pulsante-Cultura e Pari Opportunità termine
striscia
Pari Opportunità
Raccolta permanente di
arte contemporanea
Mostre
Musica e danza
Teatro e cinema
Associazioni culturali
pulsante-Politiche sociali termine
striscia
Assistenza sociale C.I.S.S.A.
Piano di zona
Erogazione pasti
Servizio lavanderia
Esenzione ticket
Assistenza abitativa
Serv. per cittadini stranieri
Volontariato
Assegni nucleo familiare
Assegni di maternità
Osservatorio sulla famiglia
Diversamente abili
Multiculturalità
pulsante-Progetto Giovani termine
striscia
Informagiovani
Attività
Punti Giovani Territoriali
Sala prove musicali
Filo diretto giovani
pulsante-Scuola e Formazione termine
striscia
Asili nido
Scuole
Orientamento scolastico e professionale
Formazione
pulsante-Biblioteca termine
striscia
pulsante-Ambiente termine
striscia
Parchi e aree protette
Sistema Ciclo Rifiuti
Inquinamento
Anagrafe canina
pulsante-P.R.G.C. - Urbanistica termine
striscia
Urbanistica
Piano Regolatore Generale Comunale - S.I.T.
pulsante-Lavori Pubblici termine
striscia
Lavori pubblici
Piano triennale delle opere
Opere fuori piano triennale
Lavori in corso
Lavori realizzati
pulsante-Protezione Civile termine
striscia
pulsanteSportello Unico dell'Edilizia termine
imma_servizi
termine
Attività economiche-
pulsante
striscia
termine
pulsante
striscia
termine Sport. unico attività produttive- pulsante
striscia
termine Lavoro- pulsante
striscia
striscia
termine
Sport-
pulsante
Manifestazioni
Impianti sportivi
striscia
termine
Sicurezza-
pulsante
striscia
termine
Trasporti e viabilità-
pulsante
striscia
termine
Leva e servizio militare-
pulsante
striscia
termine
Servizi demografici-
pulsante
striscia
testata_comune
Politiche Sociali - Esenzione ticket
freccia
Informazioni Scaricabili Modulo Esenzione Ticket
Chi ne ha diritto
Secondo le Leggi dello Stato n. 573/1993, n. 724/1994 e n. 549/1995, sono esenti le seguenti categorie:

a) i bambini di età inferiore a 6 anni appartenenti ad un nucleo famigliare con reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore ad € 36.151,98

b) i cittadini di età superiore a 65 anni con reddito complessivo famigliare LORDO riferito all’anno precedente non superiore ad € 36.151,98. L’esenzione è personale e non può essere estesa ai famigliari a carico che non rientrano in queste fasce d’età.

c) i cittadini titolari di assegno sociale (ex pensione) con età non inferiore ai 65 anni. L’esenzione è estesa ai famigliari a carico.

d) i cittadini di età non inferiore ai 60 anni se donne e 65 se uomini, titolari di pensione minima, aventi un reddito LORDO complessivo riferito all’anno precedente non superiore ad € 8.263,31, incrementato ad € 11.362,05 in presenza del coniuge a carico + € 516,46 per ogni figlio a carico. L’esenzione è estesa ai famigliari a carico.

e) soggetti disoccupati iscritti alle liste di collocamento maggiori di 14 anni (non in cerca di prima occupazione) purché appartenenti ad un nucleo famigliare con un reddito LORDO complessivo riferito all’anno precedente non superiore ad € 8.263,31, incrementato ad € 11.362,05 in presenza del coniuge a carico + € 516,46 per ogni figlio a carico. La condizione di disoccupato deve risultare al momento attuale. L’esenzione è estesa ai famigliari a carico.
Come si dichiara il proprio diritto

Il proprio diritto all’esenzione dal pagamento del ticket per l’effettuazione di visite, esami clinici, diagnostici e strumentali o terapie, si certifica recandosi presso gli sportelli prenotazione dell’ASL, apponendo la propria firma sull’impegnativa medica nell’apposito spazio e compilando anche un’autocertificazione.

