1. Inizio pagina
  2. Contenuto della pagina
  3. Menu principale
  4. Menu di Sezione
Contenuto della pagina

Opere in conglomerato cementizio armato

 

Cosa occorre fare
Il costruttore deve effettuare la denuncia delle opere prima dell'inizio dei relativi lavori allo Sportello per l'edilizia. Le denunce devono essere presentate in due copie entrambe in bollo, nelle quali dovranno sempre essere indicati i nominativi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore, secondo il modello reso disponibile attraverso il sito web dello sportello unico dell'edilizia.
Alla denuncia deve essere allegata la seguente documentazione:
· due copie del progetto firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente i calcoli eseguiti, l'ubicazione ed il tipo, le dimensioni delle strutture e quant'altro occorra per definire l'opera, sia nei riguardi dell'esecuzione che nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
· due copie della relazione illustrativa, firmate dal progettista e dal direttore dei lavori, dalle quali risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dai materiali che saranno impiegati nella costruzione;
· due copie della nomina del collaudatore scelto dal committente con la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico. Si precisa che il collaudatore deve essere individuato tra gli architetti e/o gli ingegneri iscritti da almeno dieci anni ai relativi albi professionali; nel caso in cui il committente delle opere sia il costruttore stesso, egli dovrà richiedere agli Ordini Provinciali degli Ingegneri e degli Architetti la designazione di una terna di nominativi tra i quali scegliere il collaudatore, allegando alla designazione copia della segnalazione ricevuta dagli Ordini professionali.
Nel caso in cui vengano impiegati prefabbricati di serie, la ditta produttrice deve fornire tutte le istruzioni per il trasporto ed il montaggio e dichiarare che ogni tipo di struttura oggetto della fornitura corrisponde a quella presentata al Ministero dei LL.PP. (certificato d'origine) e deve inoltre corredare la fornitura con i disegni del manufatto e l'indicazione delle sue caratteristiche di impiego.
Eventuali varianti e/o integrazioni strutturali che si rendessero necessarie nel corso dei lavori delle opere di cui all'art. 65 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 devono essere denunciate allo Sportello per l'Edilizia nella forma e con gli allegati previsti per la denuncia originaria (qualora si tratti di varianti sostanziali) della quale si devono sempre riportare gli estremi di protocollazione (anno, registro, numero).
Ad ultimazione delle strutture, entro il termine di 60 giorni, deve essere depositata allo Sportello per l'edilizia in duplice copia e in carta libera a cura del direttore dei lavori una relazione comprovante l'avvenuta ultimazione delle strutture e relativa all'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 65 del succitato Decreto, esponendo:
· i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59 del d.P.R. n. 380/2001;
· per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
· l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

Collaudo Statico
Il collaudatore ha tempo 60 giorni per effettuare il collaudo, a partire dall'avvenuto deposito della relazione a struttura ultimata. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che dovrà essere consegnato allo Sportello per l'edilizia in due copie, entrambe in bollo

Collaudo Parziale
Possono essere eseguiti in corso d'opera collaudi parziali che devono essere motivati a seguito di difficoltà tecniche o per complessità esecutive dell'opera. Gli stessi dovranno essere consegnati allo Sportello per l'edilizia in due copie entrambe in bollo

Quando è necessario presentare la denuncia
La denuncia dei lavori deve essere presentata in tutti i casi di realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato, precompresso ed a struttura metallica

Tempi
Entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle strutture il direttore dei lavori deve depositare allo Sportello per l'edilizia la relazione di avvenuta ultimazione delle strutture la relazione finale.
Il collaudatore ha tempo 60 giorni per effettuare il collaudo, a partire dall'avvenuto deposito della relazione a struttura ultimata

Oneri marche da bollo in corso di validità da applicarsi alla denuncia.

Sanzioni (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) Sezione III - Norme penali
Art. 71 (L) - Lavori abusivi (Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 13)
Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1.032 euro.
È soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da 1.032 a 10.329 euro, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni dell'articolo 58.
Art. 72 (L) - Omessa denuncia dei lavori (Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 14)
Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da da 103 a 1.032 euro.
Art. 73 (L) - Responsabilità del direttore dei lavori (Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 15)
Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 è punito con l'ammenda da 41 a 206 euro.
Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6.
Art. 74 (L) - Responsabilità del collaudatore (Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 16)
Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all'articolo 67, comma 5, è punito con l'ammenda da 51 a 516 euro.
Art. 75 (L) - Mancanza del certificato di collaudo(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 17)
Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 a 1.032 euro.
Art. 76 (L) - Comunicazione della sentenza (Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 18)
La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro 15 giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, al comune e alla regione interessata ed al consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.

Dove rivolgersi
La denuncia deve essere presentata al Comune di Moncalieri- Ufficio Protocollo, indirizzata allo Sportello Unico dell'Edilizia- Settore Edilizia Privata, in due copie in ottemperanza ai disposti della L.R. 44/2000 contrariamente da quanto indicato nel T.U.E. 380/01.art. 65 lett a.

Normativa di riferimento
Norme nazionali: Legge 5 novembre 1971 n. 1086, Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

Si rinvia al sito regionale per la consultazione di tutte le DGR in materia, con particolare riferimento agli obblighi derivanti dalla D.G.R. 61-11017 del 17/11/2003, dalla D.G.R. 64-11402 del 23/12/2003 e CIRC.REG n. 1/DOP del 27/04/2004, in applicazione al comunicato Regione Piemonte - Settore Protezione Civile ARPA Piemonte - Servizio Sismico - Pinerolo TO "Nuove Norme Tecniche e Classificazione sismica dei Comuni Piemontesi ed in ottemperanza alle disposizioni del Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. 380/01 e s.m.i.; in particolare la Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 4-3084, D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010, di approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attivita' urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese e la Deliberazione 3 febbraio 2012, n. 7-3340 Giunta Regionale recante modifiche e integrazioni alle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con  D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011.

 

Modulistica
Si rinvia alla modulistica della Regione Piemonte:
www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico/modulistica.htm