1. Inizio pagina
  2. Contenuto della pagina
  3. Menu principale
  4. Menu di Sezione
Contenuto della pagina

Forme di vendita speciale

La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, nella quale deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime
disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

 

La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente,
persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. Chi intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l'esercizio dell'attività di vendita.
L'impresa rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti. Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del
responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente la vendita a domicilio.

 

La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione (compreso internet) è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività
produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale  indicato come sede del venditore. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 

 
 
 

Modulistica

La modulistica si auto genera ed e scaricabile sul portale dello sportello unico reperibile sul sito:
www.impresainungiorno.gov.it/web/torino/comune/t/F335