Esenzione per patologia
Chi ha diritto all'esenzione per patologia deve presentare domanda presso gli uffici distrettuali (CUP) che rilasciano:
  • l'esenzione per patologia (D.M. 329 all. 1 e D.M. 296/01 all 1)
  • l'esenzione per malattie rare (Regolamento del 18/05/2001 n. 279)

sulla base della documentazione clinica redatta da strutture pubbliche o private accreditate ossia lettera di dimissioni e referti ospedalieri.
La richiesta di esenzione va presentata allo sportello e viene vagliata dai medici del distretto. Non è obbligatoria la richiesta del medico curante. In caso di accettazione il relativo certificato di esenzione verrà consegnato entro cinque giorni. Il certificato di esenzione deve essere presentato al medico in occasione di ogni visita. Le eventuali scadenze sono indicate sui relativi certificati.
L'esenzione ticket riguarda le prestazioni diagnostiche ed i farmaci.

Esenzione per invalidità
Hanno diritto alle esenzioni di invalidità coloro che abbiano un attestato di invalidità dal 67% al 100% o certificati di commissioni mediche degli ospedali militari.
La richiesta di esenzione va presentata allo sportello e viene vagliata dai medici del distretto. Non è obbligatoria la richiesta del medico curante. In caso di accettazione il relativo certificato di esenzione verrà consegnato entro cinque giorni. Il certificato di esenzione deve essere presentato al medico in occasione di ogni visita. Le eventuali scadenze sono indicate sui relativi certificati.
L'esenzione ticket riguarda le prestazioni diagnostiche ed i farmaci correlati alla patologia riconosciuta (esenzione totale farmaci ed esenzione prestazioni specialistiche correlate alle patologie invalidanti).
Quota fissa sui farmaci
Su tutte le specialità farmaceutiche in classe A è dovuta una quota fissa di €. 2,00 a scatola, con le seguenti eccezioni:

Esenzione Totale
Sono totalmente esentati dal pagamento della quota fissa i titolari dei certificati di esenzione:
CODICI ESENZIONE TOTALE
L01 L02 S02 C03 C01 C02

C04

C05 C06 G02 L03 V01 L04 S03
G01 S01 N01 ** ** **

**

CODICI ESENZIONE TOTALE
M/108/../.. S/108/../.. P/108/../..
Esenzione parziale
Sono parzialmente esentati dal pagamento della quota fissa dei €. 2,00, e pagano quindi solo €. 1,00 a scatola, i soggetti affetti:
  • da malattie croniche ed invalidanti (come da elenco del D.M. 28-05-1999 n. 329)
  • da malattie rare (come da elenco del D.M. 18-05-2001 n. 279 e della D.G.R. n. 38-15326 del 12-4-2005)

solo in relazione a quei farmaci per la cura delle patologie o delle condizioni morbose proprie del codice di esenzione.

Esenzioni dal pagamento del ticket sui farmaci
La Giunta Regionale ha modificato le condizioni per usufruire dell'esenzione del pagamento del ticket sui farmaci.
Con una disposizione volta a favorire le categorie più deboli (anziani ultrasessantacinquenni, disoccupati e loro famiglie, malati terminali) è stato introdotto un nuovo sistema, sostitutivo rispetto alle precedenti norme in materia.
Chi ha diritto all'esenzione
  • i cittadini residenti di età superiore a 65 anni, con un reddito del nucleo familiare (individuato ai fini fiscali, NON anagrafico), riferito all'anno precedente, non superiore a 15.000,00 Euro, al lordo degli oneri deducibili. In questo caso l'ASL di residenza rilascerà apposito attestato di esenzione, a validità annuale, scadente il 30 giugno di ogni anno (codice E11).

  • I cittadini disoccupati non in attesa di prima occupazione, compresi negli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego, i cittadini iscritti nelle liste di mobilità ed i cittadini in cassa integrazione straordinaria; in ognuno dei tre casi il beneficio è esteso ai familiari a carico. In questo caso l'ASL di residenza rilascerà apposito attestato di esenzione, che ha validità di sei mesi dalla data di emissione (codice E12).

  • I cittadini ammalati di malattie progressive in fase terminale. Non serve alcuna certificazione rilasciata dall'ASL, ma sarà il medico curante ad apporre il codice di esenzione previsto (codice W01).

  • A decorrere dal 1 novembre 2006, anche i cittadini di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito non superiore a €. 18.200, in cui uno dei due coniugi sia fiscalmente a carico dell'altro: entrambi i coniugi potranno usufruire dell'esenzione dalla quota fissa sui farmaci (codice E11).

  • I cittadini età superiore a 65 anni che erano in possesso (alla data del 28 aprile 2006) dell'attestato di esenzione M/108/... in quanto titolari di pensione minima, conservano il diritto individuale a tale esenzione, anche se il reddito del loro nucleo familiare sia superiore a 15.000 Euro o a 18.200 Euro se con coniuge a carico (codice E 12).

