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I titoli previsti dalla normativa sono riportarti sui Manifesti del Ministero della Difesa, riferiti alla classe di leva interessata in quel momento al servizio militare, affissi su tutto il territorio nazionale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e anche in allegato al precetto, già precedentemente citato al punto "Iscrizione alle liste".
Coloro che dimostrino di trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge, devono fare domanda:
- all'Ufficio Leva del Comune di Moncalieri - Palazzo Comunale (per i titoli di cui all'art. 7 comma 1),
- all'Ufficio Leva del Distretto Militare di Torino (per i titoli di cui all'art. 7 comma 3).
DESTINATARI DEL BENEFICIO
L'art. 7, 1° comma elenca i titoli che danno luogo alla concessione dei predetti benefici che possono essere invocati anche dai giovani obiettori di coscienza:
- orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico;
- arruolato con prole;
- figlio unico maggiorenne convivente di genitore portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30/12/1981, n. 834;
- primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad espletare la sua abituale attività lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purché, in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;
- unico fratello convivente di portatore di handicap o affetto da grave patologia, non autosufficiente;.
- vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia stato privato della libertà personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica per un periodo di almeno sessanta giorni;
- fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare.
L'art.7, 3° comma, elenca i titoli che danno luogo alla concessione dei predetti benefici agli arruolati che si trovino in una delle seguenti posizioni:
- difficoltà economiche o familiari, ovvero particolari responsabilità lavorative, quali:
- appartenente a famiglia che con la partenza alle armi dell'arruolato, produttore di reddito, verrebbe a perdere i necessari mezzi di sussistenza, quali individuati nel tempo con apposito decreto ministeriale ai sensi dell'art.7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;
- situazioni debitorie ereditate o dichiarazione di fallimento di attività dei genitori ovvero situazioni debitorie conseguenti a dichiarazioni di fallimento connesse all'avvio o alle condizioni di attività economiche di cui l'interessato sia il titolare;
- figlio di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare ovvero figlio o fratello di militare in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte in servizio e per causa di servizio, limitatamente alla prima e seconda categoria di invalidità di cui alla tabella "A" allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, compresi gli equiparati a dette categorie;
- orfano di entrambi genitori, con funzioni di capo famiglia, con germani maggiorenni a carico;
- appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare;
- primo o altro figlio di genitore caduto nello svolgimento d'attività di lavoro o di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause;
- primo o altro figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria di invalidità di cui alla tabella "A" allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, compresi gli equiparati a dette categorie;
- figlio o fratello di vittima della criminalità organizzata, riconosciuto tale con atti formulati della Pubblica Amministrazione;
- appartenente a famiglia di cui un convivente sia affetto da grave malattia invalidante che richieda cure onerose, sia dal lato economico che dell'assistenza fisica e morale;
- datore di lavoro da almeno 9 mesi che, per soddisfare gli obblighi di leva, è costretto al licenziamento del personale dipendente e a chiudere l'attività;
- responsabile diretto determinante della conduzione d'impresa o attività economica da almeno due anni ovvero d'impresa o attività economica avviata con il sostegno di leggi nazionali o regionali d'incentivazione all'imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo, semprechè con la partenza dell'interessato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalità tecnico-amministrativa dell'azienda o dell'attività.
- cittadino impegnato con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche e culturali, ovvero che nell'espletamento di attività sportiva abbia conseguito risultati e meriti particolari sul piano internazionale, semprechè l'impegno ed i meriti siano documentati da riconoscimenti di organismi pubblici o privati o di esperti di notorio prestigio e competenza nei singoli settori. Qualora dalle suddette documentazioni non emergono in maniera univoca i particolari meriti dell'interessato, l'Amministrazione della Difesa si riserva la facoltà di chiedere conferma alle strutture pubbliche competenti per materia.
Modalità e termini per la presentazione delle domande di dispensa.
