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Danni ai privati cittadini

 
 
 

Si apre la Fase 2 di presentazione delle domande da parte dei cittadini che hanno subito danni a seguito dell'evento alluvionale del Novembre 2016, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Dipartimento di Protezione Civile (Allegato 1 OCDPC 380/2016) .

ATTENZIONE - SCADENZA CONSEGNA DOMANDA PRIVATI MARTEDI' 23 OTTOBRE 2018 
SI PRECISA CHE LE PERIZIE TECNICHE DEVONO ESSERE ASSEVERATE E NON DEPOSITATE IN TRIBUNALE

 
 
 
 
 

24/10/18 - AVVIATO IL PROCEDIMENTO PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO DA PARTE DEI PRIVATI.

 
 
 
    Chi può presentare domanda?.
    Quando si deve presentare la domanda?.
    Come si deve presentare la domanda?.
    Quali danni sono ammessi a contributo?.
    Quanto viene riconosciuto?.
    Dove si possono trovare ulteriori informazioni?.
    Quali sono le domande più frequenti?.
    Come e quando verranno erogate le somme?.
     
     
     
     
     

    Chi può presentare domanda?

    Le domande per la concessione di contributi ai soggetti privati, possono essere presentate solo dai cittadini (o Amministratori in caso di condomini) che hanno già trasmesso a suo tempo la "Scheda B - ricognizione fabbisogni".

    Per i danni all'abitazione ,la domanda di contributo è presentata dal relativo proprietario . Nel caso di abitazione in comproprietà, i comproprietari devono conferire ad uno di loro apposita delega a presentare la domanda,utilizzando l'apposito modulo .

    Qualora, per l'abitazione, la scheda B sia stata presentata e sottoscritta dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), quest'ultimo può presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino e questa sia stata integralmente sostenuta alla data di presentazione della domanda; in tal caso, nel modulo della domanda deve essere resa dal proprietario dell'abitazione la dichiarazione di rinuncia al contributo.

    Per i beni mobili distrutti o danneggiati
    , ubicati nell'unità immobiliare, distrutta o allagata, destinata alla data dell'evento calamitoso ad abitazione principale del proprietario o di un terzo la domanda è presentata dal proprietario dei medesimi beni mobili; nella domanda presentata dall'usufruttuario/locatario/comodatario, il proprietario dell'abitazione deve dichiarare che i beni mobili ivi  ubicati  non sono di sua proprietà.

    Per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale la domanda è presentata dall'amministratore condominiale o,in sua assenza,da un condomino su delega degli altri condomini conferita utilizzando l'apposito modulo. La domanda presentata dall'amministratore condominiale, a pena di  decadenza, deve essere integrata entro i  successivi 30 giorni  dalla relativa presentazione con il  verbale dell'assemblea condominiale che ha deliberato  l'esecuzione dei  lavori.

     
     
     
     
     

    Quando si deve presentare la domanda?

    Dal 19 settembre è attivo l'ufficio alluvione e si possono presentare le domande nelle modalità indicate di seguito. La scadenza è fissata al 23/10/2018.

     
     
     
     
     

    Come si deve presentare la domanda?

    Le domande dovranno essere presentate utilizzando il Modulo DC/P (con apposizione di marca da bollo da 16 € da acquistare in anticipo) e la Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio.

    Alla domanda di contributo per i danni all'abitazione e alle parti comuni di un edificio residenziale deve essere allegata la perizia asseverata, da redigersi secondo lo schema di seguito allegato. Il costo della perizia resta a carico del richiedente il  contributo.

    Se alla data della sua presentazione siano stati  eseguiti i  lavori e sia stata sostenuta la relativa spesa, alla domanda di contributo deve essere allegata la rendicontazione delle spese sostenute, secondo lo schema allegato.

    La domanda può essere consegnata:
    - a mano presso l'Ufficio Alluvione (Via Principessa Clotilde 8/a c/o URP) dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.00 ed il venerdì dalle 8.30 alle 13.00;
    - spedita a mezzo posta con raccomandata a/r.
    - inviata con posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo  protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

    Nel  caso di spedizione tramite PEC  fa fede la data di invio  dell'e-mail certificata,  mentre nel caso di invio  tramite raccomandata a/r  fa fede la data risultante dal  timbro dell'ufficio  postale accettante.

    Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga consegnata da terzi o  spedita a mezzo posta , alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità.
    Nel caso di inoltro tramite PEC è possibile firmare la domanda con i  correnti sistemi  certificati di firma digitale od in alternativa allegando la copia informatica in formato.pdf o .jpg di un documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo

    Modulistica da scaricare:

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    Quali danni sono ammessi a contributo?

    I contributi sono concessi limitatamente ai  danni subiti e attestati in perizia a:
    -strutture portanti ;
    -impianti: elettrico, citofonico,di diffusione del segnale televisivo,per allarme,rete dati  lan,  termico, di  climatizzazione, idrico/fognario,  ascensore, montascale;
    -finiture interne ed esterne : intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, intonaci, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in  generale;
    -serramenti  interni ed  esterni.

    Possono essere dichiarati danni a beni mobili, anche senza indicazione in perizia, limitatamente a quelli presenti nei vani catastali principali (cucina, sala e camere da letto).

    Tali contributi sono riconoscibili anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori per leggeda evidenziare specificamente nel computo  estimativo  della perizia.

