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Richiesta permesso di costruire

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380  e s.m.i. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia    

Descrizione

Procedimento edilizio istituito con l'entrata in vigore del Testo Unico per l'Edilizia al fine di attuare interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio ovvero nuove costruzioni, ristrutturazione urbanistica ed edilizia e riveste le seguenti caratteristiche:    
1. E' titolo per la realizzazione dell'intervento richiesto e viene rilasciato all'avente titolo e non comporta limitazione dei diritti di terzi;  
2. E' valido dalla data di rilascio (conclusione del procedimento), ovvero dalla data riportata accanto alla firma del Dirigente o Responsabile che ha rilasciato il P d C, con tale data è stato concluso il procedimento amministrativo avviato con istanza di parte. ( Il "rilascio" è da intendere come data del permesso e non quella in cui viene consegnato al richiedente o suo delegato ). Si consiglia di controllare le date per i termini di inizio lavori e di scadenza rate;  
3. Nel caso di pagamento rateale, (massimo 4 rate, una ogni 6 mesi) del Contributo di Costruzione la modalità è descritta dall'art. 4 del Regolamento Comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione.
In caso di ritardato pagamento di una o più rate saranno applicate le sanzioni di cui all'art.42 del D.P.R. 380/01 - T.U. Edilizia , ovvero: a) aumento del contributo in misura pari al 10% qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi 120 giorni; b) l'aumento del contributo in misura pari al 20% quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 gg.; c) l'aumento del contributo in misura pari al 40% quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 gg.;  
4. Nel caso di pagamento rateale sarà necessario completare tutti i pagamenti prima della fine dei lavori ed alla conclusione dei pagamenti potrà essere richiesto lo svincolo della polizza depositata;  
5. Nel caso di stipula polizze fideiussorie attuate a garanzia delle somme dovute per opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo oneri si ricorda che sarà garantita una maggior somma per intervento sostitutivo dell'ente che potrebbe variare dal 10% al 20% +IVA ( da verificare con gli uffici ).  
6. Nel caso di trasferimento della proprietà del bene oggetto di intervento durante il corso dei lavori o prima dello stesso inizio sarà cura della nuova proprietà richiedere regolare voltura del titolo, mediante istanza scritta allo Sportello Unico Edilizia, accompagnata dall'originale del titolo stesso (testo e disegni allegati ) e dalla copia del rogito notarile del passaggio di proprietà;  
7. I lavori non possono iniziare o essere completati in assenza di professionista che rappresenti la Direzione dei Lavori. In caso di cambio della Direzione dei Lavori, dovrà essere comunicato, mediante nota scritta all'ufficio che ha rilasciato il permesso ( Sportello Unico dell'Edilizia ) il nominativo della nuova Direzione Lavori sottoscritta dal nuovo professionista incaricato ed in allegato la nota di revoca dell'incarico conferito al tecnico precedente;  
8. L'inizio dei lavori deve essere comunicato all'ufficio tecnico (Sportello Unico dell'Edilizia) mediante nota sottoscritta dalla proprietà, dalla Direzione dei Lavori, e dall'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori e dalla dichiarazione in merito a quanto previsto dalle lettere a) e b) dell'art.90 comma 9 prevista dal __D.Lgs.__ 81/08, aggiornato dal D.Lgs 106/2009 e dall'art. 99 del D.Lgs 81/08.
Con inizio dei lavori devono essere osservati tutti gli obblighi di legge a seconda del caso specifico, allegando alla denuncia di cui sopra le dichiarazioni e/o i progetti relativi a: Legge 10/91- contenimento consumi energetici ed isolamento termico, Legge 46/90-norme per la sicurezza degli impianti tecnologici, Legge 447/95- contenimento dell'inquinamento acustico, exLegge 1086/71 ora DPR 380/01 denuncia cemento armato ecc...;  
9. La validità del Permesso di Costruire, salvo diversa indicazione contenuta nel testo dello stesso permesso, è di anni uno ( dalla data di rilascio cfr. punto 2 ) per l'inizio dei lavori e di anni tre (dall'inizio dei lavori comunicato cfr. punto 8 ) per la fine dei lavori. Dovrà essere posta particolare attenzione per i Permessi Convenzionati e Permessi in attuazione di Strumenti Esecutivi (PEC) verificando attentamente la convenzione stipulata;  
10. Entro i termini di validità del Permesso dovrà essere comunicata la fine dei lavori nella stessa forma dell'inizio lavori (le varianti non prorogano automaticamente i termini). A tale proposito si richiamano gli obblighi della Legge Finanziaria in merito alla variazione della consistenza catastale o nuova denuncia all'Agenzia del Territorio. Relativamente all'efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire si precisa che "Entrambi i termini ( inizio e fine ) possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari".   La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante Segnalazione Certificata di Inizio Lavori ( SCIA ). Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.   Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.  
11. Nel caso in cui i lavori oggetto del presente permesso abbiano costituito modifiche all'immobile, tali da determinare nuove caratteristiche di agibilità, la stessa dovrà essere presentata la Segnalazione Certificata di Agibilità entro 15 gg dalla dichiarazione di avvenuta fine dei lavori ( art. 24 D.P.R. 380/01 e s.m.i.) ed a tale proposito si invita alla visione delle informazioni per agibilità presenti nell'apposita area dedicata all'edilizia sul sito della Città di Moncalieri;    

