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IMU

 

L'ACCESSO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER IMU E SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO E' CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO DA CONCORDARE TELEFONANDO AI NUMERI 011/6401336-337-379-380 O TRAMITE MAIL ALL'INDIRIZZO ufficio.tributi@comune.moncalieri.to.it

Per l'anno 2023 il Consiglio Comunale ha deliberato le seguenti aliquote IMU (Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 24/03/2023)

 
 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2023

 
 
tabella aliquote IMU
N.
CASISTICA DEGLI IMMOBILI
ALIQUOTA (per cento)
DETRAZIONE/RIDUZIONE
1
Abitazione principale (esclusivamente categoria catastale A1 - A8 - A9) e una pertinenza per categoria (C2 - C6 - C7)
0,6
€ 200,00
2
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata. ( esclusivamente categoria catastale A1 - A8 - A9)
0,6
€ 200,00
3
Abitazione e relative pertinenze del coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale, a seguito di provvedimento si separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (esclusivamente categoria catastale A1 - A8 - A9)
0,6
€ 200,00
4
Terreni agricoli non posseduti da agricoltori e non ricadenti in aree montane o collinari (fogli esenti: Moncalieri dal 5 al 22; 25; 26; Revigliasco dall'1 all'11)
1,04
NESSUNA
5
Immobili locati a titolo di abitazione principale sulla base di contratti tipo concordati fra le organizzazioni dei proprietari e dei conduttori
0,74
25% vedi nota (*)
6
Immobili messi a disposizione dell’Agenzia Sociale per la Locazione (A.S.LO) e destinate, mediante contratto di locazione stipulato ai sensi dell’art. 2, c.3, della L. 431/1998, a famiglie in emergenza abitativa, anche mediante l’attivazione di interventi mirati alla riduzione del disagio abitativo a valere sul Fondo di morosità incolpevole (FIMI)
0,55
25% vedi nota (**)
7
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
1,04 di cui:

0,76 Stato
0,28 Comune
NESSUNA
8
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011
0,1
NESSUNA
9
ALIQUOTA ORDINARIA - L. 214/2011, all'art. 13 comma 6
(da applicare per gli altri immobili e le aree fabbricabili)
1,04
NESSUNA
10
Immobili concessi in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta
0,76
vedi nota (***)
 
 

CONTRATTI A CANONE AGEVOLATO

* Per gli immobili locati a canone agevolato, la Legge di stabilità per il 2016 prevede l’applicazione dell’aliquota deliberata dal comune ridotta al 75%, pertanto l’aliquota effettiva da applicare è pari al 0,55%

** Per gli immobili a disposizione dell’A.S.LO, locati a canone agevolato, la Legge di stabilità per il 2016 prevede l’applicazione dell’aliquota deliberata dal comune ridotta al 75%, pertanto l’aliquota effettiva da applicare è pari al 0,4125%

Coloro che beneficiano dell'applicazione dell'aliquota agevolata prevista in favore di soggetti che stipulino contratti di locazione ad uso abitativo ai sensi della legge 9/12/1998 n° 431, sono tenuti, entro 120 giorni dalla stipula del contratto, a trasmettere apposita comunicazione scritta al servizio Tributi indicando gli estremi identificativi dell'immobile, il contraente e il periodo di durata del medesimo. La predetta comunicazione, da effettuarsi su modello predisposto dal Comune, deve essere rinnovata annualmente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre, a partire dall'anno successivo alla stipula.

(***) IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO
A) Ai sensi dell'art 3 comma 1 lettera C del vigente Regolamento di Disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) alle unità immobiliari e relative pertinenze nella misura di una per categoria catastale (C2, C6, C7) concesse in comodato d'uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale è applicata l'aliquota dello 0,76 punti percentuali (7,6 per 1000). In caso di più unità immobiliari l'aliquota agevolata può essere applicata ad un'unica unità immobiliare. Il contribuente interessato alla fattispecie deve darne comunicazione, utilizzando apposito modello predisposto dal comune, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU.

B) E' possibile godere anche della riduzione del 50% della base imponibile, nel caso in cui:
  -il contratto sia registrato;
  -il comodante possieda un solo immobile in Italia (il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
  -il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;



 

Per il calcolo 2023 inviare una mail al seguente indirizzo:
ufficio.tributi@comune.moncalieri.to.it

 
 
 

Calcolo on-line

 
immagine.
 
 
 

Modalità di pagamento

Il versamento del SALDO dell'imposta dovrà essere effettuato entro il 18 DICEMBRE 2023.

Il versamento va effettuato utilizzando esclusivamente il Modello F24 reperibile presso gli istituti di credito, gli uffici postali e il concessionario della riscossione.

Il codice comune corrispondente al Comune di Moncalieri è F335.

I codici da utilizzare ai fini del pagamento dell'Imu e da indicare nel modello F24 nella colonna "Codice Tributo" sono

 
Codici Tributo per IMU
Tipologia immobile
Codice Tributo
COMUNE
Codice Tributo
STATO
Abitazione Principale e relative Pertinenze
(categoria catastale A1- A8- A9)
3912
-
Fabbricati rurali ad uso strumentale
3913
-
Terreni agricoli
3914
-
Aree fabbricabili
3916
-
Altri fabbricati
3918
-
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
3930
3925
 
 
 

ATTENZIONE

I moltiplicatori da applicare per l'Imu 2023 sono:

 
Moltiplicatori IMU
CATEGORIA
DESCRIZIONE
MOLTIPLICATORE
A (da A1 a A9)
Immobili adibiti ad abitazione
160
C2 - C6- C7
Magazzini - Box - Tettoie
160
B - C3 - C4 - C5
Collegi - Scuole - Cappelle - Laboratori Artigiani - Fabbricati e locali per esercizi sportivi -
140
A10 - D5
Uffici - Banche ed Assicurazioni
80
D (tranne D5)
Capannoni industriali - Alberghi - Teatri - Altri fabbricati commerciali
65
C1
Negozi
55
-
Terreni agricoli
135
-
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti
75
 
 
 

Casistica per presentazione dichiarazione

La dichiarazione va presentata solo quando le modifiche che determinano un diverso importo dell'imposta dovuta sono relative
a riduzioni d'imposta e nei casi in cui tali variazioni non sono immediatamente acquisibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. La soppressione dell'obbligo dichiarativo discende dall'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, accertata con provvedimento 18/12/2007 del Territorio. Grazie all'interscambio
informativo, infatti, gli enti locali possono direttamente accedere ai dati relativi agli immobili in essi situati, contenuti negli archivi informatici del Catasto.

In pratica, la dichiarazione IMU non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche attraverso il modello unico informatico (MUI). Si tratta del modello  tramite il quale i notai effettuano la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

 

 
 
 
 

Modulistica

 
 
 

Per informazioni

Ufficio Tributi - Vicolo A. Cotta 2- Moncalieri
tel 011/6401239-303 -336-337- 379 -380