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Città di Moncalieri - Testata per la stampa
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Denuncia Inizio Attività ai sensi del D.P.R. 380/2001

Descrizione
Consente di procedere alla realizzazione d'interventi edilizi mediante dichiarazione sostitutiva del tecnico abilitato nei casi previsti dalle vigenti normative. È la procedura semplificata che consente di realizzare interventi non riconducibili al permesso di costruire.

Come fare
Scaricare il modello e compilarlo in tutte le sue parti oppure richiederne copia allo Sportello Unico dell'Edilizia. Il procedimento può essere attivato dagli aventi titolo con semplice denuncia sottoscritta dalla proprietà, accompagnata dalla relazione asseverata delle opere da realizzare, a firma di professionista abilitato, completa di elaborati tecnici e documentali.
Le pratiche DIA depositate ai sensi del comma 3/b art. 22 del D.P.R.3801/01 ai fini della realizzazione degli interventi previsti con Strumenti Urbanistici Esecutivi (PEC), saranno accettate dallo Sportello Unico dell'Edilizia, solo se in sede di approvazione del PEC è stata indicata tale possibilità in relazione al dettaglio del progetto di PEC stesso e se, oltre alla consueta documentazione contengono la ricevuta di attestazione del pagamento del contributo di costruzione per intero ovvero della prima rata, pari al 25% dell'intero importo e polizza fidejussoria a garanzia del pagamento delle successive tre rate, nonché se sia stato rilasciato il P.d.C. per le eventuali opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo oneri secondo quanto previsto in convenzione edilizia stipulata.

Dove e quando
Va depositato allo Sportello di Accettazione che è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00, oppure va spedito mezzo posta ordinaria e verrà inoltrato automaticamente allo Sportello di Accettazione.

Tempistiche
Come prescritto dall'art. 23 del Testo Unico per l'Edilizia, le opere possono iniziare solo trascorsi 30 (trenta) giorni dall'avvenuto deposito della pratica completa allo Sportello Unico per l'Edilizia e senza che vi siano state interruzioni di termini da parte dell'ente. In ogni caso, per interventi complessi o in zone di particolare tutela il cui vincolo spetta alla Amministrazione Comunale il termine per l'inizio dei lavori decorre in relazione al titolo da acquisire. Nel caso di interventi complessi o in zone di particolare tutela il cui vincolo spetta ad Amministrazioni Pubbliche diverse dal Comune, i tempi sono modificati in relazione all'ottenimento dei predetti pareri. La validità del procedimento è fissata in anni tre, entro i quali dovrà essere comunicata la fine lavori.

Ufficio competente
Servizio Edilizia Privata e Segreteria Tecnica dello Sportello Unico dell'Edilizia.

Costi
Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale UNICREDIT-BANCA agenzia di Moncalieri, Piazza Vittorio Emanuele II^ n. 5. Qualora la DIA venga presentata in sostituzione del permesso di costruire ai sensi dell'art. 22 c.3 D.P.R. 380/01, per il versamento dei diritti di segreteria si applicano le tariffe delle corrispondenti voci delle pratiche sottoposte a permesso di costruire (vedere voce DIRITTI DI SEGRETERIA in bacheca-muretto)
Le DIA soggette al pagamento del contributo di costruzione in relazione al tipo di intervento ed alla sua destinazione, saranno oggetto di richiesta del contributo secondo le tariffe in vigore, fatto salvo quanto previsto per le DIA presentate in sostituzione del PdC per interventi afferenti i PEC come sopra descritto.
Nel caso di pagamento rateale, (massimo 4 rate, una ogni 6 mesi) del Contributo di Costruzione, a far data dal 20.04.06 (o.d.s. 15/06) i termini saranno i seguenti:
- Prima rata 25% con stipula di polizza fideiussoria di copertura a garanzia del pagamento della restante quota ( tre rate ); - Seconda rata 25% entro 6 mesi dalla data di pagamento della prima rata;
- Terza rata 25% entro 12 mesi dalla data di pagamento della prima rata;
- Quarta rata 25% entro 18 mesi dalla data di pagamento della prima rata.
In caso di ritardato pagamento di una o più rate saranno applicate le sanzioni di cui all'art.42 del D.P.R. 380/01 - T.U. Edilizia , ovvero: a) aumento del contributo in misura pari al 10% qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi 120 giorni; b) l'aumento del contributo in misura pari al 20% quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 gg.; c) l'aumento del contributo in misura pari al 40% quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 gg.;
Nelle aree perimetrate secondo lo schema allegato alla D.C.C. 86/2002 in visione presso gli uffici del servizio edilizia saranno applicati gli oneri indotti per la messa in sicurezza del territorio

Informazioni utili
E' importante depositare la documentazione completa della DIA ai fini di evitare interruzioni del procedimento, con particolare attenzione ai disposti di Legge Biagi. La denuncia deve essere firmata dal richiedente avente titolo nelle forme previste dagli art. 38 - 46- 47 del D.P.R. 445/00. La fine lavori deve essere depositata in Comune accompagnata dal certificato di collaudo a firma del professionista incaricato.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Testo Unico per l'Edilizia D.P.R. 06.06.2001 N. 380 art. 22 e 23.
D.P.R. 445/2000 art. . 38 - 46 -47
D.lgs. n. 276 del 2003, "Riforma Biagi" Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494
Legge Regionale 05/12/77 n. 56, Legge Regionale 08/07/99 n. 19
Piano Regolatore vigente e Regolamento edilizio approvato

