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Ospitalità extracomunitari

L'art.7 del d.lgs. n.286 del 25/7/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", che ha ripreso l'art.147 del T.U.L.P.S. (R.D. n.773 del 18/6/1931), prevede che :
chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza.
La comunicazione comprende, oltre alle
generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.


 

 

Modalità di presentazione

Il modulo debitamente compilato e corredato dalla fotocopia del documento di identità dello straniero o apolide può essere inviato mediante raccomandata con r.r. al seguente indirizzo:
l Comune di Moncalieri
piazza Vittorio Emanuele II
10024 Moncalieri
 
oppure consegnato all'Ufficio Protocollo di via Principessa Clotilde 10 nel seguente orario:
dal lunedì al venerdì 8.30-12.15 lunedì e mercoledì 14.30-16


Il servizio Polizia Amministrativa provvederà successivamente all'invio di copia della comunicazione alla Questura di Torino ufficio stranieri

 

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