    Sono esclusi i  danni:
    - agli immobili,di proprietà di una persona fisica o di un'impresa,destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva ovvero destinatia tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa; rientrano  nell'ambito  applicativo  del  presente procedimento,  invece, i  danni alle parti  comuni di un edificio residenziale ancorché questo fosse costituito alla data dell'evento calamitoso, oltre che da unità abitative, da unità immobiliari destinate all'esercizio di un'attività economica e produttiva;
    -alle pertinenze ,ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione.
    - ad  aree e fondi  esterni  al fabbricato;
    - ai fabbricati,o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso,in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli  abilitativi;
    - ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso,non risultino iscritti al catasto fabbricatio per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
    - ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
    -ai  beni mobili  registrati .

    I termini per l'esecuzione degli  interventi decorrono dal 13/09/2018 e hanno durata massima pari a:
    a) 18  mesi  per gli  interventi di  ripristino  dei  beni  immobili  danneggiati;
    b) 30 mesi per gli interventi di demolizione, ricostruzione o delocalizzazione dell'abitazione distrutta o  sgomberata.
    I termini possono essere prorogati,su istanza motivata degli interessati, con apposita determinazione del responsabile del procedimento  del Comune interessato, da trasmettere alla Regione.

     
     
     
     
     

    Quanto viene riconosciuto?

    I contributi sono riconosciuti per i danni:
    a) all'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario ,  fino a concorrenza delle risorse destinate alla Regione Piemonte e comunque non oltre  l'80% del minor valore tra quello indicato in scheda B) e quello  risultante dalla perizia asseverata, e comunque nel limite massimo di 150.000,00  euro;
    b) all'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del  proprietario , fino a concorrenza delle risorse destinate alla Regione Piemonte e comunque non oltre il 50% del minor valore traquello indicato in scheda B) e quello risultante dalla perizia asseverata, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;
    c) alle parti comuni di un edificio residenziale, fino a concorrenza delle risorse destinate alla Regione Piemonte, fino all'80% del minor valore tra quello indicato in scheda B) e quello  risultante dalla perizia asseverata se nell'edificio risulta, alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione principale di un proprietario, ovvero,in caso contrario, fino al 50% del citato minor valore, e comunque nel limite massimo di 150.000,00  euro;

    Si intende
    a) per abitazione principale del proprietario quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la sua residenza anagrafica ai  sensi  dell'art. 43  del  Codice Civile;
    b) per abitazione diversa da quella principale del  proprietario:
    b.1) quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la residenza anagrafica di un terzo a titolo di diritto  reale o  personale di godimento  (usufrutto,  locazione,  comodato, etc.)
    b.2) quella in cui alla data dell'evento calamitoso non era stabilita la residenza anagrafica né del  proprietario né di un  terzo.

    Per le prestazioni tecniche (progettazione,direzione lavori,etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota I.V.A.di legge dei lavori di ripristino dei danni  agli immobili;

    Limitatamente all'unità immobiliare distrutta o allagata destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo è concesso un contributo a titolo di ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ivi ubicati a favore del relativo proprietario determinato nella misura massima di 300,00 euro per ciascun vano catastale distrutto o allagato e comunque nel limite massimo di1.500,00 euro. Tale contributo è riconosciuto solo per i vani catastali principali quali:cucina, camera,  sala.

    Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda tutti i danni subiti e ammissibili a contributo siano stati ripristinati e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore al predetto minor valore,si considera l'importo della spesa sostenuta e documentata. Ove alla predetta data , i lavori di ripristino di tutti i danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente , si considera altresì la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia , per quelli non ancora effettuati. Ad ogni modo, nei casi in cui i lavori siano da realizzarsi in tutto o in parte il contributo sarà rideterminato dal Comune all'atto della verifica finale della spesa complessivamente sostenuta,ove questa risultasse di importo  inferiore al predetto minor valore.

     
     
     
     
     

    Dove si possono trovare ulteriori informazioni?

    Ufficio Alluvione
    Via Principessa Clotilde 8/a c/o URP
    dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.00 ed il venerdì dalle 8.30 alle 13.00
    telefono 011/6401211 (centralino) 011/6401339 (URP)
    email alluvione2016@comune.moncalieri.to.it
    In caso di quesiti articolati si consiglia di scrivere un'email. Le risposte relative a quesiti ritenuti di interesse generale, una volta private degli eventuali dati sensibili, verranno anche pubblicate nella sezione "Quali sono le domande più frequenti?"
     
    Ordinanza capo della protezione civile n.380 del 16 agosto 2016:
    http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp;jsessionid=99B8B52A617A2FAC383244FA992DC9CF.worker3?contentId=LEG58586
    Allegato 1 ocpc 380/2016:
    http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/ALLEGATO_1.pdf


     
     
     
     
     

    Quali sono le domande più frequenti ?

    Sul sito della Protezione Civile le risposte agli interrogativi più frequenti.

    FAQ:  http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/contributi_per_i_cittadin.wp

     
     
     
     
     

    Come e quando verranno erogate le somme

    Entro il 31/12/2018 verrà approvato dal Consiglio dei Ministri l'elenco dei beneficiari ed il relativo importo spettante.

    Ad oggi non ci sono informazioni certe rispetto ai tempi di erogazione di tali importi.

    Il contributo verrà erogato tramite accredito su un conto bancario speciale (a costo zero per il cittadino).
    Le informazioni di dettaglio verranno fornite a seguito della pubblicazione dell'elenco delle istanze ammesse.

     
     
     
     

    Pagina aggiornata il 19/09/2018