Esenzione ticket
Esenzione dal pagamento ticket su visite e esami
Secondo le Leggi dello Stato n. 537/1993, n. 724/1994 e n. 549/1995 e Decreto Ministeriale del 11/12/2009
Hanno diritto all'esenzione :
- Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro (CODICE E01)
- Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (CODICE E02)
- Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (CODICE E03)
- Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (CODICE E04)
- Esenzione per patologia e per malattie rare, sulla base della documentazione redatta da strutture pubbliche accreditate ossia lettera di dimissione e referti ospedalieri.
- Hanno diritto alle esenzioni coloro che abbiano un attestato di invalidità dal 67% al 100% o certificati di commissioni mediche degli ospedali militari.
Come si dichiara il diritto all'esenzione :
- Il medico di famiglia e/o pediatra, che possiede la lista degli esenti fornita dal sistema Tessera Sanitaria, all'atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale verifica, su richiesta dell'assistito, il diritto all'esenzione (per i codici E01, E03, E04), lo comunica all'interessato e riporta il relativo codice sulla ricetta, mentre per l'esenzione relativa allo stato di disoccupazione (codice E02), deve essere autocertificata annualmente dall'assistito presso la ASL di appartenenza che rilascia un apposito attestato;
- Se un assistito ritiene di possedere i requisiti per l'esenzione al ticket per reddito, ma non compare nella lista in possesso del medico, deve rivolgersi alla propria ASL di appartenenza che rilascia un apposito attestato.
Esenzione dal pagamento ticket sui farmaci
Dal 1° gennaio 2012 il codice E11 (D.G.R n.51-7754 del 10/12/2007 e s.m.) viene sostituito come sotto descritto
Hanno diritto all'esenzione :
- Cittadini esenti per reddito dal ticket sui farmaci ex cod. E11, viene sostituito dai codici di esenzione E01, E02, E03, E04 a seconda della fascia di appartenenza dell'avente diritto.
- Residenti in Piemonte di età superiore ai 6 anni e inferiore a 65 anni, facenti parte di nuclei familiari con reddito complessivo lordo inferiore a 36.151,68 euro (CODICE E05)
Attenzione: gli assistiti già in possesso dell'attestato con i codici di esenzione E01, E02, E03, E04 già rilasciati per le visite e gli esami diagnostici non deve fare ulteriore richiesta per l'esenzione per reddito dal ticket sui farmaci, coloro che hanno il cod. E11 potranno utilizzarlo fino al 31.01.2012, salvo eventuali ulteriori proroghe.
Come si dichiara il diritto all'esenzione :
Per usufruire dell'esenzione è necessario che il proprio nominativo sia presente nell'elenco degli aventi diritto fornito dall'Agenzia delle Entrate a medici di base ed ASL. In questo caso il medico di base potrà apporre il codice di esenzione sulla ricetta. Solo se il nominativo non è presente l'assistito dovrà recarsi all'ASL ad autocertificare il proprio diritto all'esenzione. Il nominativo verrà inserito negli elenchi e la dichiarazione verificata dall'Agenzia delle Entrate.
Dove si richiede l'esenzione:
Ogni pratica per l'esenzione del ticket dei cittadini di Moncalieri deve essere espletata presso:
A.S.L. TO5
Via Vittime di Bologna 20
Sportello n. 7
orario: lunedì-venerdì 8.00-12.00 e 13.00-15.00
Esenzione ticket indigenti, secondo la normativa comunale, per determinate categorie di cittadini che escluse dall'esenzione diretta da parte del ssn, posseggono un basso reddito
(Per l'anno 2012 il parametro di riferimento è stato stabilito con deliberazione G.C. n. 428 del 22/12/11)
Hanno diritto all'esenzione per l'assistenza farmaceutica:
- i minorenni in carico ai servizi di assistenza sociale CISSA in affidamento familiare o inseriti in struttura o comunque soggetti a provvedimenti di tutela del Tribunale per i Minori, su richiesta del servizio sociale competente, se non ricollegabili alla categoria di esenzione totale dal ticket regionale sui farmaci;
- i nuclei familiari in carico ai servizi di assistenza sociale CISSA, in condizioni attuali di disagio socio economico, conseguenti a gravi eventi negativi intervenuti quali malattie, perdita recente di lavoro, che pure in presenza di un reddito riferito all'anno precedente superiore alla soglia di esenzione totale determinata dalla normativa regionale (inferiore a euro 36.151,98), necessitino dell'esenzione comunale dalla partecipazione alla spesa sanitaria quale ulteriore prestazione per il superamento della condizione di disagio, nell'ambito dell'intervento definito e motivato dal servizio sociale. Tale prestazione ha durata trimestrale o semestrale, eventualmente rinnovabile sino al termine dell'anno.
