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Contributo straordinario di urbanizzazione

Si informa che, in attuazione di quanto disposto dalla D.G.R. n. 22-2974 del 29 febbraio 2016, con la Deliberazione n. 53/2016 del 13 Maggio 2016 il Consiglio Comunale ha approvato le modalità di calcolo per la stima dell'incremento di valore immobiliare conseguibile  da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso, necessario ai fini del calcolo delContributo Straordinario di Urbanizzazione (C.S.U.)  di cui dall'art. 16 comma 4 lett. d-ter) del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.

Il Contributo Straordinario di Urbanizzazione (extra-onere), che il soggetto privato dovrà versare al Comune, è pari al 50% della differenza tra il valore di trasformazione ottenibile secondo l'edificabilità prevista dall'intervento proposto in variante urbanistica o in deroga o con cambio di destinazione d'uso ed il valore di trasformazione del medesimo immobile calcolato in base alle condizioni di edificabilità previste dal PRGC vigente.Il calcolo viene effettuato applicando il metodo analitico del valore di trasformazione ovvero sottraendo al nuovo valore di mercato il costo dei lavori sostenuti per realizzare l'intervento.

A questo conteggio dovranno essere applicati i seguenti coefficienti:

 
  • 1,00 per gli interventi di rigenerazione o riqualificazione urbana di aree già edificate;
  • 1,50 per gli interventi su aree libere o non ancora urbanizzate comprese negli insediamenti urbani e/o che confinano per almeno un lato con insediamenti urbani esistenti con densità territoriale uguale o superiore a 0,50 mq/mq di S.L.P. (ovvero 1,50 mc/mq);
  • 1,60 per gli interventi su aree libere o non ancora urbanizzate comprese negli insediamenti urbani e/o che confinano per almeno un lato con insediamenti urbani esistenti con densità territoriale inferiore a 0,50 mq/mq di S.L.P. (ovvero 1,50 mc/mq);
  • 1,80 per gli interventi su aree libere o non urbanizzate esterne agli insediamenti urbani e/o urbanizzati,
  • 2,00 per gli interventi su aree libere o non urbanizzate esterne agli insediamenti urbani e/o urbanizzati che riguardano terreni con capacità d'uso agricolo di classe "I".
 

I proventi del contributo straordinario sono obbligatoriamente utilizzati dal Comune per finalità di riqualificazione urbana (reperimento di standard urbanistici, realizzazione di opere e servizi pubblici) nello stesso ambito in cui ricade l'intervento soggetto a tributo; in sede negoziale potrà essere prevista, quale alternativa al versamento finanziario, la cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche. Per "ambito in cui ricade l'intervento" si deve intendere il distretto urbanistico del PRGC vigente in cui ricade l'intervento ovvero, in taluni specifici casi, il distretto urbanistico contiguo o adiacente all'intervento (principio di prossimità territoriale o funzionale).

Il contributo straordinario di urbanizzazione potrà essere:

 
  • versato al Comune contestualmente al pagamento degli oneri di urbanizzazione o al rilascio del titolo abilitativo o rateizzato ex art. 16 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
  • compensato mediante cessione al Comune di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità con le modalità stabilite in sede negoziale e regolamentate in apposita convenzione.
 

Come disposto dalla D.G.R.n. 22-2974 del 29.02.2016, sono esclusi dall'applicazione del contributo straordinario gli interventi edilizi previsti dalla L.R. 21/1998 (recupero sottotetti), dalla L.R. 9/2003 (recupero rustici) edalla L.R. 20/2009 ("Piano Casa"), gli interventi di mutamento di destinazione d'uso già previsti dalla strumentazione urbanistica vigente, le varianti di iniziativa pubblica ai PRG ed ai SUE nonché le varianti in attuazione dei procedimenti di valorizzazione del patrimonio pubblico immobiliare D.L. 112/2008 ed attivate all'interno di Accordi di Programma.

 
 

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