Note Utili
La DIA non esclude gli adempimenti e gli obblighi di denuncia previsti dal TUE DPR 380/01 relativi alle opere che comportano interventi strutturali ( Cemento Armato e Ferro ) secondo i disposti della ex Legge 1086/71;

Nel caso in cui i lavori oggetto della DIA abbiano costituito modifiche all'immobile, tali da determinare nuove caratteristiche di agibilità, la stessa dovrà essere richiesta entro 15 gg dalla dichiarazione di avvenuta fine dei lavori (art. 25 comma 1 DPR 380/01 )

La Legge 30.12.2004 n. 311 "finanziaria 2005" ha previsto al comma 332, l'obbligo di indicare il codice fiscale dei soggetti dichiaranti, del progettista e del costruttore nelle Denuncia di Inizio Attività ( art. 22-23 del DPR 380/01 TUE), nelle richieste di Permesso di Costruire ( art. 20 del DPR 380/01 TUE ) ed in ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, al comma 558, l'obbligo del progettista di allegare al certificato finale delle opere soggette a Denuncia di Inizio Attività ( art. 23 del DPR 380/01 TUE ), la ricevuta della domanda di variazione catastale o una dichiarazione che attesti che i lavori non hanno comportato modifiche di classamento. La mancata indicazione comporta l'applicazione della sanzione di 516 EURO.

Nel caso di attività che comportino modifiche tali a fabbricati, porzioni di essi ovvero alle singole unità immobiliari, dovrà essere valutata e verificata la necessità di procedere alla progettazione ed adegualmento alle norme relative al Rendimento Energetico degli edifici ed alle norme per il Contenimento dell' Inquinamento Acustico (vedere norme di settore e stralcio in bacheca -mueretto). Tali progetti dovranno essere depositati contestaulmente alla presentazione della DIA.

A tale proposito si invita alla visione delle informazioni presenti nell'apposita area dedicata all'edilizia all'interno del sito della Città di Moncalieri.

ESTRATTO dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
(G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239)
aggiornato al d.lgs. n. 301 del 2002
OMISSIS.........

Art. 22 (L) - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività
(d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; d.l. 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, in part. artt. 34 ss, e 149)
(articolo così sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002)
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.
6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.

Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) - Disciplina della denuncia di inizio attività
(Art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15) (articolo così sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002)

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

Per comodità di consultazione si propone la lettura degli articoli collegati n. 6 et 10

Art. 6 (L) - Attività edilizia libera
(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lett. c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94)
1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire
(Legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4)
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.
(lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002)
2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività.
3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
(G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001, s.o. 30/L)

SEZIONE I - ISTANZE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 38 (L - R) Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.(L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica. (R)
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)

SEZIONE V - NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Art. 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

Art. 48 (R) Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze. 

Acustica Legge 447/95 e Legge Regionale 52/00
Nel caso di modifiche, ristrutturazioni che comportino variazioni importanti, ai fini del presente argomento, di singole unità, fabbricati o porzioni di essi, nonché ampliamenti e nuove costruzioni, in sede di presentazione del progetto dovrà essere depositata idonea documentazione (progetto e relazione) di impatto acustico o clima acustico ai sensi della Legge 447/95 e Legge Regionale 52/00, redatta da tecnico abilitato, esperto in acustica ambientale, ovvero dichiarazione da parte del progettista che escluda l'intervento in progetto dall'applicazione della normativa in ottemperanza ai disposti della D.G.R. del 02/02/2004 n.9-11616 e/o D.G.R. 14/02/2005 n.46-14762 per individuazione dei criteri per la redazione della documentazione per impatto e clima acustico secondo la zonizzazione acustica del territorio, approvata in via definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 21/12/2006 esecutiva ai sensi di legge;

Energia __D.Lgs.__ 19/08/2005 n.192, D. Lgs. 29/12/2006 n. 311 e L.R. 28/05/07 n. 13
Nel caso di modifiche e ristrutturazioni che comportino variazioni importanti, ai fini del presente argomento, di singole unità, fabbricati o porzioni di essi, nonché ampliamenti e nuove costruzioni, in sede di presentazione del progetto dovrà essere depositata idonea documentazione ( progetto e relazione ) in merito all'attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico". Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento. La realizzazione dell'edificio/unità dovrà prevedere tipologie, materiali e finiture che consentano di verificare il rispetto della normativa inerente il "rendimento energetico" degli edifici ai sensi del __D.Lgs.__ 19/08/2005 n.192, D. Lgs. 29/12/2006 n. 311 e L.R. 28/05/07 n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia" in merito alle prestazioni energetiche degli edifici al fine di valorizzare lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica (gli edifici con un numero di unità abitative superiori a 4 devono essere dotati di impianto termico centralizzato che permetta la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per ogni singola unità).

D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 modificato dal D.Lgs n. 106 del 03/08/2009
omissis

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
(articolo così modificato dall'articolo 59 del d.lgs. n. 106 del 2009)
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
(comma così sostituito dall'articolo 39, comma 1, legge n. 88 del 2009)
omissis

Art. 99. Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.


 
 
 
 
 

IL COMUNE DI MONCALIERI HA ADERITO AL PROGETTO "MUDE PIEMONTE" PER IL TRATTAMENTO INFORMATICO E DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE, SINO ALLA ATTIVAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO GLI OPERATORI SONO INVITATI AD UTILIZZARE LA MODULISTICA GIA' DISPONIBILE SUL SITO "MUDE PIEMONTE" .. LINK http://www.mude.piemonte.it/cms/

 
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