Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
Esercizio del diritto di voto dei cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia.

Il D.Lgs. 12 aprile 1996 n. 197, in attuazione della direttiva 94/80/CE del 19 dicembre 1994, ha disciplinato l’esercizio del diritto di voto e l’eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (vedi elenco Paesi membri).
A tal fine occorre presentare al Sindaco del Comune di residenza apposita domanda d’iscrizione nella lista elettorale aggiunta istituita presso lo stesso Comune.

Nella domanda occorre dichiarare:

- La cittadinanza e l’indirizzo completo nello Stato di origine
- L’attuale residenza
- La richiesta d’iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/200, la domanda, sottoscritta dall’interessato, va consegnata o inviata via fax, per posta o tramite un incaricato, insieme ad una fotocopia non autenticata di un documento d’identità valido del sottoscrittore all’Ufficio Protocollo del Comune.

La domanda può essere presentata in ogni tempo e, in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale, non oltre il quinto giorno successivo all’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

L’Ufficio Elettorale Comunale comunicherà tempestivamente l’esito della domanda. In caso di accoglimento gli interessati riceveranno direttamente al domicilio la tessera elettorale personale con l’indicazione del seggio ove potranno recarsi a votare.

N.B.: I cittadini dell’Unione Europea già inseriti in precedenza nella lista elettorale aggiunta di cui trattasi NON DEVONO rinnovare la domanda.

A norma dell’art. 1, comma 5, del sopra citato D.Lgs. n. 197/96, l’iscrizione nella lista elettorale aggiunta consente ai cittadini dell’Unione Europea:

- L’esercizio del diritto di voto per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale
- L’eleggibilità a Consigliere e l’eventuale nomina a componente della Giunta del Comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di Vice Sindaco.

L’iscrizione permane sino a quando non viene richiesta la cancellazione.