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Esenzione ticket

 

Esenzione dal pagamento ticket su visite e esami

Secondo le Leggi dello Stato  n.  537/1993,  n. 724/1994 e n. 549/1995  e Decreto Ministeriale del 11/12/2009

 

Hanno diritto all'esenzione :

  • Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro (CODICE E01) 
  • Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (CODICE E02) 
  • Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico  (CODICE E03) 
  • Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (CODICE E04)
  • Esenzione per patologia e per malattie rare, sulla base della documentazione redatta da strutture pubbliche accreditate ossia lettera di dimissione e referti ospedalieri.
  • Hanno diritto alle esenzioni coloro che abbiano un attestato di invalidità dal 67% al 100% o certificati di commissioni mediche degli ospedali militari.
 

Come si dichiara il diritto all'esenzione :

  • Il medico di famiglia e/o pediatra, che possiede la lista degli esenti fornita dal sistema Tessera Sanitaria, all'atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale verifica, su richiesta dell'assistito, il diritto all'esenzione (per i codici E01, E03, E04), lo comunica all'interessato e riporta il relativo codice sulla ricetta, mentre per l'esenzione relativa allo stato di disoccupazione (codice E02), deve essere autocertificata annualmente dall'assistito presso la ASL di appartenenza che rilascia un apposito attestato;
  • Se un assistito ritiene di possedere i requisiti per l'esenzione al ticket per reddito, ma non compare nella lista in possesso del medico, deve rivolgersi alla propria ASL di appartenenza che rilascia un apposito attestato.
 
 
 
 

Esenzione dal pagamento ticket sui farmaci

Hanno diritto all'esenzione :

  • Cittadini riconosciuti esenti per reddito che presentano i codici di esenzione E01, E02, E03, E04 a seconda della fascia di appartenenza dell'avente diritto.
  • Residenti in Piemonte di età superiore ai 6 anni e inferiore a 65 anni, facenti parte di nuclei familiari con reddito complessivo lordo inferiore a 36.151,68 euro (CODICE E05)
 

Come si dichiara il diritto all'esenzione :

Per usufruire dell'esenzione è necessario che il proprio nominativo sia presente nell'elenco degli aventi diritto fornito dall'Agenzia delle Entrate a medici di base ed ASL. In questo caso il medico di base potrà apporre il codice di esenzione sulla ricetta. Solo se il nominativo non è presente l'assistito dovrà recarsi all'ASL ad autocertificare il proprio diritto all'esenzione. Il nominativo verrà inserito negli elenchi e la dichiarazione verificata dall'Agenzia delle Entrate.

 

Dove si richiede l'esenzione:

Ogni pratica per l'esenzione del ticket dei cittadini di Moncalieri deve essere espletata presso:
A.S.L. TO5
Via Vittime di Bologna 20
ESENZIONI PER PATOLOGIA SPORTELLO 7-8 ORARIO TUTTI I GIORNI  08.00-12.00
ESENZIONI PER REDDITO 5° PIANO  LUN- MER- VEN  08.30-10.30
DAL 1° LUGLIO 2018 SOLO MERCOLEDI' 08.30-10.30

 
 
 
 
 

Esenzione ticket indigenti, secondo la normativa comunale, per determinate categorie di cittadini che, escluse dall'esenzione diretta da parte del ssn, posseggono un basso reddito

(Per l'anno 2014 il parametro di riferimento è stato stabilito con deliberazione G.C. n. 484 del 19/12/2013)

Hanno diritto all'esenzione per l'assistenza farmaceutica:

  • i minorenni in carico ai servizi di assistenza sociale in affidamento familiare o inseriti in struttura o comunque soggetti a provvedimenti di tutela del Tribunale per i Minori, su richiesta del servizio sociale competente, se non ricollegabili alla categoria di esenzione totale dal ticket regionale sui farmaci;
  • i nuclei familiari in carico ai servizi di assistenza sociale, in condizioni attuali di disagio socio economico, conseguenti a gravi eventi negativi intervenuti quali malattie, perdita recente di lavoro, che pure in presenza di un reddito riferito all'anno precedente superiore alla soglia di esenzione totale determinata dalla normativa regionale (inferiore a euro 36.151,98), necessitino dell'esenzione comunale dalla partecipazione alla spesa sanitaria quale ulteriore prestazione per il superamento della condizione di disagio, nell'ambito dell'intervento definito e motivato dal servizio sociale. Tale prestazione ha durata trimestrale o semestrale, eventualmente rinnovabile sino al termine dell'anno.
 

