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Pubblicità sui veicoli

L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a cm 3 rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sonno applicate, fermi restando i limiti di cui all'art. 61 del __D.Lgs.__ 285/92.

La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea, ad eccezione dei taxi, alle seguenti condizioni:

  • che non sia realizzata mediante messaggi variabili
  • che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo
  • che sia posizionata in modo da non ridurre la visibilità rispetto alla targa ed ai dispositivi di segnalazione visiva
  • che sia contenuta entro forme geometriche regolari
  • che se realizzata con pannelli aggiuntivi gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie alla quale sono applicati

La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:

  • che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia (dimensioni esterne di 75 x 35 cm); la pubblicità non deve essere realizzata mediante messaggi variabili
  • che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100 x 12 cm
  • che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate.

L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

  • che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori alla classe 1
  • che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del vicolo e comunque non sia superiore ai 3 mq.
  • che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie
  • che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva
  • che non sia realizzata con mediante messaggi variabili

In tutti i casi le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
Le autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie sono classificate come autoveicoli per uso speciale, ai sensi dell'art. 203, comma 2 lettera q) del D.P.R. 495/92, purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo. In tal caso i veicoli di cui sopra omologati come autopubblicitarie possono effettuare pubblicità durante la fase dinamica della circolazione e conformemente alle seguenti condizioni:

  • la pubblicità deve essere effettuata solo in conto proprio o in conto terzi a titolo non oneroso
  • i veicoli devono essere di proprietà o in locazione/concessione della ditta che usufruisce del messaggio pubblicizzato, pertanto, se il veicolo è immatricolato ad uso di terzi "locazione senza conducente" (art. 84 C.d.S.) potrà essere condotto esclusivamente dal locatario, da un socio della ditta locataria o da un suo dipendente, ma non potrà essere condotto dal proprietario intestatario della carta di circolazione o da un dipendente di quest'ultimo;
  • devono corrispondere il relativo canone o imposta prevista nel Comune di residenza del proprietario, ovvero, nel Comune dove la ditta ha la propria sede, una dipendenza o una succursale.

Il titolare della ditta proprietaria, locataria o concessionaria di auto pubblicitarie che operano nel territorio comunale con sosta permanente e continuativa deve richiedere un'autorizzazione poiché, in tal caso, questi veicoli vengono equiparati a tutti gli effetti agli impianti di pubblicità e propaganda temporanei e sono assoggettati alla disciplina prevista dal presente PGIP.
In ogni caso, questo tipo di pubblicità è vietata all'interno dei centri abitati, sia su area pubblica che privata, ad eccezione delle aree destinate a parcheggio collocate nelle zone omogenee "C" e "D" e solo nel caso in cui si rispettino le seguenti condizioni:

  • siano noleggiati, ai sensi del D.P.R. n. 481/2001, senza conducente;
  • siano semoventi;
  • siano provvisti di carrozzeria apposita che non consenta altri usi se non quelli pubblicitari;
  • che le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
  • che la pubblicità sia esclusivamente relativa al soggetto che ha noleggiato l'autoveicolo, realizzando quindi la tipologia pubblicitaria per conto proprio;
  • che prima di effettuare la pubblicità in forma statica, la ditta pubblicizzata richieda regolare autorizzazione per un periodo non superore a tre mesi.

Il divieto di effettuare pubblicità mediante la sosta prolungata di veicoli pubblicitari comporta la rimozione o la copertura della pubblicità stessa, in modo da renderla inefficace. I veicoli pubblicitari che stazionino per tempi prolungati esponendo i messaggi pubblicitari in vista delle strade, violando quanto sopra prescritto, perdono le caratteristiche e qualità di veicoli con la conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 23 del C.d. S. oltre all'eventuale emissione dell'avviso di accertamento in caso di omessa denuncia dell'imposta di pubblicità.

 
 
Riferimenti normativi

Art. 23 D.Lgs 285/92, art. 57 D.P.R. 495/92 art. 19 Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con competenza del Consiglio Comunale n. 23 del 16/03/2010 (scaricabile dal sito della Città di Moncalieri )