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I procedimenti

 

I procedimenti dello Sportello Unico riguardano gli impianti produttivi, di beni e servizi (cfr. Circ. Min. 8/7/99).

La funzione amministrativa dello Sportello consiste nell'autorizzazione agli interventi di:

  • localizzazione dell'insediamento produttivo sul territorio
  • realizzazione di fabbricati da destinare ad attività produttive
  • ristrutturazione
  • ampliamento
  • cessazione d'attività
  • riattivazione di impianti riconversione di impianti produttivi
  • realizzazione di opere interne ricollocazione di impianti produttivi
  • in particolare: descrizione di alcune tipologie di procedimenti riconducibili alla competenza dello Sportello Unico:

- "descrizione sintetica del procedimento per la realizzazione di nuovi impianti produttivi (con riferimento al solo aspetto edilizio/edificatorio)"- scheda per Permesso di costruire;
- "descrizione sintetica del procedimento per la realizzazione di opere interne agli impianti produttivi, o per la realizzazione di interventi edilizi che non necessitino del Permesso di costruire" - scheda per D.I.A. edilizia;
- "descrizione sintetica del procedimento per la realizzazione di impianti per la distribuzione di carburanti per autotrazione" - scheda per quei procedimenti;

-"descrizione sintetica del procedimento per l'autorizzazione all'emissione di fumi in atmosfera" - scheda per quei procedimenti.

 
 

Tipi procedimento

Il procedimento dello Sportello Unico è di due tipi:

Il procedimento dello Sportello Unico è di due tipi:
Mediante Autocertificazione
la documentazione può essere sostituita da autocertificazioni, purchè la normativa comunitaria non prescriva il rilascio di apposite autorizzazioni (art. 6, c. 1 D.P.R. 447/98),oppure (purchè) non si tratti di materia concernente l'impatto ambientale, di impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, di impianti di produzione di materiale di armamento, di depositi costieri, di impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali o di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti (art. 1, c. 3 D.P.R. 447/98; art. 27 D. Lgs. n. 112/98).
Semplificato
l'imprenditore deve allegare alla domanda di Sportello Unico tutta la documentazione richiesta (pareri, nulla-osta,........) per l'istruttoria della pratica e la corretta definizione del procedimento amministrativo
 
 

Termini

A) Nel caso sub par. 2, lett. a), il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 6 mesi
(11 mesi per i procedimenti inerenti la valutazione di impatto ambientale).
 

 
B) Nel caso sub par. 2, lett. b), il termine finale è di 90 giorni.
 
I termini sopracitati decorrono dal momento in cui la domanda è completa dal punto di vista documentale, comprovata mediante numero di protocollo assegnato dallo Sportello Unico e contestuale comunicazione di avvio del procedimento.

Nel caso di domanda carente
dal punto di vista istruttorio, lo Sportello Unico fornisce all'interessato la modulistica necessaria per le richieste di certificazioni od atti di assenso comunque denominati di competenza di altre P.A., provvedendo poi direttamente all'inoltro presso queste ultime.

In entrambi i tipi di procedimento, sub. par. 2, lett a) e b), lo Sportello Unico può richiedere all'interessato, dietro segnalazione delle Amministrazioni co-interessate al procedimento, di produrre documentazione aggiuntiva entro i 30 giorni successivi alla protocollazione della domanda.

Nel procedimento mediante autocertificazione la richiesta di integrazione può essere fatta per una sola volta.
La richiesta sospende i termini del procedimento, i quali riprendono a decorrere dal momento della consegna allo Sportello delle integrazioni richieste.
Alla scadenza del 90° giorno dalla presentazione della domanda - in caso di procedimento sub b) - la domanda di autorizzazione si intende accolta.

La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.

Nel caso sub a) invece, l'inutile decorso dei 90 giorni previsti per l'espressione dei pareri di competenza delle Amministrazioni co-interessate comporta la convocazione di Conferenze di servizi in funzione pre-decisoria.

 
 

Uffici competenti