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Cemento armato

MONCALIERI ZONA SISMICA 4

In relazione a quanto disposto dal D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., art. 65 comma 1 le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo Sportello Unico dell'Edilizia.
La Regione Piemonte con Legge Regionale n. 44/2000 art. 68 comma 1 lettere b e c giā aveva disposto il trasferimento ai comuni delle funzioni di ricevimento e conservazione degli atti relativi alle denunce di costruzioni in c.a. e di strutture metalliche ai sensi della legge 5 novembre 1971 n. 1086. Al fine di concretizzare il corretto passaggio di funzioni e competenze previste dalla legge regionale n. 44/2000, dalla Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Idrogeologica della Regione Piemonte al Comune di Moncalieri Sportello Unico dell'Edilizia si precisa quanto segue:
- che la ricezione delle denunce sopracitate da parte dello Sportello Unico dell'Edilizia ha avuto corso a far data dal 1 gennaio 2004 per i casi di nuovo impianto;
- che per ragioni di unicitā del fascicolo tutti gli atti integrativi e le relazioni di collaudo per le denunce di costruzioni in cemento armato e strutture metalliche presentate alla Regione entro il 31/12/2003 dovranno ancora essere inoltrati al Settore Opere Pubbliche della Regione. 

In relazione all'avvento delle nuove normative in materia di sicurezza e controllo sulle opere strutturali č opportuno verificare i contenuti della DGR che di seguito si elenca

REGIONE PIEMONTE BU50 15/12/2011
Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 4-3084
D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attivita' urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese.
 
Deliberazione 3 febbraio 2012, n. 7-3340 Giunta Regionale
Modifiche e integrazioni alle procedure di controllo e gestione delle attivitā urbanistico edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011.
(B.U.R. 23 febbraio 2012, n. 8)
Modifiche e integrazioni alle procedure di controllo e gestione delle attivitā urbanistico edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011.
(B.U.R. 23 febbraio 2012, n. 8)

 
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