Home > Autorizzazione paesaggistica
Descrizione
E' il procedimento necessario ai fini di ottenere il Permesso di Costruire o di procedere con la Denuncia Inizio Attività ed ogni altro tipo di intervento edilizio che possa modificare lo stato dei luoghi in aree sottoposte a vincoli di tutela ambientale. L'autorizzazione detta ambientale deve essere ottenuta a cura dell'interessato presentando idonea istanza prima di iniziare il procedimento edilizio del caso, oppure contestualmente allo stesso.
Come fare
Scaricare il modello oppure richiederne copia allo Sportello Unico per l'Edilizia e compilarlo in tutte le sue parti, allegare la documentazione richiesta.
Dove e quando
Va depositato al protocollo generale nei giorni ed orari di apertura al pubblico, oppure va spedito mezzo posta ordinaria e verrà inoltrato automaticamente allo Sportello Unico per l'Edilizia
Tempistiche
L'iter prevede identica fase istruttoria del procedimento del Permesso di Costruire ovvero nei primi 15 giorni possono essere richieste integrazioni necessarie all'analisi della pratica, successivamente viene preparata per l'esame da parte della Commissione Edilizia e solo in seguito all'esito favorevole può essere rilasciata dal Dirigente del Settore la prevista Autorizzazione Ambientale.
Pertanto i termini sono di circa 60 giorni da parte del Comune che trasmette d'ufficio, per competenza di controllo, l'autorizzazione ambientale rilasciata alla Regione Piemonte ed alla Soprintendenza per i Beni Ambientali del Piemonte e dal termine di ricevimento decorrono 60 giorni per la formazione del silenzio-assenso da parte dei servizi citati.
Ufficio e/o figura competente
Ufficio Edilizia Privata e Segreteria Tecnica dello Sportello Unico per l'Edilizia
Costi
Istanza in bollo da € 11,00 con allegata ricevuta del versamento dei diritti di segreteria per € 51,65 e marca da bollo da € 11,00 da applicare sull'Autorizzazione al momento del rilascio.
Informazioni utili
Prima di attivare tale procedura verificare lo stato dei vincoli operanti, in particolare se le opere previste sono soggette al procedimento di sub-delega ai sensi Legge Regionale 03.04.89 n. 20, secondo i vincoli imposti dal D.Lgs 22.01.04 n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ) ex D.Lgs 29.10.99 n. 490.
Eventuali verifiche possono essere fatte tramite il medesimo sito del comune, sotto la voce S.I.T. "PIANO REGOLATORE".
Allegare scheda del Paesaggio debitamente compilata ( vedi apposito modello )
Procedimenti in materia di paesaggio
Il 31 Luglio 2006 entrerà in vigore il DPCM 12 Dicembre 2005 pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31 gennaio 2006 che prevede l'obbligo di allegare la "relazione paesaggistica" alla richiesta di autorizzazione pesaggistica ( art. 159 c.1 et 146 c.2 del D.Lgs 42/04 ).
Lo Sportello dell'Edilizia non accetterà pratiche prive di tale documento a far data dal 31.07.06.
Si invitano gli operatori e professionisti alla visione del citato DPCM sulla Gazzetta Ufficiale o nel sito apposito della Regione Piemonte
( http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/beniamb/codice_beni/home.htm )
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge Regionale 03.04.89 n. 20
D.Lgs 22.01.04 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio
P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12/06/2000 e s.m.i.
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
(G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)
in vigore dal 1° maggio 2004
Art. 146. Autorizzazione
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.
4. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.
5. L'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:
a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.
6. L'amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento ed acquisito il parere della commissione per il paesaggio, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia agli interessati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista al comma 3, chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine è sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora l'amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al comma 3, ovvero effettuare accertamenti, il termine è sospeso, per una sola volta, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni.
7. La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma 6. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.
8. L'autorizzazione è rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.
9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva è presentata alla competente soprintendenza.
