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Vendita in aree aperte di centri commerciali e medie e grandi strutture

Ai sensi dell'art.15, comma 17, della deliberazione di Consiglio Regionale n.563-13414/1999 e s.m.i., l'attività di vendita esercitata in area privata, anche mediante l'utilizzo di strutture mobili sui piazzali antistanti le medie o grandi strutture di vendita o negli spazi delle gallerie dei centri commerciali destinati al transito dei consumatori, è soggetta a SCIA senza asseverazione al comune nel quale ha sede la media o la grande struttura di vendita di riferimento, nella quale l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010;
b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie destinate all'attività;
c) il titolo di occupazione dell'area necessaria allo svolgimento dell'attività;
d) che l'attività, nel caso in cui si svolga sui piazzali antistanti le medie o  grandi strutture di vendita, è esercitata fuori dalle aree destinate al  soddisfacimento del fabbisogno di posti a parcheggio, di cui all'articolo 25, della media o
grande struttura di riferimento;
e) di aver  rispettato le disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, nonché quelle relative alla destinazione d'uso del territorio, che, nel caso specifico, è compatibile con l'esercizio del commercio al dettaglio.

 
 
 

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