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Politiche Sociali - Assegni nucleo familiare
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L'assegno per il nucleo familiare è una misura per contrastare la povertà di quelle famiglie nelle quali vi siano almeno tre figli minorenni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Il diritto all’assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verifica la presenza all’interno della famiglia anagrafica del richiedente di tre figli minori, salvo che il predetto requisito, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso il diritto decorre dal 1° giorno del mese in cui il requisito si è verificato. Il diritto cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’indicatore della situazione economica. Il requisito della composizione del nucleo familiare non si considera soddisfatto se uno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi. |
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Per ricevere l'assegno il/la richiedente deve possedere i seguenti requisiti: - cittadinanza italiana o comunitaria; - residenza nel Comune di Moncalieri; - tre o più figli minorenni che siano figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo; Il requisito della composizione del nucleo familiare non si considera soddisfatto se uno dei tre figli minori, che risulti nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi. Attenzione! Se i genitori sono residenti in comuni diversi, la domanda deve essere presentata dal genitore che ha nel proprio stato di famiglia i figli minorenni. Se nel corso dell'anno uno dei figli diventa maggiorenne la domanda dovrà fare riferimento al periodo nel quale il figlio era minorenne: in questo caso l'assegno, se dovuto, sarà riconosciuto per il periodo dal 1° gennaio fino al compimento della maggiore età. Quando, nel corso del procedimento di concessione o di erogazione del beneficio, è stato accertata l’irreperibilità del richiedente, ovvero quando risulta agli atti del procedimento che il richiedente è stato escluso dall’esercizio della potestà genitoriale su anche uno dei tre figli minori o nei suoi confronti sono stati adottati i provvedimenti di cui all’art. 333 del codice civile in caso di condotta pregiudizievole del genitore nei confronti dei figli, il Comune, al fine di assicurare l’utilizzo dell’assegno in favore del nucleo familiare e in particolare dei minori, può provvedere in via alternativa alla concessione dell’assegno, che al richiedente medesimo sarebbe spettato, in favore di un altro componente della famiglia anagrafica in cui si trovano i tre minori, dichiarando il richiedente medesimo decaduto dal beneficio eventualmente già concesso. Nel caso in cui il genitore, che ha diritto all'assegno, è deceduto prima dell'erogazione del beneficio, l'assegno che gli sarebbe spettato fino al mese in cui è avvenuto il decesso può:
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| Il nucleo familiare del/della richiedente non deve disporre di risorse economiche superiore ad una soglia ISE stabilita annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il requisito della situazione economica del nucleo familiare deve essere posseduto al momento della domanda, avuto riguardo alla composizione dell’intero nucleo familiare. L’importo dell’assegno viene stabilito ogni anno dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. |
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Le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per cui si richiede il contributo presso l’ufficio ISEE; alla domanda occorrerà allegare la dichiarazione sostitutiva relativa alla situazione economica del nucleo familiare (certificato ISEE). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La domanda deve essere presentata presso l'Ufficio ISEE. Ufficio ISEE Via Alfieri 34 bis - 10024 Moncalieri - Tel. 011/6401441 Funzionario Responsabile Dott.ssa Ines Tolosa Operatori: Consentino Antonella, Piccinini Roberto Per il calcolo ISEE, telefonare per prendere appuntamento. |
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La situazione economica del nucleo familiare si documenta presentando, insieme alla domanda per l'assegno, una dichiarazione sostitutiva, nella quale si precisa, sotto la propria responsabilità, anche penale: - la composizione della famiglia anagrafica; - i redditi e il patrimonio mobiliare e immobiliare di tutti i componenti del nucleo familiare riferiti all'anno precedente; - l'eventuale presenza all'interno del nucleo familiare di soggetti con handicap grave o invalidità superiore al 66%; - i soggetti che gestiscono il patrimonio mobiliare dei componenti del nucleo (BOT, depositi bancari e/o postali, polizze vita stipulate da più di 5 anni). DOCUMENTI CONSIGLIATI PER LA COMPILAZIONE DEI MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE. L'attestazione Isee può essere ottenuta anche presso i "Centri di Assistenza Fiscale" (C.A.A.F.), convenzionati, presenti sul territorio previo appuntamento. CAAF COLDIRETTI, Via S. Croce, 5 Moncalieri tel. 011.6406914 CAAF CGN, Via Alfieri, 17 Moncalieri tel. 011.6408142 / 6405290 CAAF CGIL (SEDE ATTIVA S.r.l.), C.so Trieste, 23 Moncalieri tel. 011.6401704 CAAF CISL, Via Martiri della Libertà, 2 bis Moncalieri tel. 011.6433811 LA RICHIESTA PER L’ASSEGNO DOVRÀ COMUNQUE ESSERE CONSEGNATA ALL’UFFICIO ISEE PRESENTANDO L’ATTESTAZIONE ISEE RILASCIATA DAL CAAF. |
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Come disposto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 03/03/2003 il Comune effettuerà il controllo di veridicità su tutte le Dichiarazioni Isee presentate per la concessione degli assegni di maternità e degli assegni per il nucleo familiare. I controlli verranno effettuati sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica, anche rivolgendosi al Ministero delle Finanze; la Guardia di Finanza potrà verificare il patrimonio mobiliare presso i gestori (Banche, Poste, Società di investimento, ecc.). Verificata la falsità delle dichiarazioni, oltre alle conseguenze penali, gli assegni non saranno concessi e, se già erogati, verranno revocati e si dovranno restituire le somme indebitamente percepite. |
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Per quanto riguarda l’assegno di maternità, il pagamento sarà effettuato dall’Inps sulla base dei dati trasmessi dal Comune entro 45 giorni dalla data di ricezione degli stessi. Per quanto riguarda l’assegno per il nucleo familiare, il pagamento sarà effettuato dall’Inps con cadenza semestrale posticipata. Il pagamento avverrà tramite assegno inviato al domicilio del richiedente o tramite accredito in conto corrente bancario (in questo caso occorre indicare: codice ABI, CAB e CIN). Si ricorda che l’assegno per il nucleo familiare è cumulabile con l’assegno di maternità e che entrambi non costituiscono reddito ai fini fiscali e previdenziale. |
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Art. 65 della Legge n. 448 del 23/12/98 e successive modifiche e integrazioni |
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Domanda di accesso al beneficio |
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Ufficio ISEE |
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