10. L'autorizzazione paesaggistica:
a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua emanazione;
b) è trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente al parere, alla regione ed alla provincia e, ove esistenti, alla comunità montana e all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo;
c) non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
11. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso è deciso anche se, dopo la sua proposizione ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi più interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere impugnate da chi sia legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso di primo grado.
12. Presso ogni comune è istituito un elenco, aggiornato almeno ogni sette giorni e liberamente consultabile, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità dal parere della soprintendenza. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155.
13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle istanze concernenti le attività minerarie di ricerca ed estrazione.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle autorizzazioni per le attività di coltivazione di cave e torbiere. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dalla competente soprintendenza.
Legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.
Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici. (B.U. 12 aprile 1989, n. 15)
Art. 10. (Autorizzazioni)
1. Al fine della tutela dei beni ambientali, chiunque voglia intraprendere nei territori o sui beni immobili dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, nonché inclusi nelle categorie di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, lavori che possano modificarne o alterarne lo stato fisico o l'aspetto, deve astenersi dall'iniziare i lavori sino a che non abbia ottenuta l'autorizzazione ai sensi della presente legge.
2. Fatti salvi i disposti dei successivi artt. 11, 12 e 13, quando l'esecuzione dell'opera richieda concessione o autorizzazione edilizia, il Sindaco può rilasciare i provvedimenti di competenza comunale solo in presenza di autorizzazione della Giunta Regionale.
3. L'autorizzazione prevista dal presente articolo e' richiesta anche nel caso che i lavori debbano essere realizzati a cura dei Comuni o di altri Enti e soggetti pubblici.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
Art. 11. (Ambiti territoriali non sottoposti a vincolo dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431)
1. Il vincolo disposto ex legge sulle categorie di beni indicati al comma 5 dell'art. 82, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, cosi' come modificato dalla legge n. 431 dell'8 agosto 1985 non si applica:
a) nel perimetro del centro abitato nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico o dotati di strumento approvato prima dell'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444; nelle zone "A" e "B" nei Comuni dotati di strumento urbanistico approvato dopo l'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444; nelle zone assimilate alle zone "A" e "B" del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e cioè nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia residenziali che produttive a capacita' insediativa esaurita o residua e in quelle di completamento cosi' definiti nei Piani Regolatori approvati ai sensi del titolo III della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
b) alle altre zone o aree di Piano Regolatore Generale, limitatamente alle parti ricomprese nei Programmi Pluriennali di Attuazione, vigenti alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, per il tempo della loro durata.
Art. 12. (Interventi che non richiedono autorizzazione)
1. Non e' richiesta l'autorizzazione, di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per i seguenti interventi:
a) la manutenzione ordinaria, straordinaria, il consolidamento statico, il restauro ed il risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) le seguenti operazioni silvocolturali previste nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, da far valere anche nei territori non sottoposti al vincolo di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, fatta eccezione per il taglio raso nei boschi di alto fusto per qualsiasi superficie e del taglio raso per superfici superiori ai 10 ettari nel caso dei boschi cedui:
- rimboschimenti, arboricoltura da legno, operazioni di fronda e di potatura necessarie per le attività agricole;
- opere antincendio, ivi incluse le piste tagliafuoco;
- lavori di difesa forestale e quelli connessi di regimazione dei corsi d'acqua;
- interventi di sistemazione idrogeologica delle pendici, di conservazione del suolo e di drenaggio delle acque sotterranee e relativa bonifica;
c) le attività agricole e pastorali che non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
d) la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse ivi comprese le opere igienico sanitarie che non comportino il taglio o il danneggiamento di alberature o il taglio di boschi, la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati ne' la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra;
e) gli interventi previsti nei Piani di Assestamento forestale e nei Piani Naturalistici dei Parchi e Riserve naturali diretti alla conservazione, alla tutela e al ripristino della flora e della fauna.