La domanda di dispensa (da presentare su modulo dispensa art.7 comma 1 e modulo dispensa art.7 comma 3 o su foglio protocollo), che può essere soltanto firmata dal giovane interessato, può essere spedita, con raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ufficio Leva del Distretto Militare o della Capitaneria di Porto di appartenenza; in alternativa la domanda può essere presentata direttamente ai predetti Organi di leva od al Comune di residenza che ne curerà la trasmissione all'Ufficio Leva.
I giovani residenti all'estero devono presentare la domanda di dispensa e la relativa documentazione alla Rappresentanza Italiana presso lo stato di residenza che provvede ad inoltrare la predetta istanza all'Ufficio Leva competente.
La domanda di congedo anticipato va presentata al Reparto od Ente di appartenenza.
I titoli di dispensa dal compiere la ferma di leva possono essere invocati sino all'ultimo giorno del trimestre in cui l'iscritto è sottoposto a visita di leva, fatta eccezione per i titoli che, sorti per sopravvenute modificazioni della situazione di famiglia non derivanti dalla volontà dell'interessato, possono essere fatti valere fino al giorno precedente la chiamata alle armi od avvio a servizio civile.
Per i giovani chiamati a visita nell'ultimo mese del trimestre, la data ultima di presentazione della domanda è fissata al 30° giorno successivo alla notifica della dichiarazione d'idoneità.
I giovani che su loro richiesta sono arruolati senza visita, possono presentare domanda di dispensa fino all'ultimo giorno del trimestre in cui saranno sottoposti alla visita di leva.
Il diniego di ammissione a dispensa motivato dal Consiglio di Leva con "domanda presentata in perenzione dei termini pur sussistendo il titolo" comporta la possibilità di produrre al Distretto Militare domanda di dispensa ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge 958/86. Il giovane che invoca il titolo di arruolato con prole, ai sensi dell'art. 11 legge 958/86, può presentare la domanda fino al giorno precedente la chiamata alle armi.
Alla domanda deve essere allegata, per i rispettivi titoli, la relativa documentazione (vds. per ogni fattispecie la voce "documenti da produrre e modello domanda) tenendo presente quanto disposto dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 (Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative). Qualora l'Amministrazione della Difesa, in sede di controllo delle dichiarazioni rese in base alla normativa sopra citata in tema di semplificazione delle certificazioni amministrative, accerti la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni stesse procederà a denunciare il dichiarante all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per il reato commesso. Infine, il dichiarante perderà i benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera.
NB: coloro che presentano domanda di dispensa devono dichiarare di rinunciare ad eventuali benefici di ritardo o rinvio del servizio militare. Il relativo procedimento deve intendersi concluso entro 9 mesi dalla data di presentazione delle domande ovvero, nel caso in cui dette domande non siano correttamente documentate, dalla data in cui le stesse vengono regolarizzate dagli interessati.
Il periodo di disponibilità per l'avviamento alle armi degli interessati decorre dalla data di conclusione del procedimento
Documentazione da allegare
- Per la totalità dei casi: situazione di famiglia mod. ex17, completa in ogni sua parte.
- Arruolati di cui alla lettera "a" sub 1., 2., 9.:
- documentazione attestante la situazione patrimoniale di tutti i familiari (fotocopie autenticate dei mod. 101, 102, 730S, 740, ecc., ovvero dichiarazione resa ai sensi della L. 15/1968 attestante che non è stata presentata denuncia dei redditi perchè di ammontare inferiore a quello previsto per l'obbligatorietà della denuncia stessa);
- fotocopia autenticata della ricevuta di pagamento dell'eventuale canone di affitto e copia del relativo contratto di locazione per l'abitazione del nucleo familiare;
- fotocopia autenticata dell'ultima busta paga;
- fotocopia autenticata del libretto di lavoro;
- fotocopia autenticata del mod. I.V.A., nel caso di soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione I.V.A. (per produttori agricoli e tutte le attività imprenditoriali, ecc.);
- dichiarazione del datore di lavoro dell'arruolato, dalla quale risulti:
- l'Ente o Azienda presso cui il giovane presta lavoro;
- il tipo di rapporto di lavoro (a tempo indeterminato, a termine, stagionale);
- l'ammontare complessivo della retribuzione mensile.
