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Operazioni di estumulazioni ordinarie presso il 4° Ampliamento del Cimitero Urbano

A partire dal 05 agosto 2021 sono entrate in vigore, con delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 04/06/2021, le modifiche al capo IV, art 37- 38- 40 et 41 del Regolamento di Polizia mortuaria, Trasporti e Servizi funebri del Comune di Moncalieri in tema di ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI e precisamente si è disposto quanto segue:

1) l'estumulazione per i defunti con concessione scaduta avverrà previo avviso almeno 90 giorni prima dell'operazione mediante:

- Pubblicazione all'albo pretorio dell'Ordinanza Sindacale n. 77 del 19/8/2021, nonché sul sito del Comune di Moncalieri, quale comunicazione ufficiale;
- Collocazione di apposito avviso sulla sepoltura stessa in luogo ben visibile;
- Affissione agli ingressi del Cimitero urbano dell'elenco dei padiglioni/gruppi per i quali termina il periodo di concessione;


2) almeno 30 giorni prima della data prevista dagli Uffici Cimiteriali per l'estumulazione, verrà data ulteriore comunicazione con indicazione dei nominativi delle salme e della loro ubicazione, nonché della data di estumulazione mediante affissione agli ingressi dei Cimiteri nonché dei padiglioni/gruppi. Nessuna comunicazione verrà inoltrata dagli uffici personalmente agli interessati.

Si precisa che il Comune di Moncalieri non avviserà i parenti dei defunti circa la data di estumulazione, se non tramite la pubblicazione degli elenchi sottostanti e la loro affissione presso il Cimitero Urbano.





Il tutto dovrà avvenire mediante:

- Compilazione di apposito modulo digitale di richiesta, editabile a partire dal 30° giorno successivo alla pubblicazione dell'ordinanza sull'Albo Pretorio fino al 31/12/2021 e raggiungibile dalla pagina web del sito istituzionale del Comune di Moncalieri dedicata ai servizi cimiteriali, alla quale si potrà accedere mediante CIE e/o SPID e/o in mancanza, delegando altro soggetto titolare di SPID, il quale dovrà avere preventiva delega da parte del coniuge o in sua assenza della maggioranza dei parenti di pari grado del defunto.

modulo digitale di richiesta per PRIVATI

modulo digitale di richiesta per ONORANZE FUNEBRI 

- Nell'istanza si dovranno indicare i dati del defunto compresa la residenza, la futura destinazione dello stesso e la volontà di procedere o meno alla cremazione, oltre ai propri dati ed al proprio indirizzo, allegando i propri documenti identificativi ed eleggendo un domicilio presso uno solo degli interessati, e relativa mail/p.e.c., se questi sono più di uno, o presso un'impresa di onoranze funebri. Si sottolinea che qualora trattasi di celletta, la concessione è rinnovabile di altri 25 anni e per una sola volta, in tal caso bisognerà optare per l'opzione rinnovo celletta.

- Al modulo digitale sarà necessario allegare la foto di una marca da bollo da 16 euro previamente annullata, ed il modulo sottostante

- Utilizzare la delega sottostante nel caso in cui il compilatore sia non avente titolo, oppure il compilatore sia un familiare e ci siano più aventi tiolo di pari grado; nel caso di coniuge non utilizzare la delega.

- Le scelte sopracitate editate nel modulo digitale (form) permetteranno la creazione di un ordinativo, il cui pagamento dovrà avvenire prima dell'operazione, tramite la piattaforma PagoPa.

 Lo Sportello "MONCALIERI INFORMA" fornisce assistenza per l'attivazione e/o utilizzo di SPID, previo appuntamento telefonando al numero 011 642238, dal lunedi al giovedi dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 e il venerdi dalle 09:00 alle 13:00. - La firma dei contratti di concessione dei manufatti, ove necessario, potrà avvenire con firma digitale e rinviata a statocivile@cert.comune.moncalieri.to.it o con firma autografa; in tal caso il giorno dell'operazione, i futuri concessionari dovranno essere presenti presso il cimitero, muniti di marca da bollo da 16 euro.

Decorso il termine di 90 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'ordinanza sindacale di cui sopra a cui seguirà l'avviso di cui sopra, in caso di mancata presentazione dell'istanza nei modi sopra indicati, degli aventi diritto di cui alla lett. b), num. 3) dell'art.3 L. n.130/2001 e/o nei casi in cui nessun avente diritto abbia fornito indicazioni circa la collocazione dei resti mortali, si procederà d'ufficio a porre momentaneamente, e per non oltre ulteriori 90 giorni, i resti rinvenuti nel deposito del Cimitero, o a cremare i resti indecomposti (lett. g art. 3 L.130/2001) ed a collocare le ceneri nel deposito del Cimitero, per poi conferire il tutto nell'ossario o nel cinerario comune.