Si ricorda che: 
   
Se il rilascio del titolo edilizio ( Permesso di Costruire ) è stato subordinato all'ottenimento di autorizzazioni di natura paesaggistica o di tutela idrogeologica o forestale si richiama l'attenzione alla verifica delle scadenze, obblighi ed adempimenti previsti con le stesse autorizzazioni. In caso di interventi realizzati in aree sottoposte a tutela del paesaggio, ogni variazione dell'aspetto esteriore del bene potrà essere considerata essenziale e pertanto soggetta alle necessarie varianti da ottenersi prima dell'esecuzione dei lavori, con nuovo Permesso di Costruire o SCIA se ammesso, secondo il criterio dell'art.149 del D.Lgs 42/04 e s.m.i.  Nel caso in cui manufatti ed opere accessorie all'intervento ( insegne, recinzioni, finiture etc..) non siano comprese nel titolo rilasciato, così come l'allacciamento ai sottoservizi (fognature, acquedotto, enel, gas, etc..) sarà cura dell'interessato richiedere apposito titolo autorizzativo nella forma prevista dai regolamenti vigenti e comunque prima della Segnalazione Certificata di Agibilità dell'edificio.   (confrontare info nell'area dedicate nel sito della Città di Moncalieri )   Si ricordano comunque gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme collegate ed in particolare di cui alle normative di igiene e sicurezza ( ASL ) di prevenzione incendi ( VV.FF. ), di tutela della salute ( rimozione amianto ecc.. ( ASL-ARPA Ambiente ), le norme del cemento armato ( Deposito Progetto e Collaudo ) e quelle finanziarie relative agli aggiornamenti catastali presso l'Agenzia del Territorio ( ex Catasto ), nonché la regolarizzazione ed aggiornamento delle tasse comunali ( ICI e Raccolta rifiuti ) correlate all'utilizzo del bene.   E' molto importante leggere attentamente il testo del Permesso, le prescrizioni e le condizioni in esso contenute, in particolare quelle relative agli adempimenti ed obblighi nei confronti della Pubblica Amministrazione ( verifiche di tracciamenti, allineamenti, nonché cessioni di aree e collaudi di opere ), così come le indicazioni fornite dai professionisti incaricati dalla Direzione Lavori ed il geologo di fiducia.   Si rende noto che ogni intervento abusivamente intrapreso in difformità o assenza di idoneo titolo (edilizio e/o paesaggistico) sarà perseguito ai sensi di legge e secondo le disposizioni del Testo Unico dell'Edilizia dpr 380/01 e smi e del Codice dei Beni Culturali e paesaggistici Dlgs 42/04 e smi. Restano ferme le responsabilità civili e penali nei confronti dei soggetti individuati responsabili delle opere abusive.    

Per quanto non contemplato nel presente allegato valgono le indicazioni legislative e regolamentari vigenti e/o approvate.    

Come fare
Scaricare il modello ( nazionale o mude ) dai siti pubblici stato e/o Regione Piemonte ovvero MUDE Piemonte e compilarlo in tutte le sue parti. Il procedimento può essere attivato dagli aventi titolo con istanza a firma della proprietà, accompagnata da elaborati tecnici e documentazioni a firma di professionista abilitato.    

Dove e quando
Il Procedimento edilizio va depositato allo Sportello di accettazione delle pratiche edilizie presso lo Sportello Unico dell'Edilizia sito in Via P. Clotilde, 10 al primo piano, previo appuntamento da richiedersi nelle forme pubblicate in bacheca edilizia   La consegna delle sopracitate pratiche, non potrà più avvenire presso il Protocollo Generale, ma esclusivamente presso lo sportello di accettazione SUE ovvero SUAP per interventi relativi ad attività economiche.    

Tempistiche  
Il procedimento è soggetto al una verifica da parte degli uffici preposti e nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda il Responsabile del Servizio cura l'istruttoria per l'eventuale esame da parte della Commissione Edilizia, nei successivi 15 giorni viene predisposto l'atto finale.I termini possono essere interrotti nei primi 15 giorni per richiedere integrazioni e ripartono dalla ricezione della documentazione richiesta. Nel caso di interventi complessi o in zone di particolare tutela il cui vincolo spetta ad Amministrazioni Pubbliche diverse dal Comune oppure al Comune stesso in via di delega, i tempi sono modificati in relazione all'ottenimento dei predetti pareri.    

