente) di non contaminazione del sito di produzione conforme al modello 1 dell'allegato "C" alla predetta DGR, con previsione della durata del deposito in attesa del riutilizzo (deposito che non può di norma superare 1 anno). Tale documentazione deve essere indirizzata al Comune titolare della pratica edilizia e, se diverso, al Comune del sito di destinazione; il Comune titolare della pratica edilizia deve - in quanto Autorità "competente" - approvarla contestualmente al progetto edilizio;

Nel caso in cui il riuso avvenga nello stesso sito di produzione, oltre alla dichiarazione di cui al mod. "1" dell'allegato C, la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo occorre SOLTANTO nell'ipotesi in cui le aree interessate, a destinazione produttiva o commerciale, facciano presupporre fenomeni pregressi di contaminazione dei terreni per via della preesistenza di serbatoi o cisterne interrate contenenti idrocarburi, oppure per via di preesistenti depositi di olii minerali, o di impianti di gestione dei rifiuti; idem, nel caso in cui un sito abbia variata la sua destinazione d'uso,  verso l'uso residenziale od agricolo, la caratterizzazione delle terre andrà allegata e dovrà dimostrare il rispetto dei limiti delle CSC previsti (vd. sopra la tabella) per le rispettive destinazioni (residenziale od agricola);
 
La responsabilità della corrispondenza delle caratteristiche dei materiali scavati e movimentati rispetto a quelle definite in sede progettuale sono del costruttore  (produttore); costui - insieme al professionista che aveva presentato il progetto di riutilizzo in sede di pratica edilizia - deve presentare al Comune di produzione ed a quello di destinazione la dichiarazione di cui al Modello "2" dell'allegato "D" alla DGR, PRIMA dell'inizio dei lavori di SCAVO; ugualmente, ma il SOLO Produttore (costruttore), dovrà presentare a tali Enti la dichiarazione di cui al mod. "3" dell'allegato "E" della DGR ad avvenuto utilizzo del materiale terroso, allegandovi anche i certificati delle analisi effettuate sui campioni.