ATTENZIONE: LE DICHIARAZIONI DI RESIDENZA E CAMBIO D'INDIRIZZO NON VENGONO PIU' RICEVUTE DIRETTAMENTE ALLO SPORTELLO ANAGRAFE, MA DOVRANNO ESSERE ESCLUSIVAMENTE RECAPITATE UTILIZZANDO I CANALI DI SEGUITO INDICATI (vedere il punto "Come presentare la dichiarazione e tutti gli allegati).
Occorre usare necessariamente il modello ministeriale "Dichiarazione di residenza" (vedere fondo pagina).
I cittadini italiani, comunitari e stranieri devono allegare alla dichiarazione copia di:
documento d'identità di tutti i richiedenti maggiorenni
L'allegato1 ( dichiarazione del proprietario dell'immobile relativa al titolo di occupazione dell'alloggio) nel caso non si sia titolari di un contratto.
I cittadini extracomunitari dovranno allegare obbligatoriamente anche i documenti che attestano la regolarità del soggiorno in Italia previsti nell'allegato A della modulistica ministeriale (vedere fondo pagina).
I cittadini comunitari provenienti dall'estero dovranno dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'allegato B della modulistica ministeriale (vedere fondo pagina).
Attenzione
Tutti coloro che intendono chiedere la residenza o effettuare un cambio di indirizzo all'interno del Comune di Moncalieri, in base alla legge 23 maggio 2014 n 80, articolo 5, hanno l'obbligo di dichiarare, a pena di nullità della richiesta, il titolo di occupazione dell'alloggio (es: rogito, contratto di locazione, etc. ), compilando la sezione predisposta nel modulo di richiesta ministeriale e, qualora il richiedente non sia proprietario dell'alloggio, è necessario fare compilare e firmare al proprietario la dichiarazione di cui all' Allegato 1.
Si ricorda che il proprietario deve allegare obbligatoriamente anche la copia del suo documento di identità. Per la nuova normativa, infatti, dalle dichiarazioni sostitutive del richiedente la residenza si deve poter conoscere sempre chi è il proprietario dell'immobile (dati anagrafici, indirizzo e telefono).
(Testo dell'articolo 5 della legge 23 maggio 2014 n 80 : "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo, non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge").
La registrazione della dichiarazione anagrafica, da parte dell'Ufficio Anagrafe, avviene nei due giorni lavorativi successivi alla ricezione della stessa.
Entro 45 giorni dall'avvio del procedimento, dopo l'accertamento dei requisiti e le verifiche dei Vigili, senza che l'Anagrafe abbia provveduto ad inoltrare comunicazione di preavviso di rigetto (mediante lettera raccomandata), la nuova residenza si considererà confermata.
Qualora la dichiarazione risulti non corrispondente alla situazione di fatto, l'Anagrafe provvederà, previo preavviso di rigetto, ad annullare la nuova posizione anagrafica ripristinando, con effetto retroattivo, quella precedente.
L' Ufficio provvederà a darne comunicazione, oltre che al dichiarante, al Comune di precedente iscrizione e, qualora sussistano i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni mendaci), all'Autorità di pubblica sicurezza.
Decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, art. 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35.