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Fine lavori

Descrizione
Documento necessario al fine di terminare il procedimento avviato con la richiesta di Concessione Edilizia, Autorizzazione Edilizia, Permesso di Costruire oppure Denuncia di Inizio Attività

Come fare
Scaricare il modello o richiedere copia allo Sportello Unico per l'Edilizia., compilare il modello e firmarlo dalle parti interessate ( direttore lavori, proprietà, impresa ecc... ).

Dove e quando
Va depositato al protocollo generale nei giorni ed orari di apertura al pubblico, oppure va spedito mezzo posta ordinaria e verrà inoltrato automaticamente allo Sportello Unico per l'Edilizia

Tempistiche
La fine lavori assume validità con il deposito presso lo Sportello Unico per l'Edilizia ed è immediatamente efficace, non prevede risposta dall'Ente.

Ufficio e/o figura competente
Segreteria Tecnica dello Sportello Unico per l'Edilizia

Costi
Il deposito non è soggetto a costi.

Informazioni utili
Il termine di fine lavori riferito ai procedimenti di Concessione e/o Autorizzazione Edilizia, nonché del Permesso di Costruire è di anni tre dall'inizio dei lavori regolarmente depositato in Comune Il termine può essere prorogato.
Il fine lavori di cui alla D.I.A., il cui termine di validità è fissato in anni tre ( che decorrono dalla data del deposito della D.I.A. stessa ), deve essere corredato dal certificato di collaudo del professionista incaricato con il quale si attesti la conformità dell'opera al progetto presentato. Tale termine non può essere prorogato.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Testo Unico per l'Edilizia D.P.R. 06.06.2001 N. 380 art. 15
Legge Regionale n. 56/77 art. 49
Regolamento edilizio approvato con deliberazione del C.C. 102/95 e 167/96 - D.G.R. 24-18426 del 21/04/97.

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
(G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239)
aggiornato al d.lgs. n. 301 del 2002
OMISSIS.........

Art. 15 (R) - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942 n. 1150, art. 31, comma 11)
1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
Tutela ed uso del suolo.
(B.U. 24 dicembre 1977, n. 53)
OMISSIS.........

Art. 49. (Caratteristiche e validità della concessione)
Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la concessione gratuita e quelli di cui all'articolo 7 per l'edilizia convenzionata, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè al costo di costruzione.
In ogni caso le condizioni apposte alle concessioni devono essere accettate dal proprietario del suolo o dell'edificio con atto di impegno unilaterale accettato dal Comune.
La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto della concessione stessa.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la Giunta Regionale, entro 4 mesi dall'approvazione della presente legge, predispone una convenzione-tipo, alla quale dovranno uniformarsi le convenzioni comunali e gli atti di impegno unilaterale sostitutivo della convenzione, contenente essenzialmente:
a) gli elementi progettuali delle opere da eseguire;
b) l'indicazione delle destinazioni d'uso vincolanti delle opere da eseguire e le loro caratteristiche tipologiche e costruttive;
c) il termine di inizio e di ultimazione delle opere;
d) la descrizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per cui è previsto l'impegno alla diretta esecuzione da parte del proprietario, con le relative garanzie finanziarie per l'importo pari al costo dell'opera maggiorato dei prevedibili aumenti nel periodo di realizzazione;
e) la determinazione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, dedotta la eventuale aliquota corrispondente alle opere di cui alla lettera d);
f) i prezzi di vendita ed i canoni di locazione;
g) le sanzioni convenzionali a carico dei privati stipulanti per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, nonchè le modalità per la esecuzione in danno del proprietario in caso di suo inadempimento.
Le concessioni relative a singoli edifici non possono avere durata complessiva superiore a tre anni dall'inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione.
Un periodo piu' lungo per ultimazione dei lavori può essere consentito dal Sindaco esclusivamente in considerazione della mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive.
Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione.
Per inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti opere, che non si riducano all'impianto di cantiere, alla esecuzione di scavi e di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione.
Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto, confermata con la presentazione della domanda per l'autorizzazione di abitabilità o di usabilità.
È ammessa la proroga del termine per la ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano soppravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
La proroga può sempre essere prevista nel provvedimento di concessione del Sindaco, quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia preventivato in piu' esercizi finanziari.

 

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