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Accertamento violazioni

Codice della strada e violazioni amministrative

Le violazioni amministrative devono essere pagate entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale o a mezzo bollettino postale o direttamente presso il Comando della Polizia Locale.

Il "preavviso di sosta" non è un verbale: pertanto se la violazione non è pagata nei 10 giorni verrà notificato il relativo verbale al proprietario o al coobbligato nei termini previsti dalla legge.

Il verbale relativo a sanzioni al Codice della Strada,  contestato o notificato, vale come titolo esecutivo e in caso di omesso pagamento la sanzione verrà iscritta a ruolo.
Per tutte le altre violazioni amministrative, in caso di ricorso all'autorità competente (Sindaco, ASL, etc.) o in caso di omesso pagamento, il titolo esecutivo è costituito dall'Ordinanza con cui l'autorità inginge il pagamento.

 

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A seguito delle recenti modifiche del Codice della Strada, se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, l'importo può essere ridotto del 30%, escluse le spese di procedura che dovranno sempre essere corrisposte per intero.

La riduzione del 30% non può mai essere applicata alle violazioni che prevedono la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida (vedi tabella allegata)
 

 

Con il termine "notificare" si intende portare l'interessato a conoscenza giuridica di un atto che lo riguarda e, di solito, questo avviene mediante consegna a mezzo posta o tramite messo notificatore all'indirizzo di residenza o domicilio. Qualora il destinatario sia assente verrà lasciato avviso del tentato recapito presso la residenza e
l'atto, che è da ritenersi correttamente notificato, potrà essere ritirato, secondo quanto indicato nell'avviso, o presso l'ufficio postale o la Casa Comunale;

Con il termine "contestazione" invece si intende la notificazione formale, ad opera di un agente di polizia, tramite consegna diretta di un verbale che contiene la descrizione del fatto che costituisce illecito, oltre alle generalità di chi lo ha commesso, il luogo ed il momento in cui è stato commesso. Tale contestazione avviene, di norma, direttamente sulla strada al momento del fatto.

Le "multe" lasciate sul parabrezza (cosiddetti preavvisi) sono assimilabili ad un avviso bonario e possono essere pagate con la riduzione del 30%; il pagamento deve, però, essere effettuato entro 10 giorni dalla data della violazione. In caso contrario il verbale verrà notificato all'intestatario del veicolo risultante dal Pubblico Registro Automobilistico con l'aggravio delle spese di procedura e notifica.

Si ricorda che il pagamento dei preavvisi o dei verbali può essere effettuato con le seguenti modalità:

  • in contanti o mediante BANCOMAT (non sono accettati Carte di Credito e Carte BancoPosta) presso l'Ufficio Verbali del Comando di Polizia Locale, sito in Moncalieri, Piazza Vittorio Emanuele II, tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 16,00, escluso sabato e festivi;   
  • mediante versamento sul c/c postale n. 27754100 (IBAN IT84T0760101000000027754100) intestato al Comune di Moncalieri Comando Polizia Locale- Servizio Tesoreria, indicando chiaramente nella causale la data dell'infrazione, il numero del preavviso/verbale, il numero di targa del veicolo (non è sufficiente indicare genericamente "...pagamento multa...").
 

Ricorsi

Avverso i verbali sanzionatori relativi al Codice della Strada è ammesso ricorso al Prefetto (entro 60 giorni con istanza presentata direttamente o a mezzo Comando del Corpo Polizia Locale) o in alternativa al Giudice di Pace entro 30 giorni (direttamente in cancelleria previo versamento di una tassa).

Avverso le cartelle esattoriali si può ricorrere al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.

 
 
 

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