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Politiche Sociali - Esenzione ticket
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| Informazioni Scaricabili | Modulo Esenzione Ticket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Secondo le Leggi dello Stato n. 573/1993, n. 724/1994 e n. 549/1995, sono esenti le seguenti categorie: a) i bambini di età inferiore a 6 anni appartenenti ad un nucleo famigliare con reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore ad € 36.151,98 b) i cittadini di età superiore a 65 anni con reddito complessivo famigliare LORDO riferito all’anno precedente non superiore ad € 36.151,98. L’esenzione è personale e non può essere estesa ai famigliari a carico che non rientrano in queste fasce d’età. c) i cittadini titolari di assegno sociale (ex pensione) con età non inferiore ai 65 anni. L’esenzione è estesa ai famigliari a carico. d) i cittadini di età non inferiore ai 60 anni se donne e 65 se uomini, titolari di pensione minima, aventi un reddito LORDO complessivo riferito all’anno precedente non superiore ad € 8.263,31, incrementato ad € 11.362,05 in presenza del coniuge a carico + € 516,46 per ogni figlio a carico. L’esenzione è estesa ai famigliari a carico. e) soggetti disoccupati iscritti alle liste di collocamento maggiori di 14 anni (non in cerca di prima occupazione) purché appartenenti ad un nucleo famigliare con un reddito LORDO complessivo riferito all’anno precedente non superiore ad € 8.263,31, incrementato ad € 11.362,05 in presenza del coniuge a carico + € 516,46 per ogni figlio a carico. La condizione di disoccupato deve risultare al momento attuale. L’esenzione è estesa ai famigliari a carico. |
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Il proprio diritto all’esenzione dal pagamento del ticket per l’effettuazione di visite, esami clinici, diagnostici e strumentali o terapie, si certifica recandosi presso gli sportelli prenotazione dell’ASL, apponendo la propria firma sull’impegnativa medica nell’apposito spazio e compilando anche un’autocertificazione. |
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Chi ha diritto all'esenzione per patologia deve presentare domanda presso gli uffici distrettuali (CUP) che rilasciano:
sulla base della documentazione clinica redatta da strutture pubbliche o private accreditate ossia lettera di dimissioni e referti ospedalieri. |
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Hanno diritto alle esenzioni di invalidità coloro che abbiano un attestato di invalidità dal 67% al 100% o certificati di commissioni mediche degli ospedali militari. La richiesta di esenzione va presentata allo sportello e viene vagliata dai medici del distretto. Non è obbligatoria la richiesta del medico curante. In caso di accettazione il relativo certificato di esenzione verrà consegnato entro cinque giorni. Il certificato di esenzione deve essere presentato al medico in occasione di ogni visita. Le eventuali scadenze sono indicate sui relativi certificati. L'esenzione ticket riguarda le prestazioni diagnostiche ed i farmaci correlati alla patologia riconosciuta (esenzione totale farmaci ed esenzione prestazioni specialistiche correlate alle patologie invalidanti). |
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Su tutte le specialità farmaceutiche in classe A è dovuta una quota fissa di €. 2,00 a scatola, con le seguenti eccezioni: Esenzione Totale Sono totalmente esentati dal pagamento della quota fissa i titolari dei certificati di esenzione: |
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Sono parzialmente esentati dal pagamento della quota fissa dei €. 2,00, e pagano quindi solo €. 1,00 a scatola, i soggetti affetti:
solo in relazione a quei farmaci per la cura delle patologie o delle condizioni morbose proprie del codice di esenzione. |
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La Giunta Regionale ha modificato le condizioni per usufruire dell'esenzione del pagamento del ticket sui farmaci. Con una disposizione volta a favorire le categorie più deboli (anziani ultrasessantacinquenni, disoccupati e loro famiglie, malati terminali) è stato introdotto un nuovo sistema, sostitutivo rispetto alle precedenti norme in materia. |
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È possibile rivolgersi, per questo tipo di pratiche, all'UFFICIO ESENZIONE TICKET dei Centri Unificati di Prenotazione (CUP), dei Distretti Sanitari di appartenenza di Carmagnola, di Chieri, di Moncalieri e di Nichelino. |
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Ogni pratica per l’esenzione del ticket dei cittadini di Moncalieri deve essere espletata presso:
La normativa comunale vigente prevede l’esenzione dal pagamento del ticket per determinate categorie di cittadini che, escluse dell’esenzione diretta da parte del SSN, posseggono un reddito basso: |
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Per l’assistenza farmaceutica:
Per le prestazioni specialistiche, di diagnosi strumentale, di laboratorio, per prestazioni di fisioterapia, per le relative prescrizioni e per pronto soccorso ospedaliero la cui condizione viene definita “codice bianco”, precisando che il Comune non corrisponderà all’intero costo della prestazione, per conto dei cittadini che pur ritenuti esenti, non abbiano ritirato i referti di visite ed esami entro i 30 giorni:
di precisare che per nucleo familiare ai fini ISEE si intende: la famiglia anagrafica, ovvero quella risultante nello stato di famiglia, nonché le persone fiscalmente a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti il nucleo stesso, pur non conviventi nello stesso stato di famiglia.
