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Richiesta permesso di costruire

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
(G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239) aggiornato al d.lgs. n. 301 del 2002

Descrizione

Procedimento edilizio istituito con l'entrata in vigore del Testo Unico per l'Edilizia al fine di attuare interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio ovvero nuove costruzioni, ristrutturazione urbanistica ed edilizia e riveste le seguenti caratteristiche:

1. E' titolo per la realizzazione dell'intervento richiesto e viene rilasciato all'avente titolo e non comporta limitazione dei diritti di terzi;
2. E' valido dalla data di rilascio (conclusione del procedimento), ovvero dalla data riportata accanto alla firma del Dirigente o Responsabile che ha rilasciato il P d C, con tale data è stato concluso il procedimento amministrativo avviato con istanza di parte. ( Il "rilascio" è da intendere come data del permesso e non quella in cui viene consegnato al richiedente o suo delegato ). Si consiglia di controllare le date per i termini di inizio lavori e di scadenza rate;
3. Nel caso di pagamento rateale, (massimo 4 rate, una ogni 6 mesi) del Contributo di Costruzione per i permessi in rilascio a far data dal 20.04.06 (o.d.s. 15/06) i termini sono: Prima rata 25% al ritiro del Permesso di Costruire con stipula di polizza fideiussoria di copertura a garanzia del pagamento della restante quota ( tre rate );
Seconda rata 25% entro 6 mesi dalla data di pagamento della prima rata;
Terza rata 25% entro 12 mesi dalla data di pagamento della prima rata;
Quarta rata 25% entro 18 mesi dalla data di pagamento della prima rata.

In caso di ritardato pagamento di una o più rate saranno applicate le sanzioni di cui all'art.42 del D.P.R. 380/01 - T.U. Edilizia , ovvero: a) aumento del contributo in misura pari al 10% qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi 120 giorni; b) l'aumento del contributo in misura pari al 20% quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 gg.; c) l'aumento del contributo in misura pari al 40% quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 gg.;
4. Nel caso di pagamento rateale sarà necessario completare tutti i pagamenti prima della fine dei lavori ed alla conclusione dei pagamenti potrà essere richiesto lo svincolo della polizza depositata;
5. Nel caso di stipula polizze fideiussorie attuate a garanzia delle somme dovute per opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo oneri si ricorda che sarà garantita una maggior somma per intervento sostitutivo dell'ente che potrebbe variare dal 10% al 20% +IVA ( da verificare con gli uffici ).
6. Nel caso di trasferimento della proprietà del bene oggetto di intervento durante il corso dei lavori o prima dello stesso inizio sarà cura della nuova proprietà richiedere regolare voltura del titolo, mediante istanza scritta allo Sportello Unico Edilizia, accompagnata dall'originale del titolo stesso (testo e disegni allegati ) e dalla copia del rogito notarile del passaggio di proprietà;
7. I lavori non possono iniziare o essere completati in assenza di professionista che rappresenti la Direzione dei Lavori. In caso di cambio della Direzione dei Lavori, dovrà essere comunicato, mediante nota scritta all'ufficio che ha rilasciato il permesso ( Sportello Unico dell'Edilizia ) il nominativo della nuova Direzione Lavori sottoscritta dal nuovo professionista incaricato ed in allegato la nota di revoca dell'incarico conferito al tecnico precedente;
8. L'inizio dei lavori deve essere comunicato all'ufficio tecnico ( Sportello Unico dell'Edilizia ) mediante nota sottoscritta dalla proprietà, dalla Direzione dei Lavori, e dall'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori unitamente alla documentazione prevista dalla Legge "Biagi", (entrata in vigore d.lgs. n. 276 del 2003), per la quale è obbligatorio, consegnare al Comune, all'inizio dei lavori indicati nel Permesso, ( unitamente al nominativo dell'impresa esecutrice ) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, e il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti; il certificato di regolarità contributiva (INPS, INAIL, CAPE) salvo modifiche.
Con inizio dei lavori devono essere osservati tutti gli obblighi di legge a seconda del caso specifico, allegando alla denuncia di cui sopra le dichiarazioni e/o i progetti relativi a: Legge 10/91- contenimento consumi energetici ed isolamento termico, Legge 46/90-norme per la sicurezza degli impianti tecnologici, Legge 447/95- contenimento dell'inquinamento acustico, exLegge 1086/71 ora DPR 380/01 denuncia cemento armato ecc...;
9. La validità del Permesso di Costruire, salvo diversa indicazione contenuta nel testo dello stesso permesso, è di anni uno ( dalla data di rilascio cfr. punto 2 ) per l'inizio dei lavori e di anni tre (dall'inizio dei lavori comunicato cfr. punto 8 ) per la fine dei lavori. Dovrà essere posta particolare attenzione per i Permessi Convenzionati e Permessi in attuazione di Strumenti Esecutivi (PEC) verificando attentamente la convenzione stipulata;
10. Entro i termini di validità del Permesso dovrà essere comunicata la fine dei lavori nella stessa forma dell'inizio lavori (le varianti non prorogano automaticamente i termini). A tale proposito si richiamano gli obblighi della Legge Finanziaria in merito alla variazione della consistenza catastale o nuova denuncia all'Agenzia del Territorio. Relativamente all'efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire si precisa che "Entrambi i termini ( inizio e fine ) possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari".
La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ( DIA ). Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
11. Nel caso in cui i lavori oggetto del presente permesso abbiano costituito modifiche all'immobile, tali da determinare nuove caratteristiche di agibilità, la stessa dovrà essere richiesta entro 15 gg dalla dichiarazione di avvenuta fine dei lavori ( art. 25 comma 1 DPR 380/01 ) ed a tale proposito si invita alla visione delle informazioni per agibilità presenti nell'apposita area dedicata all'edilizia sul sito della Città di Moncalieri;