Hanno diritto all'esenzione per prestazioni specialistiche, diagnosi strumentale, esami di laboratorio, fisioterapia, per pronto soccorso ospedaliero la cui consizione viene definita "codice bianco":
(il Comune non corrisponderà il costo della prestazione, per i cittadini che pur esenti, non abbiano ritirato i referti di visite ed esami entro i 30 giorni)
- i nuclei familiari, dove almeno un componente risulti in attività lavorativa, residenti nel Comune di Moncalieri in possesso di certificato ISEE valido e riferito al reddito dell'anno precedente, pari o inferiore alla soglia di 4.500,00 euro;
- i minorenni in carico ai servizi di assistenza sociale CISSA in affidamento familiare o inseriti in struttura o comunque soggetti a provvedimenti di tutela del Tribunale per i Minori, su richiesta del servizio sociale competente;
- gli inoccupati o in cerca di prima occupazione e i loro familiari a carico, residenti nel Comune di Moncalieri, in possesso di certificato ISEE valido e riferito al reddito dell'anno precedente, pari o inferiore alla soglia di 4.500,00 euro ed iscritti al Centro per l'impiego;
- i nuclei familiari in carico ai servizi di assistenza sociale CISSA, in condizioni attuali di disagio socio economico, conseguenti a gravi eventi negativi intervenuti quali malattie, perdita recente di lavoro, che pure in presenza di un reddito riferito all'anno precedente superiore alla soglia comunale determinata per lo stato di indigenza di 4.500,00 euro e superiore ai limiti di reddito stabiliti per le esenzione ASL, necessitino dell'esenzione comunale dalla partecipazione alla spesa sanitaria quale ulteriore prestazione per il superamento della condizione di disagio nell'ambito dell'intervento definito e motivato dal servizio sociale. Tale prestazione ha durata trimestrale o semestrale, eventualmente rinnovabile sino al termine dell'anno.
Come presentare la domanda
La domanda di riconoscimento dell'esenzione alla spesa per ticket sanitari, deve essere redatta su apposito modulo prestampato fornito dal Comune e compilata innanzi al funzionario comunale, oppure consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune di Moncalieri, unitamente a copia del documento d'identità del richiedente non scaduto.
Dove e quando presentare la domanda
Ufficio Servizi Sociali "Pianeta Anziani" Via Principessa Clotilde, 10 - Numero Verde 800.335525
Dal Lunedì al Venerdì mattino 8.30-12.15 - Lunedì e Mercoledì pomeriggio 14.30-16.00
Tale ufficio rilascerà l'esenzione, entro un massimo di 15 giorni dalla richiesta, se dovuta, ai soggetti interessati mediante emissione di apposita attestazione comunale.
L'esenzione concessa ha durata dalla data del rilascio fino alla data di validità del certificato ISEE o della dichiarazione rilasciata dal CISSA e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
Modalità di utilizzo del tesserino di esenzione:
L'attestazione comunale, che riconosce il diritto all'agevolazione, consente di usufruire dell'esenzione ticket per le prestazione di carattere sanitario e farmaci, riconosciuti dal SSN, erogati sul territorio della Regione Piemonte ad esclusione dei "farmaci non mutuabili"collocati nella fascia C del prontuario farmaceutico.
Per quanto riguarda i farmaci "generici", si precisa che l'attestazione comunale per l'esenzione ticket, non copre la spesa della differenza tra il prezzo del farmaco prescritto e il prezzo del farmaco generico.