- nulla osta dell'ufficio di collocamento;
- copia del libro paga e del libro matricola;
- altri eventuali documenti [certificati rilasciati da Enti Sanitari pubblici, comunali o altre strutture (non sono ammesse autocertificazioni)], idonei ad illustrare la particolare situazione di famiglia.
Solo gli arruolati di cui alla lettera "a" sub 2. devono integrare l'istanza con gli atti giudiziari attestanti la situazione fallimentare dei genitori (dichiarazione fallimentare rilasciata dagli Uffici Giudiziari).
- Arruolati di cui alla lettera "a" sub 3.,6., 7.: documentazione a comprova che l'evento sia avvenuto durante lo svolgimento del servizio o di attività lavorativa subordinata o autonoma, o per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause, rilasciata da Enti assistenziali (INPS o INAIL).
- Arruolati di cui alla lettera "a" sub.4:
- documentazione atta a dimostrare lo stato di Capo famiglia;
- dichiarazione dei germani attestante che non sono percettori di reddito minimo fiscalmente previsto per la condizione "a carico".
- Arruolati di cui alla lettera "a" sub 5.: copia autenticata del foglio matricolare dei fratelli o dichiarazione resa dal Comando o Ente per gli obiettori di coscienza, presso i quali i fratelli prestano servizio.
- Arruolati di cui alla lettera "a" sub 8.: attestato rilasciato dall'Arma dei Carabinieri o dalla Polizia di Stato o con dichiarazione sostitutiva concernente la descrizione delle modalità del reato di cui il padre o il fratello dell'arruolato è stato oggetto.
- Arruolati di cui alla lettera "a" sub 10.: atto costitutivo della società/ente/attività lavorativa attestante il tipo, organizzazione, numero dei soci, carica ricoperta dall'interessato;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- partita I.V.A.;
- copia del libro matricola e del libro paga;
- prospetto dei versamenti INPS o INAIL.
- Arruolati di cui alla lettera "b": la documentazione prevista per gli arruolati di cui alla lettera "a" sub 10. va integrata da:
- diploma e/o attestato professionale dal quale si possa dedurre l'indispensabilità o meno del giovane ai fini della conduzione dell'impresa o attività, pena la mancanza dei presupposti per la funzionalità tecnico-amministrativa, se trattasi di responsabile diretto e determinante dell'azienda o di attività economica;
- certificazione rilasciata dall'istituto finanziario erogante, attestante il contributo elargito e la natura del prestito, qualora si tratti di impresa o attività economica avviata con il sostegno di leggi nazionali o regionali (ivi compresa la Comunità Economica Europea) di incentivazione all'imprenditorialità giovanile e al lavoro autonomo.
- Arruolati di cui alla lettera "c": contratto di lavoro rilasciato da organismi nazionali o internazionali (Ministeri, Università, Centri di ricerca, ecc.) che attesti la durata dell'impegno e il ruolo ricoperto dall'interessato con particolare riferimento alle difficoltà in cui il gruppo di lavoro verrebbe a trovarsi a causa dell'assenza del giovane per la prestazione del servizio militare.
Qualora si tratti di impiego all'estero, la documentazione in originale dovrà essere inoltrata dalle competenti Autorità consolari, accompagnata da traduzione in lingua italiana, corredata di motivato parere. Sono ammesse dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi del Regolamento di attuazione degli art.1, 2 e 3 della Legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, approvato con D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403. In tal caso i Distretti Militari sulla base di quanto previsto dall'art.11 del citato D.P.R., sono tenuti a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Espatrio
Coloro che, per motivi di trasferimento della propria famiglia o di lavoro, stabiliscono all'estero la propria dimora abituale non sono più soggetti a nulla osta da parte delle Autorita' militari italiane, ma devono far pervenire al Distretto Militare di appartenenza, tramite le Autorita' consolari italiane della circoscrizione, una domanda di dispensa dal servizio di leva entro il giorno di presentazione alle armi e/o comunque entro il ventiquattresimo anno di età.
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