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Attività dell'ufficio Stato Civile

Dichiarazione di nascita

DESCRIZIONE
Chi può rendere la dichiarazione di nascita:

per i genitori uniti in matrimonio:
- uno dei due genitori o entrambi
- un loro procuratore speciale
- medico/ostetrica che ha assistito al parto
- persona che ha assistito al parto

per i genitori non uniti in matrimonio:
- la sola madre che intende riconoscere il figlio;
- il padre e la madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio;
- il solo padre se la madre non intende essere nominata.

Il riconoscimento può essere effettuato dal genitori che all'atto del riconoscimento ha compiuto 16 anni.

La donna che decide di NON essere nominata come madre del neonato, deve manifestare la sua volontà all'Ostetrica che le presta assistenza medica, oppure, prima del parto, deve riferire la sua scelta all'Assistente Sociale della Clinica Ostetrica. La donna, così facendo, non compie un reato ma, al contrario, tutela il neonato e se stessa.

Si evidenzia che il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.

Per la denuncia di nascita non sono necessari testimoni.

Quando fare la dichiarazione
- entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza;
- entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita.

N.B. Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo; del ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica.

ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AL NEONATO
L'ordinamento italiano Disciplina il cognome spettante al figlio nel seguente modo:
- il figlio nato da genitori uniti in matrimonio assume il solo cognome del padre.
- il figlio naturale riconosciuto (concepito tra persone non coniugate tra loro), assume il cognome secondo i seguenti criteri:
a) assume il cognome della madre, se è l'unico genitore che riconosce il figlio;
b) assume il cognome del padre, se è l'unico genitore che riconosce il figlio;
c) assume il solo cognome del padre, se il riconoscimento dei genitori è congiunto;
d) il cognome ed il nome è attribuito dall'ufficiale dello stato civile, se il neonato non è riconosciuto da nessun genitore.
e) Per il bambino indicato al punto d), successivamente riconosciuto, il cognome dello stesso è determinato in base ai criteri descritti ai punti sub a),b), c). Invece, nell'ipotesi che il figlio riconosciuto sia maggiorenne, al medesimo è riconosciuta la facoltà di scelta del cognome.

Le precedenti modalità di attribuzione del cognome si applicano anche quando i genitori del figlio non sono italiani e non richiedono un modo diverso per l'attribuzione del cognome al figlio. In tal caso, il cognome dello stesso sarà determinato sulla base della rispettiva legge nazionale (art.24 della Legge 218/1995) , nonché alle Convenzioni sottoscritte dallo Stato italiano e dai vari Stati esteri.

ATTRIBUZIONE DEL NOME AL NEONATO
Può essere attribuito un solo nome, che deve corrispondere al sesso del bambino.
Il nome può essere composto da più elementi onomastici, fino ad un massimo di tre; in questo caso, il nome composto verrà riportato per intero nelle certificazioni di stato civile, di anagrafe e nei documenti del bambino.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
1) attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto
2) documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante.
- Per i genitori non residenti si richiede la presentazione della carta d'identità valida di entrambi, (o documento equipollente, ai sensi dell'art. 35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000)
- Per i genitori stranieri, non titolari di carta d'identità, occorre esibire il passaporto e/o permesso di soggiorno; se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.

N.B. Per ulteriori informazioni si invitano i futuri genitori a rivolgersi direttamente all'ufficiale di stato civile contattando il numero 011/64.01.242.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Codice Civile art. 231 e segg.
D.P.R. n. 396 del 3/11/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art. 2 c. 2 legge 127 del 15/5/1997);
Legge n. 218 31.5.1995 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato;
D.P.R. n. 223 del 30.5.1989 -Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente;
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" art.16

Sedi dove poter fare la dichiarazione di nascita:
- Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura Privata ove è avvenuta la nascita;
- Comune ove è avvenuto il parto;
- Comune di residenza dei genitori;
- Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune
- Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (in questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre, secondo quanto stabilito dall'art. 7 lett. A) D.P.R. 30.5.1989 n. 223.
 