È possibile rivolgersi, per questo tipo di pratiche, all'UFFICIO ESENZIONE TICKET dei Centri Unificati di Prenotazione (CUP), dei Distretti Sanitari di appartenenza di Carmagnola, di Chieri, di Moncalieri e di Nichelino.
Si ricorda che le esenzioni, già certificate secondo i criteri precedenti, sono ancora valide
fino al 31 ottobre 2006: i titolari di questi certificati potranno recarsi, per il rinnovo, presso gli uffici suddetti: non si richiede di produrre nessuna documentazione fiscale, ma di sottoscrivere un' autocertificazione relativa al proprio reddito. Occorre portare l'eventuale attestato di esenzione in scadenza o scaduto.
L'autocertificazione può essere resa, oltre che dal diretto interessato, anche da un familiare o da altra persona di fiducia.

Dove e quando
Ogni pratica per l’esenzione del ticket dei cittadini di Moncalieri deve essere espletata presso:
  • Azienda Regionale A.S.L. 8 - Via Vittime di Bologna 20
    Sportello n. 7 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 15.00.

La normativa comunale vigente prevede l’esenzione dal pagamento del ticket per determinate categorie di cittadini che, escluse dell’esenzione diretta da parte del SSN, posseggono un reddito basso:

Esenzione ticket indigenti

(Per l’anno 2007 il parametro di riferimento è stato stabilito con deliberazione G.C. n. 11 del 22/01/07)

Assistenza farmaceutica
Per l’assistenza farmaceutica:
  • i nuclei familiari, residenti nel Comune di Moncalieri in possesso di certificato ISEE valido e riferito al reddito dell’anno precedente, pari o inferiore alla soglia di 5.270,00 euro (adeguamento all’indice ISTAT 1,7% del limite fissato per l’anno 2006 a 5.182,00 euro);
  • i minorenni di età superiore ai 6 anni in carico ai servizi di assistenza sociale CISSA in affidamento familiare o inseriti in struttura o comunque soggetti a provvedimenti di tutela del Tribunale per i Minori, su richiesta del servizio sociale competente;
  • gli inoccupati o in cerca di prima occupazione e i loro familiari a carico, residenti nel Comune di Moncalieri, in possesso di certificato ISEE valido e riferito al reddito dell’anno precedente, pari o inferiore alla soglia di 5.270,00 euro (adeguamento all’indice ISTAT 1,7% del limite fissato per l’anno 2006 a 5.182,00 euro);
  • i nuclei familiari in carico ai servizi di assistenza sociale CISSA, in condizioni attuali di disagio socio economico, conseguenti a gravi eventi negativi intervenuti quali malattie, perdita recente di lavoro, che pure in presenza di un reddito riferito all’anno precedente superiore alla soglia comunale determinata per lo stato di indigenza di 5.270,00 euro, necessitino dell’esenzione comunale dalla partecipazione alla spesa sanitaria quale ulteriore prestazione per il superamento della condizione di disagio, nell’ambito dell’intervento definito e motivato dal servizio sociale. Tale prestazione ha durata trimestrale o semestrale, eventualmente rinnovabile sino al termine dell’anno.

Per le prestazioni specialistiche, di diagnosi strumentale, di laboratorio, per prestazioni di fisioterapia, per le relative prescrizioni e per pronto soccorso ospedaliero la cui condizione viene definita “codice bianco”, precisando che il Comune non corrisponderà all’intero costo della prestazione, per conto dei cittadini che pur ritenuti esenti, non abbiano ritirato i referti di visite ed esami entro i 30 giorni:

  • i nuclei familiari, residenti nel Comune di Moncalieri in possesso di certificato ISEE valido e riferito al reddito dell’anno precedente, pari o inferiore alla soglia di 5.270,00 euro (adeguamento all’indice ISTAT 1,7% del limite fissato per l’anno 2006 a 5.182,00 euro);
  • i minorenni di età superiore ai 6 anni in carico ai servizi di assistenza sociale CISSA in affidamento familiare o inseriti in struttura o comunque soggetti a provvedimenti di tutela del Tribunale per i Minori, su richiesta del servizio sociale competente;
  • gli inoccupati o in cerca di prima occupazione e i loro familiari a carico, residenti nel Comune di Moncalieri, in possesso di certificato ISEE valido e riferito al reddito dell’anno precedente, pari o inferiore alla soglia di 5.270,00 euro (adeguamento all’indice ISTAT 1,7% del limite fissato per l’anno 2006 a 5.182,00 euro);
  • i nuclei familiari in carico ai servizi di assistenza sociale CISSA, in condizioni attuali di disagio socio economico, conseguenti a gravi eventi negativi intervenuti quali malattie, perdita recente di lavoro, che pure in presenza di un reddito riferito all’anno precedente superiore alla soglia comunale determinata per lo stato di indigenza di 5.270,00 euro e superiore ai limiti di reddito stabiliti per le esenzione ASL, necessitino dell’esenzione comunale dalla partecipazione alla spesa sanitaria quale ulteriore prestazione per il superamento della condizione di disagio nell’ambito dell’intervento definito e motivato dal servizio sociale. Tale prestazione ha durata trimestrale o semestrale, eventualmente rinnovabile sino al termine dell’anno.