Hanno diritto all'esenzione per prestazioni specialistiche, diagnosi strumentale, esami di laboratorio, fisioterapia, per pronto soccorso ospedaliero la cui consizione viene definita "codice bianco":

(il Comune non corrisponderà il costo della prestazione, per i cittadini che pur esenti, non abbiano ritirato i referti di visite ed esami entro i 30 giorni)

  • i nuclei familiari, dove almeno un componente risulti in attività lavorativa, residenti nel Comune di Moncalieri in possesso di certificato ISEE valido e riferito al reddito dell'anno precedente, pari o inferiore alla soglia di 4.500,00 euro;
  • i minorenni in carico ai servizi di assistenza sociale in affidamento familiare o inseriti in struttura o comunque soggetti a provvedimenti di tutela del Tribunale per i Minori, su richiesta del servizio sociale competente;
  • gli inoccupati o in cerca di prima occupazione e i loro familiari a carico, residenti nel Comune di Moncalieri, in possesso di certificato ISEE valido e riferito al reddito dell'anno precedente, pari o inferiore alla soglia di 4.500,00 euro ed iscritti al Centro per l'impiego;
  • i nuclei familiari in carico ai servizi di assistenza sociale, in condizioni attuali di disagio socio economico, conseguenti a gravi eventi negativi intervenuti quali malattie, perdita recente di lavoro, che pure in presenza di un reddito riferito all'anno precedente superiore alla soglia comunale determinata per lo stato di indigenza di 4.500,00 euro e superiore ai limiti di reddito stabiliti per le esenzione ASL, necessitino dell'esenzione comunale dalla partecipazione alla spesa sanitaria quale ulteriore prestazione per il superamento della condizione di disagio nell'ambito dell'intervento definito e motivato dal servizio sociale. Tale prestazione ha durata trimestrale o semestrale, eventualmente rinnovabile sino al termine dell'anno.
 

Come presentare la domanda

La domanda di riconoscimento dell'esenzione alla spesa per ticket sanitari dev'essere redatta su apposito modulo compilato innanzi al funzionario comunale dell'Ufficio Servizi Sociali.

 
 
 

Dove e quando presentare la domanda

Ufficio Servizi Sociali "Pianeta Anziani"  Via Principessa Clotilde, 10  - Numero Verde 800.335525
Dal Lunedì al Venerdì mattino 8.30-12.15 - Lunedì e Mercoledì pomeriggio 14.30-16.00
Tale ufficio riconoscerà il diritto all'esenzione, entro un massimo di 15 giorni dalla richiesta, ai soggetti richiedenti, mediante il rilascio di apposita informativa con le modalità per il ritiro dell'autorizzazione, che verrà rilasciata di volta
in volta, contenente i dati anagrafici del soggetto avente diritto, l'esatto importo del ticket, il tipo di prestazione e la
data, rilevati dal certificato rilasciato dall'ASL o dal medico che l'utente deve presentare preventivamente e almeno 5
gg. decorrenti dalla data di prenotazione.
L'esenzione riconosciuta ha durata dalla data del rilascio fino alla data di validità del certificato ISEE o della
dichiarazione rilasciata dal servizio di assistenza sociale e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

 
 

Controlli sulla veridicità della domanda

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune effettuerà controlli sulla composizione del nucleo familiare, sulla situazione
economica dichiarata ai fini della determinazione dell'ammontare dell'ISEE del nucleo stesso, anche rivolgendosi al
Ministero delle Finanze. Qualora emergano false dichiarazioni da parte degli utenti, il fatto dovrà essere segnalato
d'ufficio all'Autorità Giudiziaria competente per le sanzioni penali previste. Inoltre, verrà immediatamente revocata
l'esenzione concessa e richiesta la restituzione delle somme indebitamente versate dal Comune per le spese sanitarie.

 
 

Modalità di utilizzo del tesserino di esenzione:

L'attestazione comunale, che riconosce il diritto all'agevolazione, consente di usufruire dell'esenzione ticket per le prestazione di carattere sanitario e farmaci, riconosciuti dal SSN, erogati sul territorio della Regione Piemonte ad esclusione dei "farmaci non mutuabili"collocati nella fascia C del prontuario farmaceutico.
Per quanto riguarda i farmaci "generici", si precisa che l'attestazione comunale per l'esenzione ticket, non copre la spesa della differenza tra il prezzo del farmaco prescritto e il prezzo del farmaco generico.