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Ex-legge Biagi - DURC

Dal 24 ottobre (entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003, cosiddetta "Riforma Biagi") è obbligatorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del d.lgs. n. 494 del 1996, (comma così modificato dall'articolo 86, comma 10, d.lgs. n. 276 del 2003), consegnare al Comune, prima dell'inizio dei lavori o alla presentazione della D.I.A., unitamente al nominativo dell'impresa esecutrice:
una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, e il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti; il certificato di regolarità contributiva (INPS, INAIL, CAPE).
 
Si rammenta che nel caso di presentazione di pratiche edilizie che comportano l'inizio dei lavori (DIA, SCIA e CIL), ovvero i permessi di costruire di cui si notifica l'inizio dei lavori con procedura di silenzio assenso e per tutte le comunizioni di inizio lavori in genere sarà necessario allegare il DURC.
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è un certificato unico che attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=6239

 
Qui di seguito vengono riportati alcuni punti significativi contenuti nelle circolari INAIL 22/2011 e INPS 59/2011

Definizione di DURC
L'articolo 6, comma 1, del Regolamento fornisce la definizione di DURC, specificando che per tale si intende "il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento".

Da tale definizione, che riprende quella contenuta nella circolare a testo congiunto INAIL n. 38/2005 e INPS n. 92/2005, discende che la verifica della regolarità interessa ciascun "operatore economico".

Al riguardo, si rinvia all'articolo 3, comma 22, del Codice il quale precisa che con il termine "operatore economico" si intende fare riferimento "all'imprenditore, al fornitore e al prestatore di servizi o ad un raggruppamento o consorzio di essi." (6)

Tale espressione è riferita a qualsivoglia soggetto (7), sia esso persona fisica o persona giuridica, che sia parte di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione e che ai fini del rilascio del DURC sia tenuto all'obbligo di iscrizione nei confronti degli Enti previdenziali e delle Casse edili (8).

In linea generale, infatti, il DURC, quale certificazione unica che attesta contestualmente la situazione contributiva nei confronti di più enti, ha come presupposto il fatto che il soggetto, per il quale si effettua la verifica della regolarità, risulti iscritto contemporaneamente ad almeno due degli Enti tenuti al rilascio del documento stesso (9).

Vi sono poi ipotesi particolari, previste da specifiche norme di settore, per le quali il termine "DURC" è utilizzato anche con riferimento alla regolarità contributiva di un soggetto tenuto all'iscrizione presso un solo Istituto previdenziale. (10)

In queste ipotesi, per la verifica della regolarità contributiva non può essere utilizzato il servizio on-line di richiesta del DURC (11), ma deve essere acquisita una singola certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall'ente presso il quale il soggetto è iscritto ed un'attestazione di non sussistenza dell'obbligo all'iscrizione.

Occorre dunque prestare particolare attenzione a quanto sopra evidenziato in quanto anche per un prestatore che non ha l'obbligo di iscrizione dovrà essere acquisita specifica certificazione dell'Ente di Previdenza che certifichi l'insussistenza di tale obbligo.

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