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Requisiti di accesso alla casa popolare

 

I requisiti per presentare istanza di casa popolare ai fini di essere inseriti nella graduatoria di assegnazione di un alloggio di edilizia sociale (art. 3 L.R. 3/2010) sono i seguenti:

  1. essere residente o prestare attività lavorativa da almeno cinque anni nel Comune che emette il bando di concorso o in uno dei Comuni del medesimo ambito territoriale (nello specifico può fare domanda di casa popolare anche chi risiede da almeno cinque anni a Trofarello o La Loggia);
  2. non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale;
  3. non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima superiore a: 40  metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone; 60  metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone; 80  metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone; 100  metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone;
  4. non essere, alcun componente del nucleo richiedente, titolare di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 114, comma 1, lettera b), della L.R. n. 25 del 19 Ottobre 2021, di modifica parziale della L.R. 3/2010;
  5. non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, alla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
  6. non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
  7. non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
  8. non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
  9. non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
  10. essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore al limite stabilito in € 23.623,13 per l'anno 2023
 
 
 

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