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Negozi di vendita al dettaglio fino a 250 mq. di superficie

I negozi con una superficie di vendita non superiore a mq.250 dimensioni vengono denominati esercizi di vicinato.
Chi svolge all'interno di un locale con superficie di vendita non superiore a mq.250 attività di commercio al dettaglio, ossia chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore finale, è tenuto a presentare al Comune ove si trovano i locali una comunicazione sull'apposito modello COM almeno trenta giorni prima dell'apertura al pubblico.
La comunicazione deve essere compilata in triplice copia di cui una copia va consegnata al Comune, una va conservata in negozio con la ricevuta di presentazione (o altra documentazione che comprovi la presentazione: avviso di ricevimento della raccomandata, rapporto del fax) e una consegnata alla Camera di Commercio entro trenta giorni dall'effettiva apertura esibendo la ricevuta di presentazione (o altra documentazione che comprovi la presentazione).
Con le stesse modalità e con la stessa modulistica vanno comunicate al Comune anche il trasferimento nell'ambito dello stesso Comune (se in altro Comune si dovrà comunicare la nuova aperture a quest'ultimo), la variazione di settore, l'ampliamento o la riduzione della superficie di vendita, il subingresso, la cessazione per cessione attività o per chiusura definitiva (anche nel caso di trasferimento in altro Comune): la comunicazione non deve obbligatoriamente pervenire almeno trenta giorni prima, ma può essere contestuale all'evento, solo nel caso di subingresso e cessazione.
Nel caso di vendita di prodotti alimentari (e si intendono tali anche gli alimenti per animali) sarà necessario:

  • essere in possesso dei requisiti professionali (corso da alimentarista o esperienza lavorativa nel settore per almeno due anni negli ultimi cinque);
  • presentare la prescritta DIA sanitaria (come meglio spiegato alla voce autorizzazioni/dia sanitarie tenendo presente che nel caso di alimenti per animali la pratica sanitaria è prevista solo per i mangimi per animali destinati all'alimentazione umana).
 

Il concetto di superficie di vendita

La superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa è l'area destinata alla vendita, compresa l'area espositiva e quella occupata  da banchi, casse, scaffalature e simili.
Non costituisce superficie di vendita quella destinata a:

  • magazzini;
  • depositi;
  • locali di lavorazione;
  • uffici;
  • servizi; 
  • superficie espositiva solo nel caso di esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti, dei quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobilifici, concessionarie auto, legnami, materiali per l'edilizia e simili) purchè: 1) sia separata e distinta da pareti continue dalla superficie  di vendita ancorché comunicante con la stessa; 2) il pubblico vi acceda, in condizioni di sicurezza solo se accompagnato dagli addetti alla vendita e solo per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili; 3) si sottoscriva e registri presso l'Agenzia delle entrate un atto di impegno d'obbligo tra Comune e operatore, che costituisce integrazione al modello COM e nel quale, oltre alla delimitazione della superficie di vendita, venga precisata, senza possibilità di deroghe, la composizione delle merceologie di offerta;
  • delimitazione delle vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti, nei casi in cui si trovino sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali.

La superficie di vendita si determina per ciascun esercizio commerciale calcolando solo l'area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi, che costituisce la superficie lorda di pavimento ai fini del rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia.
Ogni esercizio commerciale corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita. La superficie di vendita annessa ad attività produttiva, industriale o artigianale, deve essere ricavata, in condizioni di sicurezza, nello stesso immobile nel quale avviene la produzione. Essa non deve superare quella massima prevista per gli esercizi di vicinato.

 

Modulistica

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