Si ricorda che:

Se il rilascio del titolo edilizio ( Permesso di Costruire ) è stato subordinato all'ottenimento di autorizzazioni di natura paesaggistica o di tutela idrogeologica o forestale si richiama l'attenzione alla verifica delle scadenze, obblighi ed adempimenti previsti con le stesse autorizzazioni. In caso di interventi realizzati in aree sottoposte a tutela del paesaggio, ogni variazione dell'aspetto esteriore del bene potrà essere considerata essenziale e pertanto soggetta alle necessarie varianti da ottenersi prima dell'esecuzione dei lavori, con nuovo Permesso di Costruire o DIA se ammesso, secondo il criterio dell'art. 149 del D.Lgs 42/04.
Nel caso in cui manufatti ed opere accessorie all'intervento ( insegne, recinzioni, finiture etc..) non siano comprese nel titolo rilasciato, così come l'allacciamento ai sottoservizi (fognature, acquedotto, enel, gas, etc..) sarà cura dell'interessato richiedere apposito titolo autorizzativo nella forma prevista dai regolamenti vigenti e comunque prima della richiesta di agibilità dell'edificio.
(confrontare info nell'area dedicate nel sito della Città di Moncalieri )
Si ricordano comunque gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme collegate ed in particolare di cui alle normative di igiene e sicurezza ( ASL ) di prevenzione incendi ( VV.FF. ), di tutela della salute ( rimozione amianto ecc.. ( ASL-ARPA Ambiente ), le norme del cemento armato ( Deposito Progetto e Collaudo ) e quelle finanziarie relative agli aggiornamenti catastali presso l'Agenzia del Territorio ( ex Catasto ), nonché la regolarizzazione ed aggiornamento delle tasse comunali ( ICI e Raccolta rifiuti ) correlate all'utilizzo del bene.
E' molto importante leggere attentamente il testo del Permesso, le prescrizioni e le condizioni in esso contenute, in particolare quelle relative agli adempimenti ed obblighi nei confronti della Pubblica Amministrazione ( verifiche di tracciamenti, allineamenti, nonché cessioni di aree e collaudi di opere ), così come le indicazioni fornite dai professionisti incaricati dalla Direzione Lavori ed il geologo di fiducia.
Si rende noto che ogni intervento abusivamente intrapreso in difformità o assenza di idoneo titolo (edilizio e/o paesaggistico) sarà perseguito ai sensi di legge e secondo le disposizioni del Testo Unico dell'Edilizia e del Codice dei Beni Culturali e paesaggistici Dlgs 42/04. Restano ferme le responsabilità civili e penali nei confronti dei soggetti individuati responsabili delle opere abusive.

