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Esercizi di vicinato: vendita al dettaglio fino a 250 mq. di superficie

I negozi con una superficie di vendita non superiore a mq.250 dimensioni vengono denominati esercizi di vicinato.
Chi svolge all'interno di un locale con superficie di vendita non superiore a mq.250 attività di commercio al dettaglio, ossia chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore finale, è tenuto a presentare al Comune ove si trovano i locali una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) almeno contestualmente all'apertura dell'attività medesima.

Copia della SCIA va conservata in negozio con la ricevuta di presentazione (rilasciata dal portale dello Sportello Unico).
Con le stesse modalità vanno comunicate al Comune anche il trasferimento nell'ambito dello stesso Comune (se in altro Comune si dovrà comunicare la nuova aperture a quest'ultimo), la variazione di settore, l'ampliamento o la riduzione della superficie di vendita, il subingresso, la cessazione per cessione attività o per chiusura definitiva (anche nel caso di trasferimento in altro Comune).

Nel caso di vendita di prodotti alimentari sarà necessario:

  • essere in possesso dei requisiti professionali (corso professionale da alimentarista o esperienza lavorativa nel settore per almeno due anni negli ultimi cinque o titolo di studio avente ad oggetto materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti) come previsto dall'art.71 del Decreto Legislativo 26/3/2010, n.59 e s.m.i.;
  • presentare la prescritta notifica di inizio attività (NIA) sanitaria (la NIA sanitaria va presentata anche nel caso di mangimi per animali destinati all'alimentazione umana).
 

Il concetto di superficie di vendita

La superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa è l'area destinata alla vendita, compresa l'area espositiva e quella occupata  da banchi, casse, scaffalature e simili.
Non costituisce superficie di vendita quella destinata a:

  • magazzini;
  • depositi;
  • locali di lavorazione;
  • uffici;
  • servizi;
  • superficie espositiva solo nel caso di esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti, dei quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobilifici, concessionarie auto, legnami, materiali per l'edilizia e simili) purchè: 1) sia separata e distinta da pareti continue dalla superficie di vendita ancorché comunicante con la stessa; 2) il pubblico vi acceda, in condizioni di sicurezza solo se accompagnato dagli addetti alla vendita e solo per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili; 3) si sottoscriva e registri presso l'Agenzia delle entrate un atto di impegno d'obbligo tra Comune e operatore, che costituisce integrazione alla SCIA e nel quale, oltre alla delimitazione della superficie di vendita, venga precisata, senza possibilità di deroghe, la composizione delle merceologie di offerta;
  • delimitazione delle vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti, nei casi in cui si trovino sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali.

La superficie di vendita si determina per ciascun esercizio commerciale calcolando solo l'area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi, che costituisce la superficie lorda di pavimento ai fini del rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia.
Ogni esercizio commerciale corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita. La superficie di vendita annessa ad attività produttiva, industriale o artigianale, deve essere ricavata, in condizioni di sicurezza, nello stesso immobile nel quale avviene la produzione. Essa non deve superare quella massima prevista per gli esercizi di vicinato.

 
 
 

Modulistica

 
 
 

La restante modulistica si auto genera ed e scaricabile sul portale dello sportello unico reperibile sul sito:
www.impresainungiorno.gov.it/web/torino/comune/t/F335