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Esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande

La Legge regionale 29/12/2006, n. 38 prevede che le nuove aperture e i trasferimenti di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande siano soggetti ad autorizzazione, prevedendo la semplice segnalazione di inizio attività (SCIA) solo per i seguenti casi:

1)  esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

2)  negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti;
somministrazione al domicilio del consumatore;

3) mense aziendali a favore dei lavoratori dell'azienda;

4) somministrazione in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture
d'accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;

5) somministrazione all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse;

6)  esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della
valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente;

7)  altri casi disposti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;

8)  autorizzazioni temporanee.

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale 8/02/2010, n. 85-13268 alla richiesta di autorizzazione è obbligatorio allegare la seguente documentazione:

1)  studio che esamina e valuta le seguenti componenti ambientali indispensabili a rendere compatibile l'insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sottoscritto ed asseverato da professionista abilitato alla sua redazione: NEL QUALE VENGA RIFERITA L'AREA NORMATIVA P.R.G. (ES: R1, R2 .......)

2)  dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti richiesti dal c.d. "Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento" (D.C.R. 98/1247del 11.01.2007 - Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento) con riferimento alla SCHEDA 5N per le nuove costruzioni e alla SCHEDA 5E per quelle esistenti; dal D.P.R. n. 59 del 02.04.2009 - Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. (09G0068); dal d.lgs. 152 del 03.04.2006 "norme in materia ambientale" (parte V - norme per la tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, art. 272 c. 1 e 2), dal DPR del 25 luglio 1991 - modifiche dell'atto di indirizzo e  coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico emanato con D.P.C.M. in data 21 luglio 1989, relativamente a:
b.1. gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
b.2. gli impianti di smaltimento dei fumi.

3)  qualora l'esercizio di somministrazione venga ad insediarsi in contesti paesaggistici di particolare pregio, sottoposti a vincolo paesistico -ambientale o storico -architettonico, l'interessato deve presentare la dimostrazione asseverata che sono state rispettate le norme del d.lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 Codice dei bei culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (in alternativa dichiarazione del tecnico che non si rientra in tale ipotesi);

4)  dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti dell'art. 1 del D.M. 22/01/2008, n. 37 per gli impianti previsti nell'esercizio di somministrazione, nonché, dimostrazione asseverata che sono rispettate le prescrizioni, per i casi previsti, della legge n. 966/1965 ,del D.M. 16/2/82, del DPR 37/98, della Circolare Ministero dell'Interno 11/12/85, n. 36 e del D.M. 19/08/96 in relazione alla prevenzione incendi dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande;

5)   dimostrazione asseverata, corredata da idonea planimetria e prospetto principale dell'unità immobiliare e delle sue pertinenze, riportante indicazione chiara ed in scala adeguata, dell'area da destinarsi alla raccolta dei rifiuti, le dimensioni ed i
percorsi per l'evacuazione dei rifiuti evitando la sovrapposizione dei percorsi di ingresso degli alimenti e di uscita dei rifiuti nel/dal locale; laddove l'amministrazione comunale, come nel caso di Moncalieri, ha previsto la raccolta differenziata, dimostrazione asseverata corredata da idonea planimetria indicante quali cassonetti differenziati sono disposti nell'area e
quali accorgimenti tecnici, ritenuti utili, come la raccolta del percolato, aspirazione fumi maleodoranti, ecc., sono adottati;

6)  dimostrazione asseverata corredata da planimetrie e sezioni attestanti l'assenza di barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell'esercizio di somministrazione da parte dei diversamente abili in ottemperanza alla Legge 13/89, nel rispetto della normativa edilizia e di quelle igienico sanitarie.

7) studio di impatto sulla viabilità da presentare qualora la superficie di somministrazione sia superiore a mq. 80;

8)  calcolo del fabbisogno parcheggi e loro reperimento o eventuale monetizzazione ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n.32/2013 in caso di locali rientranti in addensamenti o localizzazioni commerciali urbane (A1, A2, A3, A4 e L1)
consultabili sul sito del Comune: 
www.comune.moncalieri.to.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1646

La domanda di autorizzazione va presentata in bollo da € 16,00 sul portale dello Sportello Unico del Comune di Moncalieri e con la modulistica che si autogenera all'interno del medesimo portale, rinvenibile sul sito www.impresainungiorno.gov.it/web/torino/comune/t/F335,
allegando la predetta documentazione tecnica e gli allegati sotto riportati nella modulistica.

Anche tutte le altre pratiche, anche quando soggette a semplice SCIA, inerenti i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande debbono essere presentate tramite il portale dello Sportello Unico.

 
 
 

Modulistica

 

Normativa