Per quanto non contemplato nel presente allegato valgono le indicazioni legislative e regolamentari vigenti e/o approvate.

Come fare
Scaricare il modello e compilarlo in tutte le sue parti oppure richiederne copia allo Sportello Unico per l'Edilizia.
Il procedimento può essere attivato dagli aventi titolo con istanza a firma della proprietà, accompagnata da elaborati tecnici e documentazioni a firma di professionista abilitato.

Dove e quando
Il Procedimento edilizio va depositato allo Sportello di accettazione delle pratiche edilizie presso lo Sportello Unico dell'Edilizia sito in Via P. Clotilde, 10 al primo piano.
Orario di accettazione: 8.30 - 12.00.
La consegna delle sopracitate pratiche, non potrà più avvenire presso il Protocollo Generale, ma esclusivamente presso lo sportello di accettazione.

Tempistiche
Il procedimento è soggetto al una verifica da parte degli uffici preposti e nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda il Responsabile del Servizio cura l'istruttoria per l'eventuale esame da parte della Commissione Edilizia, nei successivi 15 giorni viene predisposto l'atto finale.I termini possono essere interrotti nei primi 15 giorni per richiedere integrazioni e ripartono dalla ricezione della documentazione richiesta. Nel caso di interventi complessi o in zone di particolare tutela il cui vincolo spetta ad Amministrazioni Pubbliche diverse dal Comune oppure al Comune stesso in via di delega, i tempi sono modificati in relazione all'ottenimento dei predetti pareri.

Servizio competente
Edilizia privata: il nominativo del tecnico incaricato per l'istruttoria e gli orari per il ricevimento compariranno sulle comunicazioni inviate nel corso dell'iter istruttorio ed inviate al richiedente o al professionista. Per informazioni durante il corso della pratica sarà possibile rivolgersi, anche telefonocamente all'ufficio Segreteria tecnica durante gli d'orari ufficio ( da verificare nell'apposita area del sito ).

Costi
Istanza in bollo (salvo aggiornamenti ) con allegata ricevuta di versamento dei diritti di segreteria che variano a seconda del tipo di intervento, della destinazione d'uso e dell'entità, (da € 56,00 a € 650,00) salvo i casi di esenzione o riduzione previsti dalla Legge.
Saranno determinati gli oneri relativi al contributo di costruzione in relazione al tipo di intervento ed alla sua destinazione, secondo le tariffe in vigore.
Nelle aree perimetrate secondo lo schema allegato alla D.C.C. 86/2002 ed in visione presso gli uffici del servizio, saranno applicati gli oneri indotti per la messa in sicurezza del territorio .

Informazioni utili
È importante depositare tutta la documentazione necessaria alla definizione del procedimento al fine di evitare sospensioni e perdite di tempo.
Accertarsi prima del deposito se l'immobile è soggetto a vincoli di tutela al fine di attivare i dovuti procedimenti presso gli enti preposti. Il Testo Unico per l'Edilizia stabilisce che il parere di conformità alle norme igienico-sanitarie può essere sostituito da specifica autocertificazione in materia se l'immobile è a destinazione residenziale.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Testo Unico per l'Edilizia D.P.R. 06.06.2001 n. 380
D.lgs. n. 276 del 2003, "Riforma Biagi" __D.Lgs.__ 14 agosto 1996, n. 494
D.P.R. 445/2000 art. . 38 - 46 -47
Regolamento edilizio approvato
P.R.G.C. vigente e sue varianti
Codice Civile
Codice della Strada

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
(G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239)
aggiornato al d.lgs. n. 301 del 2002

...(omissis)...

Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire
(Legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4)

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.
(lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002)
2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività.
3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44.

Art. 11 (L) - Caratteristiche del permesso di costruire
(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 2)

1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. E' irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell'articolo 16.
3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.

