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Politiche Sociali - Assegni di maternità
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Che cos'è
L'assegno di maternità è una misura di integrazione del reddito per aiutare le madri che non hanno la copertura previdenziale per affrontare l'evento di una nascita.

L'assegno di maternità è concesso:

  • alla madre, cittadina italiana o comunitaria residente;
  • dal 1° luglio 2000, alle donne cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno (art. 9, D.Lgs. n. 286 del 1998).

L'assegno di maternità è concesso per uno dei seguenti eventi:

  • Per ogni figlio, che sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato (la richiesta dev'essere effettuata entro 6 mesi dalla nascita).
    Se la richiesta dell'assegno è formulata da una cittadina in possesso della carta di soggiorno, è necessario che anche il figlio che non è nato in Italia o non risulta cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea sia in possesso di carta di soggiorno.
  • Per ogni minore che faccia ingresso, nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
    Il beneficio può essere concesso se il minore non ha superato al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento 6 anni di età.
    In caso di affidamenti e adozioni internazionali il beneficio può invece essere concesso anche per i minori che non abbiano compiuto la maggiore età.
Quali requisiti si devono possedere
Occorre che le madri siano:
  • cittadine italiane;
  • cittadine di un Paese comunitario o extracomunitario in possesso di Carta di soggiorno o registrate sulla Carta di soggiorno del marito. (Anche il bambino deve essere registrato sulla carta di soggiorno di uno dei genitori);
  • residenti nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
  • residenti nel Comune di Moncalieri.

Occorre inoltre:

  • che il figlio o il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato;
  • che la domanda sia presentata dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, oppure dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

Importante
Se il minore in affidamento preadottivo non può essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario, a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall'autorità competente, l'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo è equiparato all'inizio della coabitazione del minore con il soggetto affidatario, come risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.
Possono inoltre chiedere l'assegno di maternità anche le madri che abbiano lavorato e siano quindi beneficiarie di un trattamento previdenziale o economico inferiore a quello previsto per l’anno di riferimento.

Attenzione!!
Con l'art. 11 del D.P.C.M. n. 452/2000 il diritto a presentare la domanda per l'assegno di maternità è stato esteso anche ad altri soggetti, fra cui:

freccia Il padre
freccia L'affidatario preadottivo
freccia L'adottante
freccia L'adottante non coniugato
freccia Il padre che ha riconosciuto il neonato o il coniuge della donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento
freccia Il tutore
Importo assegno
Il nucleo familiare del/della richiedente non deve disporre di risorse economiche superiore ad una soglia ISE stabilita annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il requisito della situazione economica del nucleo familiare deve essere posseduto al momento della domanda, avuto riguardo alla composizione dell’intero nucleo familiare.
L’importo dell’assegno viene stabilito ogni anno dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Termine domanda
La domanda deve essere presentata presso l’Ufficio ISEE entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dalla data di ingresso del minore in famiglia. alla domanda occorrerà allegare la dichiarazione sostitutiva relativa alla situazione economica del nucleo familiare (certificato ISEE).
Dove presentare la domanda
La domanda deve essere presentata presso l'Ufficio ISEE.

Ufficio ISEE
Via Alfieri 34 bis - 10024 Moncalieri - Tel. 011/6401441
Funzionario Responsabile: Dott.ssa Ines Tolosa
Operatori: Consentino Antonella, Piccinini Roberto

I controlli
I Comuni effettueranno controlli sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica, con la collaborazione diretta o indiretta del Ministero delle Finanze; la Guardia di Finanza potrà verificare il patrimonio mobiliare presso i gestori.
Verificata la falsità delle dichiarazioni, oltre alle conseguenze penali a carico di chi ha dichiarato il falso, gli assegni non saranno concessi e, se concessi, saranno revocati e si dovranno restituire le somme indebitamente percepite.
Come avviene il pagamento
Il pagamento viene effettuato in un'unica soluzione dall'Inps, entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal Comune.
Il pagamento avverrà t
ramite assegno inviato al domicilio del richiedente o tramite accredito su conto corrente bancario (in questo caso occorre indicare: codice ABI, CAB e CIN).
Si ricorda che l'assegno di maternità è cumulabile con l'assegno per il terzo figlio e che entrambi non costituiscono reddito ai fini fiscali e previdenziali.
Normativa di riferimento

Art. 66 della Legge n. 448 del 23/12/98 e successive modifiche e integrazioni;
Art. 49 della Legge 23/12/1999, n. 488;
Art. 10 del D.P.C.M. 21/12/2000, n. 452;
D.P.C.M. 25/05/2001, n. 337.

Modulistica disponibile
Per informazioni

Ufficio ISEE
Via Alfieri 34 bis - 10024 Moncalieri
Tel: 011/6401441 fax: 011/6401439
Funzionario Responsabile
Dott.ssa Ines Tolosa
Operatori:
Consentino Antonella, Piccinini Roberto
e-mail: ufficio.isee@comune.moncalieri.to.it
Per il calcolo ISEE, telefonare per fissare un appuntamento .

Modalità presentazione documentazione

La situazione economica del nucleo familiare si documenta presentando, insieme alla domanda per l'assegno, una dichiarazione sostitutiva, nella quale si precisa, sotto la propria responsabilità, anche penale:

  • la composizione della famiglia anagrafica;
  • i redditi e il patrimonio mobiliare e immobiliare di tutti i componenti del nucleo familiare riferiti all'anno precedente;
  • l'eventuale presenza all'interno del nucleo familiare di soggetti con handicap grave o invalidità superiore al 66%;
  • i soggetti che gestiscono il patrimonio mobiliare dei componenti del nucleo (BOT, depositi bancari e/o postali, polizze vita stipulate da più di 5 anni).

DOCUMENTI CONSIGLIATI PER LA COMPILAZIONE DEI MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE.

L'attestazione Isee può essere ottenuta anche presso i "Centri di Assistenza Fiscale" (C.A.A.F.), convenzionati, presenti sul territorio previo appuntamento.

CAAF COLDIRETTI, Via S. Croce, 5 – Moncalieri – tel. 011.6406914
CAAF CGN, Via Alfieri, 17 – Moncalieri – tel. 011.6408142 / 6405290
CAAF CGIL (SEDE ATTIVA S.r.l.), C.so Trieste, 23 – Moncalieri – tel. 011.6401704
CAAF CISL, Via Martiri della Libertà, 2 bis – Moncalieri – tel. 011.6433811

LA RICHIESTA PER L’ASSEGNO DOVRÀ COMUNQUE ESSERE CONSEGNATA ALL’UFFICIO ISEE PRESENTANDO L’ATTESTAZIONE ISEE RILASCIATA DAL CAAF.

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