di precisare che per nucleo familiare ai fini ISEE si intende: la famiglia anagrafica, ovvero quella risultante nello stato di famiglia, nonché le persone fiscalmente a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti il nucleo stesso, pur non conviventi nello stesso stato di famiglia.
Tale nucleo è integrato da:

  • eventuali persone in affidamento;
  • genitori, anche qualora non risultino conviventi dello stesso stato di famiglia, in assenza di separazione legale, divorzio o pagamento degli assegni di mantenimento, nonché i figli a carico con essi conviventi.
Come
La domanda di riconoscimento dell’esenzione alla spesa per ticket sanitari, redatta su apposito modulo prestampato fornito dal Comune, deve essere presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/00 n°445, compilata innanzi al funzionario comunale, oppure consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Moncalieri, unitamente a copia del documento d’identità del richiedente non scaduto. Il richiedente attesta il possesso dei requisiti e delle condizioni per l’ammissibilità previsti dal presente regolamento alla data della presentazione della domanda.
Dove e quando
Ufficio Servizi Sociali “Pianeta Anziani” Via Principessa Clotilde, 10 – Numero Verde 800.335525
Dal Lunedì al Venerdì mattino 8.30-12.15 - Lunedì e Mercoledì pomeriggio 14.30-16.00
Tale ufficio rilascerà l’esenzione, entro un massimo di 15 giorni dalla richiesta, se dovuta, ai soggetti interessati mediante emissione di apposita attestazione comunale.
L’esenzione concessa ha durata dalla data del rilascio fino alla data di validità del certificato ISEE e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Modalità di utilizzo del tesserino di esenzione
L’attestazione comunale, che riconosce il diritto all’agevolazione, consente di usufruire dell’esenzione ticket per le prestazione di carattere sanitario e farmaci, riconosciuti dal SSN, erogati sul territorio della Regione Piemonte ad esclusione dei “farmaci non mutuabili”collocati nella fascia C del prontuario farmaceutico.
Per quanto riguarda i farmaci “generici”, si precisa che l’attestazione comunale per l’esenzione ticket, non copre la spesa della differenza tra il prezzo del farmaco prescritto e il prezzo del farmaco generico.

Controlli, accertamenti, revoche
Il Comune di Moncalieri ha la facoltà in qualsiasi momento di effettuare controlli e verifiche per accettare la veridicità delle dichiarazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti richiedenti l’esenzione, attraverso l’ausilio della Polizia Municipale e attraverso ogni altro accertamento ritenuto opportuno.

Eventuali variazioni delle condizioni di reddito che hanno portato alla concessione dell’esenzione per indigenza, dovranno essere comunicate entro 30 giorni e comportano comunque alla decadenza immediata del diritto all’agevolazione.

Il Comune effettuerà controlli sulla composizione del nucleo familiare, sulla situazione economica dichiarata ai fini della determinazione dell’ammontare dell’ISEE del nucleo stesso, anche rivolgendosi il Ministero delle Finanze.
La Guardia di Finanza potrà verificare il patrimonio mobiliare presso i gestori (Banche, Poste, Società di investimento, ecc.).
Verificata la falsità delle dichiarazioni, oltre alle conseguenze penali, i nuclei familiari esonerati dal pagamento dei ticket sanitari per prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale di laboratorio di fisioterapia e/o per la quota fissa dei farmaci saranno revocati dal suddetto beneficio e dovranno restituire le somme versate dal Comune per fronteggiare le spese sostenute dal nucleo, relativamente al Servizio Sanitario in ambito regionale.
Il comune / Guida ai servizi / Vivere la città / E-mail uffici / Numeri utili / Mappa interattiva