Per comodità di consultazione si propone la lettura degli articoli collegati n. 3 et 6

Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi
(Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
(lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002)
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Art. 6 (L) - Attività edilizia libera
(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lett. c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94)

1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

Legge regionale 8 luglio 1999, n. 19.
Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).
(B.U. 14 luglio 1999, n. 28)

Art. 8.
(Mutamenti delle destinazioni d'uso)

1. Costituisce mutamento di destinazione d'uso, subordinato a concessione, il passaggio, anche senza opere edilizie, dall'una all'altra delle seguenti categorie:
a) destinazioni residenziali;
b) destinazioni produttive, industriali o artigianali;
c) destinazioni commerciali;
d) destinazioni turistico-ricettive;
e) destinazioni direzionali;
f) destinazioni agricole.
2. I comuni, se lo ritengono necessario, all'atto della predisposizione degli strumenti urbanistici, o con modifica a quelli vigenti approvata con le procedure dell'articolo 17, comma 7, della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 29 luglio 1997, n. 41, possono individuare, all'interno delle categorie del comma 1, ulteriori articolazioni delle destinazioni d'uso, il passaggio dall'una all'altra delle quali costituisce anch'esso, anche in assenza di opere edilizie, modifica di destinazione d'uso, da subordinare ad autorizzazione.
3. L'istanza di autorizzazione, conforme alla normativa urbanistica ed edilizia, si intende accolta qualora l'autorita' comunale non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione. Il silenzio assenso non si forma per gli interventi su immobili soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico o storico) e 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), e successive modifiche ed integrazioni.
4. E' fatta salva la prescrizione del primo comma, lettera a) dell'articolo 48 della l.r. 56/1977, come modificato dall'articolo 44 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61.
5. I mutamenti delle destinazioni d'uso, anche in assenza di opere edilizie, sono onerosi solo nei casi in cui si verifichi il passaggio dall'una all'altra delle categorie elencate al comma 1.
6. L'onerosita' e' commisurata alla differenza tra gli oneri dovuti per la classe della nuova destinazione d'uso e quelli dovuti per la destinazione in atto. Il concessionario e' tenuto al versamento dell'importo corrispondente al saldo, se positivo.

Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494
Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
(G.U. n. 13 del 18 gennaio 2000)

...(OMISSIS)...


8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa:
(comma così modificato dall'articolo 86, comma 10, d.lgs. n. 276 del 2003)
a)verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività, il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis).
Dal 24 ottobre, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003, cosiddetta "Riforma Biagi" è obbligatorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del d.lgs. n. 494 del 1996, consegnare al Comune, prima dell'inizio dei lavori o alla presentazione della D.I.A., unitamente al nominativo dell'impresa esecutrice:- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, e il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti; - il certificato di regolarità contributiva (INPS, INAIL, CAPE)

Legge 26 ottobre 1995, N. 447
Regolamento d'attuazione e L.R. n. 52 e 53 del 20/10/2000 concernente il contenimento dell'inquinamento acustico degli edifici.
La realizzazione dell'edificio dovrà prevedere tipologie, materiali e finiture che consentano di verificare il rispetto della normativa citata e del Regolamento di attuazione.

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
La realizzazione dell'edificio dovrà prevedere tipologie, materiali e finiture che consentano di verificare il rispetto della normativa in merito alle prestazioni energetiche degli edifici al fine di valorizzare lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica.

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
(G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)
Gli interventi in aree ed ambiti sottoposti a vincoli di tutela paesaggistica o di beni culturali dovranno essere regolati secondo le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio e secondo quanto previsto dalle leggi di delega in materia ambientale e del paesaggio nonché dalla Legge Regionale n. 20/89.

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45.
Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27

Legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.
Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici

Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.
Tutela ed uso del suolo

Legge regionale 6 agosto 1998, n. 21.
Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 d.m. (l.p.) 14 giugno 1989, n. 236
Disposizioni il superamento e l'eliminazione barriere architettoniche

D.M. ll.pp. 10 maggio 1977, n. 801
Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici

Legge 24 marzo 1989, n. 122
Disposizioni in materia di parcheggi (Tognoli)

Legge 5 marzo 1990, n. 46
Norme per la sicurezza degli impianti

Legge 9 gennaio 1991, n. 10
Norme per il Piano energetico nazionale e il risparmio energetico

Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9
Norme per il recupero funzionale dei rustici

 

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