Art. 13. (Subdelega ai Comuni)
1. Nelle zone comprese negli elenchi di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e nelle categorie di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431, sono subdelegate ai Comuni, purché dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi ed alle condizioni qui di seguito specificati:
a) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ivi comprese quelle relative a impianti tecnologici esistenti e connesse strutture e volumi tecnici;
b) opere di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazioni edilizie anche con demolizioni di strutture edilizie e loro pertinenze quando non comportino l'abbattimento totale del manufatto;
c) impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;
d) interventi ed opere costituenti lotti esecutivi di progetti generali già autorizzati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 616 del 24 luglio 1977, salvo esplicita riserva in contrario contenuta nell'autorizzazione regionale;
e) occupazione temporanea di suolo pubblico o privato con depositi, serre, relitti e rottami, attrezzature mobili, esposizione a cielo libero di veicoli o merci in genere, coperture pressostatiche per attrezzature sportive, baracche e tettoie temporanee destinate ad usi diversi dall'abitazione purché ciò non comporti movimenti di terra;
f) trivellamento di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere escluse quelle minerali e termali nonché la ristrutturazione ed ammodernamento dei canali irrigui;
g) monumenti ed edicole funerarie nei limiti delle zone cimiteriali;
h) ogni altro tipo di intervento normato dai Piani Paesistici, dai Piani dell'Area e dai Piani di Intervento di Parchi e Riserve Naturali istituiti ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, dai Piani dell'Area di Parchi nazionali, dai Piani Naturalistici e dai Piani di Assestamento Forestale. Tali interventi dovranno comunque essere conformi alle norme, alle prescrizioni ed agli indirizzi contenuti nei Piani medesimi.
2. Ai Comuni dotati di Piano Regolatore Generale adottato o approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni sono subdelegate le funzioni riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per gli interventi qui di seguito specificati:
a) posa in opera di cartelli, insegne e di altri mezzi di pubblicità nei limiti di cui all'art. 14, 1° comma, legge 29 giugno 1939, n. 1497;
b) le opere complementari quali cancellate, muri di recinzione, muri di contenimento del verde privato opere di arredo e di illuminazione urbane;
c) tinteggiature e ritinteggiature delle fronti degli immobili esistenti o di parti di essi.
3. I Comuni, nei quali insistono aree urbane comprese negli elenchi di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, si dotano, entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, del Piano dell'arredo urbano e del colore. La Regione agevola e promuove la formazione dei Piani dell'arredo urbano e del colore.
Art. 14. (Adempimenti comunali)
1. I Comuni nei cui territori esistono località incluse, con atti amministrativi statali o regionali, negli elenchi previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, provvedono, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad integrare la Commissione Igienico Edilizia con un esperto eletto dal Consiglio Comunale che abbia specifica e comprovata competenza nella tutela dei valori ambientali; la deliberazione consiliare diviene esecutiva a norma dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.
2. L'autorizzazione per gli interventi previsti all'art. 13 deve essere rilasciata o negata dal Sindaco entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda con l'osservanza delle norme contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497, sentito il parere della Commissione Igienico Edilizia. I Comuni danno immediata comunicazione al Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione; gli stessi atti devono, nei medesimi termini, essere inviati alla Regione Piemonte.
3. In conformità ai disposti del 5° comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, decorso inutilmente il termine del comma 2, gli interessati, entro trenta giorni possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali, che si pronuncia entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione comunale entro i 60 giorni successivi alla relativa comunicazione.
Art. 15. (Poteri cautelari)
1. La Regione esercita il controllo sull'attuazione da parte dei Comuni della subdelega di cui alla presente legge, anche attraverso verifiche periodiche. A tal fine i Comuni sono tenuti ad inviare entro il mese di marzo di ogni anno alla Giunta Regionale una relazione che renda conto dell'attuazione delle funzioni subdelegate comprendente l'elenco dettagliato e descrittivo degli interventi autorizzati.