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La domanda di riconoscimento dell’esenzione alla spesa per ticket sanitari, redatta su apposito modulo prestampato fornito dal Comune, deve essere presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/00 n°445, compilata innanzi al funzionario comunale, oppure consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Moncalieri, unitamente a copia del documento d’identità del richiedente non scaduto. Il richiedente attesta il possesso dei requisiti e delle condizioni per l’ammissibilità previsti dal presente regolamento alla data della presentazione della domanda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ufficio Servizi Sociali “Pianeta Anziani” Via Principessa Clotilde, 10 Numero Verde 800.335525 Dal Lunedì al Venerdì mattino 8.30-12.15 - Lunedì e Mercoledì pomeriggio 14.30-16.00 Tale ufficio rilascerà l’esenzione, entro un massimo di 15 giorni dalla richiesta, se dovuta, ai soggetti interessati mediante emissione di apposita attestazione comunale. L’esenzione concessa ha durata dalla data del rilascio fino alla data di validità del certificato ISEE e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Modalità di utilizzo del tesserino di esenzione L’attestazione comunale, che riconosce il diritto all’agevolazione, consente di usufruire dell’esenzione ticket per le prestazione di carattere sanitario e farmaci, riconosciuti dal SSN, erogati sul territorio della Regione Piemonte ad esclusione dei “farmaci non mutuabili”collocati nella fascia C del prontuario farmaceutico. Per quanto riguarda i farmaci “generici”, si precisa che l’attestazione comunale per l’esenzione ticket, non copre la spesa della differenza tra il prezzo del farmaco prescritto e il prezzo del farmaco generico. Controlli, accertamenti, revoche Il Comune di Moncalieri ha la facoltà in qualsiasi momento di effettuare controlli e verifiche per accettare la veridicità delle dichiarazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti richiedenti l’esenzione, attraverso l’ausilio della Polizia Municipale e attraverso ogni altro accertamento ritenuto opportuno. Eventuali variazioni delle condizioni di reddito che hanno portato alla concessione dell’esenzione per indigenza, dovranno essere comunicate entro 30 giorni e comportano comunque alla decadenza immediata del diritto all’agevolazione. Il Comune effettuerà controlli sulla composizione del nucleo familiare, sulla situazione economica dichiarata ai fini della determinazione dell’ammontare dell’ISEE del nucleo stesso, anche rivolgendosi il Ministero delle Finanze. La Guardia di Finanza potrà verificare il patrimonio mobiliare presso i gestori (Banche, Poste, Società di investimento, ecc.). Verificata la falsità delle dichiarazioni, oltre alle conseguenze penali, i nuclei familiari esonerati dal pagamento dei ticket sanitari per prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale di laboratorio di fisioterapia e/o per la quota fissa dei farmaci saranno revocati dal suddetto beneficio e dovranno restituire le somme versate dal Comune per fronteggiare le spese sostenute dal nucleo, relativamente al Servizio Sanitario in ambito regionale. |
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