L'Ici, Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con decreto legislativo n.504 del 1992, deve essere pagata :
L'imposta comunale sugli immobili si determina in base alle seguente formula:
BASE IMPONIBILE X ALIQUOTA/1000 = IMPOSTA TOTALE ANNUA
L'I.C.I. è dovuta dal soggetto passivo per anni solari, il versamento deve essere effettuato nel corso dello stesso anno in cui si sono verificati i presupposti. Non sono ammesse compensazioni di imposta per anni di gestione differenti, tranne nei casi previsti dalla legge.
L'imposta compete proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso, il mese è considerato per intero se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, periodi inferiori non sono considerati.
Il pagamento deve avvenire tramite bollettini di versamento inviati a domicilio a cura del concessionario del servizio riscossione. Il versamento dell'imposta è dovuto in due rate:
NB: è consentito il versamento in unica soluzione a saldo entro il 16 giugno (barrando sul bollettino sia la casella di acconto che quella di saldo)
Occorre effettuare un unico versamento, su un unico bollettino, per ogni comune su cui sono ubicati gli immobili. A norma del __D.Lgs.__ 504/92 i contitolari di immobili devono necessariamente effettuare versamenti separati, ognuno con il proprio bollettino in proporzione alle singole situazioni di possesso, tuttavia l'art. 9 del Regolamento Comunale sull'I.C.I. consente di effettuare versamenti cumulativi purché tempestivi e purché l'imposta sia stata totalmente assolta.
Per quanto riguarda le parti comuni condominiali per le quali è stata presentata denuncia unica dall'amministratore, il versamento deve essere eseguito su un unico bollettino sempre a nome del condominio.
Il versamento può essere effettuato :
Per la descrizione della materia dei rimborsi I.C.I. si rimanda al Regolamento relativo.
La domanda di rimborso deve essere presentata all' Ufficio I.C.I. compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dall'interessato. Non occorre allegare alcuna marca da bollo.
Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti, iscritti negli appositi elenchi ed esercitanti tale attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
Il contribuente, al fine di conoscere se un'area è edificabile può richiedere al Comune un certificato di destinazione urbanistica.
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Ai fini del calcolo dell'ICI saranno ritenuti congrui i valori dichiarati dal contribuente in misura non inferiore a quelli fissati dalla suddetta deliberazione.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2007, con deliberazione della Giunta Comunale n. 134 dell'11 aprile 2007, sono stati aggiornati i valori di mercato delle aree fabbricabili.
Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.
Tale dichiarazione deve essere presentata in duplice copia all'Ufficio ICI del Comune di Moncalieri - Vicolo A. Cotta, 2 - o a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per la compilazione della denuncia di variazione è indispensabile conoscere i dati catastali, desumibili da un semplice certificato catastale reperibile presso l'Agenzia del Territorio (ex Catasto), o in mancanza gli estremi della domanda di accatastamento. Se gli immobili sono situati su più comuni devono essere presentate tante denunce quanti sono i comuni interessati.
Nel caso di più soggetti passivi dello stesso immobile la dichiarazione può essere presentata congiuntamente su un unico modello, indicando nel primo riquadro intitolato "CONTRIBUENTE" uno qualsiasi di questi e tutti gli altri nella parte sottostante intitolata "CONTITOLARI". Le parti comuni condominiali, per le quali l'imposta è dovuta da tutti i condomini in proporzione alla % di possesso, devono essere dichiarate dall'amministratore che indicherà come contribuente il condominio, mentre i suoi dati saranno indicati nel secondo riquadro intitolato "DENUNCIANTE". Lo stesso riquadro viene compilato in tutti i casi in cui la denuncia viene presentata da un soggetto diverso dal contribuente (es. il liquidatore, uno degli eredi, il legale rappresentante, il curatore fallimentare).
La denuncia di variazione deve essere presentata in duplice copia agli sportelli o a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno al Settore Tributi del Comune di Moncalieri
Vicolo A. Cotta 2 - Moncalieri
La presentazione della denuncia non implica alcun costo per il cittadino.