2. Fatta salva la possibilità di annullamento da parte del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali di cui all'art. 14, la Giunta Regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, ove riscontri che le autorizzazioni comunali siano suscettibili di determinare gravi ed irreversibili alterazioni o deturpazioni ambientali, puo' assumere, sulla base delle vigenti leggi, propri provvedimenti a salvaguardia dei beni ambientali tutelati dalla presente legge e ne informa la competente Commissione consiliare.
3. Nel caso di inadempienza comunale nella materia la Giunta Regionale può adottare, con le procedure previste dall'art. 67 dello Statuto, la revoca della subdelega.
4. Qualora la Giunta Regionale venga a conoscenza che un bene di interesse ambientale o paesistico, non compreso negli elenchi o non sottoposto a vincolo, riceva o possa ricevere pregiudizio, adotta i provvedimenti previsti dall'art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni e sottopone all'esame della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali l'opportunità di includere il bene negli elenchi di cui al precitato art. 9.
Art. 16. (Vigilanza e sanzioni)
1. Il Sindaco esercita la vigilanza sui territori e sui beni soggetti alla presente legge ai sensi dell'art. 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni e delle ordinanze di demolizione previste dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, riguardanti le opere di cui alla presente legge sono subdelegate ai Comuni; i relativi proventi, riscossi a norma del R.D. 14 aprile 1910 , n. 639, sono versati in un apposito conto corrente presso la Tesoreria del Comune e sono destinati al risanamento delle zone e beni sottoposti al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed alla legge 8 agosto 1985, n. 431.
3. Il Sindaco accertata la realizzazione di opere non autorizzate, o in difformità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge, applica, entro trenta giorni dall'accertamento, le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
4. L'applicazione dell'indennità pecuniaria prevista dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in riferimento agli interventi di cui all'art. 13 comporta:
a) per le opere di cui alle lett. a), c), e), f) e g) del comma 1 dell'art. 13 e di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 13 il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a L. 500.000; b) per le opere di cui alle lett. b) e d) del comma 1 dell'art. 13 e di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 13 il pagamento di una sanzione pari al 100% delle opere eseguite e comunque non inferiore a L. 1.000.000;
c) per le opere ricadenti nelle aree di cui alla lett. h) del comma 1 dell'art. 13, il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a L. 2.000.000.
5. L'applicazione dell'indennità pecuniaria prevista dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in riferimento agli interventi non subdelegati ai Comuni, ai sensi dell'art. 13, comporta il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura non inferiore a L. 10.000.000.
6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono cumulabili a quelle previste da eventuali altre leggi fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Oltre alle sanzioni previste dal presente articolo e' fatto obbligo di ripristinare i luoghi nel rispetto delle indicazioni che sono formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale: a tal fine il Sindaco e' tenuto ad inviare al Presidente della Giunta Regionale copia del verbale riportante l'oggetto di violazione.
8. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia urbanistica ed edilizia, in caso di inosservanza degli obblighi e degli ordini di cui alla presente legge, la Giunta Regionale, previa diffida ai soggetti responsabili e precisamente al proprietario, al titolare della concessione o autorizzazione, all'assuntore o al direttore dei lavori, ha facoltà di provvedere d'ufficio al ripristino, anche tramite il Comune interessato, a spese degli inadempienti, ovvero mediante affidamento dei lavori ad imprese private o ad aziende pubbliche. Le spese sono a carico solidale dei soggetti responsabili su menzionati cui sia stata notificata la diffida, ed alla loro riscossione il Presidente della Giunta provvede a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
9. Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in ogni caso il Presidente della Giunta Regionale può sospendere cautelativamente opere ed interventi intrapresi senza autorizzazione, od in modo difforme dalla autorizzazione, nelle zone assoggettate a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431 e la Giunta Regionale ha facoltà di ordinare, entro i successivi 60 giorni, la demolizione, la restituzione in pristino ovvero l esecuzione delle opere divenute indispensabili, a causa dei lavori abusivi eseguiti, per tutelare le caratteristiche ambientali della località.