Servizio competente  
Edilizia privata: il nominativo del tecnico incaricato per l'istruttoria e gli orari per il ricevimento compariranno sulle comunicazioni inviate nel corso dell'iter istruttorio ed inviate al richiedente o al professionista. Per informazioni durante il corso della pratica sarà possibile rivolgersi, anche telefonicamente all'ufficio Segreteria tecnica durante gli d'orari ufficio ( da verificare nell'apposita area del sito ).    

Costi  
Istanza in bollo (salvo aggiornamenti ) con allegata ricevuta di versamento dei diritti di segreteria che variano a seconda del tipo di intervento, della destinazione d'uso e dell'entità,  salvo i casi di esenzione o riduzione previsti dalla Legge.   Sarà possibile determinare gli oneri relativi al contributo di costruzione in relazione al tipo di intervento ed alla sua destinazione, secondo le tariffe in vigore, mediante le tabelle pubblicate nell'area per il calcolo in autodeterminazione.   Nelle aree perimetrate secondo lo schema allegato alla D.C.C. 86/2002 ed in visione presso gli uffici del servizio, saranno applicati gli oneri indotti per la messa in sicurezza del territorio .    

Informazioni utili  
È importante depositare tutta la documentazione necessaria alla definizione del procedimento al fine di evitare sospensioni e perdite di tempo. Accertarsi prima del deposito se l'immobile è soggetto a vincoli di tutela al fine di attivare i dovuti procedimenti presso gli enti preposti. Il Testo Unico per l'Edilizia stabilisce che il parere di conformità alle norme igienico-sanitarie può essere sostituito da specifica autocertificazione in materia se l'immobile è a destinazione residenziale. Ogni intervento è subordinato alla verifica di conformità a cura del professionista incaricato da rilasciarsi mediante dichiarazione asseverata.

RIFERIMENTI NORMATIVI  
Testo Unico per l'Edilizia D.P.R. 06.06.2001 n. 380  e s.m.i. 
__D.Lgs.__ 81/08, aggiornato dal D.Lgs 106/2009 e s.m.i.
D.P.R. 445/2000 art. . 38 - 46 -47  e s.m.i. 
Regolamento edilizio approvato RET18
Allegato energetico al Regolamento edilizio
Regolamento Comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione 
P.R.G.C. vigente e sue varianti  
Codice Civile  
Codice della Strada  
Legge 26 ottobre 1995, N. 447 e s.m.i. 
Regolamento d'attuazione e L.R. n. 52 e 53 del 20/10/2000 concernente il contenimento dell'inquinamento acustico degli edifici.  
La realizzazione dell'edificio dovrà prevedere tipologie, materiali e finiture che consentano di verificare il rispetto della normativa citata e del Regolamento di attuazione.  
Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. 
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.  
Progetto e relazione in merito all'attuazione ed il rispetto della normativa ai sensi della D.G.R. 04/08/2009 n. 43-11965, in materia di certificazione energetica degli edifici - D.G.R. n. 45-11967,  in materia di impianti da fonti energetiche rinnovabili nell'edilizia e D.G.R. n. 46-11968  in materia di tutela della qualità dell'aria, emanati in attuazione ai __D.Lgs.__ 19/08/2005 n. 192, D. Lgs. 29/12/2006 n. 311 e del __D.Lgs.__ 28/2011, in adempimento alle prescrizioni dell'Allegato Energetico al vigente Regolamento Edilizio Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 06/04/2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 28/04/2016, al fine di potenziare lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica (documentazione sostanziale);  
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. 
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)  
Gli interventi in aree ed ambiti sottoposti a vincoli di tutela paesaggistica o di beni culturali dovranno essere regolati secondo le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.  
Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45. e s.m.i.
Circolare n. 4/AMD del 3 aprile 2012 della Regione Piemonte 
Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27  
Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. 
Tutela ed uso del suolo  
Legge 9 gennaio 1989, n. 13 d.m. (l.p.) 14 giugno 1989, n. 236 e s.m.i. 
Disposizioni il superamento e l'eliminazione barriere architettoniche  
D.M. ll.pp. 10 maggio 1977, n. 801 e s.m.i. 
Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici  
D.M. 22/01/2008 n. 37/08 (ex Legge 05/03/1990 n. 46 norme per la sicurezza degli impianti) 
Norme per la sicurezza degli impianti  
Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i. 
Norme per il Piano energetico nazionale e il risparmio energetico