Le violazioni amministrative devono essere pagate entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale o a mezzo bollettino postale o direttamente presso il Comando della Polizia Municipale.
Il "preavviso di sosta" non è un verbale: pertanto se la violazione non è pagata nei 10 giorni verrà notificato il relativo verbale al proprietario o al coobbligato nei termini previsti dalla legge.
Il verbale relativo a sanzioni al Codice della Strada, contestato o notificato, vale come titolo esecutivo e in caso di omesso pagamento la sanzione verrà iscritta a ruolo.
Per tutte le altre violazioni amministrative, in caso di ricorso all'autorità competente (Sindaco, ASL, etc.) o in caso di omesso pagamento, il titolo esecutivo è costituito dall'Ordinanza con cui l'autorità inginge il pagamento.
Avverso i verbali sanzionatori relativi al Codice della Strada è ammesso ricorso al Prefetto (entro 30 giorni con istanza presentata direttamente o a mezzo Comando del Corpo Polizia Municipale) o in alternativa al Giudice di Pace (direttamente in cancelleria previo versamento di una tassa).
Avverso le cartelle esattoriali si può ricorrere al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.