ACCONCIATORI ED ESTETISTI

Il regolamento comunale (approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 12/1999, modificata con Deliberazioni del Consiglio n. 70/1999, n. 17/2002, n. 41/2007 e n. 44/2008) stabilisce le regole e le procedure per l’insediamento e lo svolgimento dell’attività di acconciatore e/o di estetista sul territorio della Città di Moncalieri.
L’attività di
acconciatore (termine comprensivo delle vecchie diciture parrucchiere e barbiere) comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente (comprese le semplici prestazioni di manicure e pedicure estetico).
L’attività di
estetista consiste nella prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, allo scopo, esclusivo o prevalente, di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico o con l'applicazione dei prodotti cosmetici; sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Sono comprese le attività svolte anche con l’utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, il bagno turco o quelle finalizzate al dimagrimento.
Non è consentito l’esercizio in forma ambulante delle attività di acconciatore e/o estetista, mentre tali attività possono essere svolte saltuariamente ed eccezionalmente presso il cliente dai titolari di negozi da acconciatore e/o da estetista o da loro dipendente incaricato, purché in normale orario di lavoro.
Inoltre tali attività possono essere dislocate in pubblico locale o presso enti, alberghi, ospedali, case di cura, palestre, circoli privati, convivenze, piscine, centri medici specializzati, caserme, centri commerciali, discoteche o essere svolte presso il domicilio dell'esercente (in quest’ultimo caso a condizione che si ottenga la certificazione sanitaria e si consentano i controlli nei locali, i quali devono, comunque, essere distinti e separati dalla civile abitazione e muniti di idoneo servizio igienico): in tutti questi casi le procedure e le modulistiche rimangono le medesime previste per i normali negozi e si dovrà solo segnalare la situazione nelle note.
Le pratiche relative alle attività di acconciatore ed estetista sono affidate all’Ufficio Attività Economiche.


REQUISITI SOGGETTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
Per lo svolgimento dell’attività di acconciatore e di estetista è necessario essere in possesso di idonea qualifica professionale, che solo nel caso di società non artigiana potrà essere posseduta anche dal direttore tecnico, il quale dovrà dichiarare di accettare l’incarico (modello dichiarazione accettazione nomina direttore tecnico).
Per gli acconciatori tale qualifica professionale deve essere richiesta alla Camera del Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
Per gli estetisti la qualifica professionale viene conseguita a seguito di frequentazione di appositi corsi presso le scuole del settore riconosciute dalla Provincia.

REQUISITI DEI LOCALI
I locali dove si svolge l’attività devono avere i requisiti previsti dal Regolamento comunale (in particolare dagli artt. 9, 10, 11, 12 e 13) e dovranno essere autocertificati contestualmente alla comunicazione di effettiva apertura (modulistica per autocertificazione idoneità sanitaria).

COME APRIRE L’ATTIVITA’
Per aprire un’attività di acconciatore e/o estetista è necessario presentare almeno trenta giorni prima dell’apertura al pubblico una dichiarazione di inizio attività al Comune (modello DIA nuova apertura). Contestualmente all’effettivo inizio si dovrà presentare apposita comunicazione (modello comunicazione effettiva apertura).

COME TRASFERIRE L’ATTIVITA’ IN ALTRI LOCALI
Per trasferire in altri locali di Moncalieri un’attività di acconciatore e/o estetista già presente sul territorio comunale è necessario presentare almeno trenta giorni prima dell’apertura al pubblico una dichiarazione di inizio attività al Comune (modello DIA trasferimento). Contestualmente all’effettivo inizio si dovrà presentare apposita comunicazione (modello comunicazione effettiva apertura).
Se il trasferimento riguarda un’attività già insediata in un altro Comune occorre utilizzare la modulistica prevista per le nuove aperture.

COSA FARE IN CASO DI SUBINGRESSO NELLA GESTIONE
Qualora si subentri nell’attività a qualsiasi titolo (compravendita, affitto d’azienda, donazione, successione) è necessario presentare apposita comunicazione (modello comunicazione subingresso): l’attività potrà essere iniziata dal giorno stesso della comunicazione.
Nel caso in cui contestualmente al subingresso si decida di trasferire l’attività in nuovi locali si dovrà invece attendere almeno trenta giorni per intraprendere l’attività (modello comunicazione subingresso con trasferimento) e poi comunicare l’effettiva apertura (modello comunicazione effettiva apertura).

VARIAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
Qualora cambi il nominativo del direttore tecnico è necessario darne pronta comunicazione (modello comunicazione cambio direttore tecnico) alle
gando la dichiarazione di accettazione della nomina del nuovo direttore (modello dichiarazione accettazione nomina direttore tecnico).

ALTRE VARIAZIONI
E’ inoltre possibile usare la modulistica di comunicazione variazioni in tutti i casi di altre variazioni quali ad esempio:
- cambio legale rappresentante
- modifica ragione sociale
- cessione di quote societarie
- trasferimento della sede legale dell’impresa (se diversa dalla sede dell’attività autorizzata)
- altre modifiche inerenti i titolari dell’attività

ATTIVITA’ TEMPORANEE
Le attività esercitate temporaneamente, anche se a titolo di dimostrazione di prodotti della cosmesi o altro, o in occasione di fiere o manifestazioni, possono svolgersi previa comunicazione, presentata almeno 20 giorni prima dell’evento, contenente l’indicazione dei soggetti in possesso della qualifica professionale che effettueranno le prestazioni (modello comunicazione temporanee).
La comunicazione non è dovuta per iniziative strettamente legate all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli Enti o dalle associazioni del comparto.

ORARI DI APERTURA
L'orario di apertura al pubblico deve essere conforme a quello stabilito con provvedimento del Sindaco (provvedimento sindacale sugli orari).

COME PRESENTARE LE COMUNICAZIONI
Le comunicazioni devono essere:
- indirizzate all’ufficio Attività Economiche
- compilate sulla modulistica appositamente predisposta (i moduli sono disponibili presso l’Ufficio Attività Economiche e sono anche scaricabili cliccando sopra le scritte evidenziate)
- firmate dal legale rappresentante della società o dal titolare della ditta richiedente

DOVE PRESENTARE LE COMUNICAZIONI
• Recandosi presso l’Ufficio Protocollo sito in via Principessa Maria Clotilde n. 10 nel seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,15, lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 16,00
• A mezzo posta con raccomandata A/R indirizzata all’Ufficio Attività Economiche sito in via Principessa Maria Clotilde n. 12
• A mezzo fax al n.011641246 (solo per le comunicazioni in carta semplice e laddove non siano allegate planimetrie in formato superiore ad un foglio A4)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati personali comunicati sono utilizzati dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento avverrà nell’ambito delle finalità istituzionali dell’amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione di consenso.
In ogni caso l’interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003 e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa.