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DICHIARAZIONE DI NASCITA

 

Descrizione

La dichiarazione di nascita è obbligatoria e consiste nella stesura a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile, presso lo Sportello Unico al Cittadino, di un atto, da inserirsi nel registro delle nascite.

Può rendere la dichiarazione di nascita per i genitori uniti in matrimonio: 
uno dei due genitori o entrambi 
un loro procuratore speciale 
medico/ostetrica che ha assistito al parto 
persona che ha assistito al parto

Può rendere la dichiarazione di nascita per i genitori non uniti in matrimonio: 
la sola madre che intende riconoscere il figlio; 
il padre e la madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio; 
il solo padre se la madre non intende essere nominata

La donna che decide di NON essere nominata come madre del neonato, deve manifestare la sua volontà all'Ostetrica che le presta assistenza medica, oppure, prima del parto, deve riferire la sua scelta all'Assistente Sociale della Clinica Ostetrica. La donna, così facendo, non compie un reato ma, al contrario, tutela il neonato e se stessa.

 

Destinatari

cittadini residenti e non

 

Modalità

La dichiarazione di nascita deve essere fatta :
entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza; 
entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita.

N.B. Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo; del ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica.

La dichiarazione si può presentare presso :
La Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura Privata ove è avvenuta la nascita; 
Il Comune ove è avvenuto il parto; 
Il Comune di residenza dei genitori; 
Il Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune 
Il Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (in questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre, secondo quanto stabilito dall'art. 7 lett. A) D.P.R. 30.5.1989 n. 223.

All'atto della dichiarazione occorre presentare :
1. attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto;
2. documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante o dei dichiaranti ;  I genitori stranieri che non hanno la carta di identità devono esibire il passaporto e/o permesso di soggiorno; se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.

 

Documentazione/modulistica



 

Costi e modalità di pagamento

Non sono previsti costi



 

Informazioni e scadenze

Attribuzione del cognome al neonato
L'ordinamento italiano Disciplina il cognome spettante al figlio nel seguente modo:
il figlio nato da genitori uniti in matrimonio assume il solo cognome del padre
il figlio naturale riconosciuto (concepito tra persone non coniugate tra loro), assume il cognome secondo i seguenti criteri:
1. assume il cognome della madre, se è l'unico genitore che riconosce il figlio;
2. assume il cognome del padre, se è l'unico genitore che riconosce il figlio;
3. assume il solo cognome del padre, se il riconoscimento dei genitori è congiunto;
4. il cognome ed il nome è attribuito dall'ufficiale dello stato civile, se il neonato non è riconosciuto da nessun genitore.
5. Per il bambino indicato al punto d), successivamente riconosciuto, il cognome dello stesso è determinato in base ai criteri descritti ai punti sub a),b), c). Invece, nell'ipotesi che il figlio riconosciuto sia maggiorenne, al medesimo è riconosciuta la facoltà di scelta del cognome.



Le precedenti modalità di attribuzione del cognome si applicano anche quando i genitori del figlio non sono italiani e non richiedono un modo diverso per l'attribuzione del cognome al figlio. In tal caso, il cognome dello stesso sarà determinato sulla base della rispettiva legge nazionale (art.24 della Legge 218/1995) , nonché alle Convenzioni sottoscritte dallo Stato italiano e dai vari Stati esteri.

Attribuzione del nome al neonato

Al bambino si deve attribuire un nome che deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre.
Nel caso siano imposti due o piu' nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi. (legge 219/2012)