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Chi svolge all'interno di un negozio con superficie di vendita superiore a mq.250 attività di commercio al dettaglio, ossia chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore finale, deve richiedere sul modello COM apposita autorizzazione al Comune ove si trovano i locali.
I negozi di tali dimensioni vengono denominati medie strutture se la superficie di vendita è compresa tra i mq.251 e i mq.2.500 e grandi strutture se la superficie di vendita è superiore a mq.2.500.
L'autorizzazione è rilasciabile solo all'interno di determinate aree del territorio aventi le caratteristiche di addensamenti o localizzazioni commerciali e nel rispetto delle regole e degli standard previsti dall'allegato A alla DCR n.563-13414 del 29/10/1999 e s.m.i..
Per il rilascio dell'autorizzazione è inoltre necessario sottoscrivere un atto d'obbligo registrato che formalizzi l'impegno a corrispondere al momento dell'attivazione un onere aggiuntivo computato in una percentuale compresa tra il 30 e 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, specificatamente destinato alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale urbane.
Quando si tratta di grandi strutture di vendita la pratica viene esaminata in conferenza di servizi regionale con le procedure previste dalle DGR n.43-29533 del 01/03/2000 e n.100-13283 del 03/08/2004.
Va richieste autorizzazione anche per il trasferimento, l'ampliamento di superficie e l'estensione del settore merceologico di una media o di una grande struttura, mentre è sufficiente una comunicazione per i casi di subingresso, riduzione della superficie e/o del settore e cessazione dell'attività.
Per le richieste di autorizzazioni e le comunicazioni occorre utilizzare la modulistica sotto riportata.
Infine per la vendita di prodotti alimentari (e si intendono tali anche gli alimenti per animali) è necessario:
La superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa è l'area destinata alla vendita, compresa l'area espositiva e quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili.
Non costituisce superficie di vendita quella destinata a:
La superficie di vendita si determina per ciascun esercizio commerciale calcolando solo l'area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi, che costituisce la superficie lorda di pavimento ai fini del rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia.
Ogni esercizio commerciale corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita. La superficie di vendita annessa ad attività produttiva, industriale o artigianale, deve essere ricavata, in condizioni di sicurezza, nello stesso immobile nel quale avviene la produzione. Essa non deve superare quella massima prevista per gli esercizi di vicinato.
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