 

Pubblicazioni di matrimonio

Tutti i cittadini maggiorenni e di stato libero possono contrarre matrimonio.
Gli sposi devono presentarsi personalmente davanti all'Ufficiale dello Stato Civile muniti di:

- un documento di identità valido ed il codice fiscale
- richiesta di pubblicazione rilasciata dal parroco di competenza, se trattasi di matrimonio religioso
- n.1 marca da bollo in corso di validità se entrambi gli sposi sono residenti nello stesso comune;se residenti in comuni diversi ne occorrono n.2

L'affissione della pubblicazione di matrimonio, è per Legge, soggetta all'imposta di bollo.
Tutta la documentazione necessaria sarà richiesta a cura dell'ufficiale dello Stato Civile che procederà all'affissione ed al rilascio del certificato di eseguita pubblicazione (in caso di matrimonio concordatario)

Le pubblicazioni di matrimonio sono esposte per n.8 giorni, piu' 3 per le opposizioni, dopodichè si potrà contrarre matrimonio.

La pubblicazione di matrimonio è valida per 180 giorni, entro i quali si deve contrarre il matrimonio.

CASI PARTICOLARI
- Nubendi minorenni: devono produrre il decreto di ammissione rilasciato dal Tribunale dei minorenni.
- Stranieri: devono produrre il nulla-osta di cui all'art. 116 del Codice Civile rilasciato dalle competenti autorità consolari, completo con l'indicazione delle generalità e legalizzazione ove prevista. 

Matrimoni civili

Il matrimonio civile è celebrato nella Sala Matrimoni, ubicata nel palazzo comunale che ha sede in Piazza Vittorio Emanuele II.
Il giorno e l'ora per la celebrazione del matrimonio civile vengono concordati preventivamente con l'Ufficiale di Stato Civile.
I giorni prefissati per i matrimoni sono: Lunedì e Mercoledì alle ore 15,00 e il Sabato alle ore 11,00 e alle 11,30.
Non vengono celebrati matrimoni nel mese di Agosto, nel periodo natalizio e nei sabati che precedono le doppie festività.
Il matrimonio civile è celebrato alla presenza di due testimoni maggiorenni scelti dagli sposi, muniti di documento d'identità valido.
A cura degli sposi che lo desiderano, è possibile addobbare la sala con fiori e accompagnamento musicale
I residenti devono aver provveduto alle pubblicazioni di matrimonio.
I non residenti devono presentare l'atto di delega del Sindaco del comune di residenza che ha proceduto alle pubblicazioni di matrimonio.

Costo
Il servizio è completamente gratuito qualora almeno uno degli sposi risieda a Moncalieri.
Per i non i residenti è previsto il pagamento di Euro 500 per l'utilizzo della Sala Matrimoni (Delibera C.C. n. 31 del 21/04/2006).

Ufficio Servizio Cimiteriale

L'Ufficio di Stato Civile verifica e controlla tutte le attività che vengono svolte nei cimiteri del comune:
-accoglie le dichiarazioni di morte;
-rilascia permessi di seppellimento;
-rilascia permessi speciali per accedere con l'auto nel cimitero ai portatori di aahandicap;
-si occupa delle concessioni cimiteriali ( tombe, loculi, cellette ossario e fosse aaventennali);
-programma le esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
-programma, organizza e pubblicizza (organi di stampa e cartelloni informativi aacollocati nei cimiteri) le esumazioni ordinarie.
 
 

Dichiarazione di morte

La dichiarazione di morte deve essere fatta all'ufficiale dello Stato Civile del Comune dove si è verificato l'evento, entro 24 ore dal decesso. Se il decesso è avvenuto in abitazione privata, la denuncia deve essere fatta da un congiunto, da un convivente, da un loro delegato o da persona informata del decesso. Se il decesso è avvenuto in Ospedale o Istituto di Cura, il Direttore o chi ne è delegato trasmette l'avviso di morte all'Ufficiale dello Stato Civile.
 
 

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