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Mutamenti della destinazione d'uso

-Art. 48 della L.R. n. 56/1977:

(...omissis...) Sono eseguiti mediante comunicazione d'inizio lavori asseverata (CILA) i mutamenti della destinazione d'uso degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 metri cubi, senza interventi edilizi eccedenti quelli previsti all'articolo 6, comma 1, lettere a) (manutenzione ordinaria) e b) (eliminazione di barriere architettoniche) del d.p.r. 380/2001.

-Art. 8 della L.R. n. 19/1999:
 

1.  Costituisce mutamento di destinazione d'uso, subordinato a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire, il passaggio, anche senza opere edilizie, dall'una all'altra delle seguenti categorie:

a) destinazioni residenziali;  
b) destinazioni produttive, industriali o artigianali;  
c) destinazioni commerciali;  
d) destinazioni turistico-ricettive;  
e) destinazioni direzionali;  
f) destinazioni agricole.

2.  I comuni, se lo ritengono necessario, all'atto della predisposizione degli strumenti urbanistici, o con modifica a quelli vigenti approvata con le procedure dell'articolo 17, comma 7, della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 29 luglio 1997, n. 41, possono individuare, all'interno delle categorie del comma 1, ulteriori articolazioni delle destinazioni d'uso, il passaggio dall'una all'altra delle quali costituisce anch'esso, anche in assenza di opere edilizie, modifica di destinazione d'uso, da subordinare a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

 

Si invitano gli operatori a prendere visione dell'intero contenuto della norma in riguardo ai temi correlati di urbanistica e territorio paesaggio.