L'ACCESSO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER IMU E SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO E' CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO DA CONCORDARE TELEFONANDO AI NUMERI 011/6401336-337-379-380 O TRAMITE MAIL ALL'INDIRIZZO ufficio.tributi@comune.moncalieri.to.it
Per l'anno 2024 il Consiglio Comunale ha deliberato le seguenti aliquote IMU (Delibera di Consiglio Comunale n. 120 del 21/12/2023)
N. |
CASISTICA DEGLI IMMOBILI |
ALIQUOTA (per cento) |
DETRAZIONE/RIDUZIONE |
---|---|---|---|
1 |
Abitazione principale (esclusivamente categoria catastale A1 - A8 - A9) e una pertinenza per categoria (C2 - C6 - C7) |
0,6 |
€ 200,00 |
2 |
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata. ( esclusivamente categoria catastale A1 - A8 - A9) |
0,6 |
€ 200,00 |
3 |
Abitazione e relative pertinenze del coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale, a seguito di provvedimento si separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (esclusivamente categoria catastale A1 - A8 - A9) |
0,6 |
€ 200,00 |
4 |
Terreni agricoli non posseduti da agricoltori e non ricadenti in aree montane o collinari (fogli esenti: Moncalieri dal 5 al 22; 25; 26; Revigliasco dall'1 all'11) |
1,04 |
NESSUNA |
5 |
Immobili locati a titolo di abitazione principale sulla base di contratti tipo concordati fra le organizzazioni dei proprietari e dei conduttori |
0,74 |
25% vedi nota (*) |
6 |
Immobili messi a disposizione dell’Agenzia Sociale per la Locazione (A.S.LO) e destinate, mediante contratto di locazione stipulato ai sensi dell’art. 2, c.3, della L. 431/1998, a famiglie in emergenza abitativa, anche mediante l’attivazione di interventi mirati alla riduzione del disagio abitativo a valere sul Fondo di morosità incolpevole (FIMI) |
0,55 |
25% vedi nota (**) |
7 |
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D |
1,04 di cui: 0,76 Stato 0,28 Comune |
NESSUNA |
8 |
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 |
0,1 |
NESSUNA |
9 |
ALIQUOTA ORDINARIA - L. 214/2011, all'art. 13 comma 6 (da applicare per gli altri immobili e le aree fabbricabili) |
1,04 |
NESSUNA |
10 |
Immobili concessi in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta |
0,76 |
vedi nota (***) |
CONTRATTI A CANONE AGEVOLATO
* Per gli immobili locati a canone agevolato, la Legge di stabilità per il 2016 prevede l’applicazione dell’aliquota deliberata dal comune ridotta al 75%, pertanto l’aliquota effettiva da applicare è pari al 0,555%
** Per gli immobili a disposizione dell’A.S.LO, locati a canone agevolato, la Legge di stabilità per il 2016 prevede l’applicazione dell’aliquota deliberata dal comune ridotta al 75%, pertanto l’aliquota effettiva da applicare è pari al 0,4125%
Coloro che beneficiano dell'applicazione dell'aliquota agevolata prevista in favore di soggetti che stipulino contratti di locazione ad uso abitativo ai sensi della legge 9/12/1998 n° 431, sono tenuti, entro 120 giorni dalla stipula del contratto, a trasmettere apposita comunicazione scritta al servizio Tributi indicando gli estremi identificativi dell'immobile, il contraente e il periodo di durata del medesimo. La predetta comunicazione, da effettuarsi su modello predisposto dal Comune, deve essere rinnovata annualmente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre, a partire dall'anno successivo alla stipula.
(***) IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO
A) Ai sensi dell'art 3 comma 1 lettera C del vigente Regolamento di Disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) alle unità immobiliari e relative pertinenze nella misura di una per categoria catastale (C2, C6, C7) concesse in comodato d'uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale è applicata l'aliquota dello 0,76 punti percentuali (7,6 per 1000). In caso di più unità immobiliari l'aliquota agevolata può essere applicata ad un'unica unità immobiliare. Il contribuente interessato alla fattispecie deve darne comunicazione, utilizzando apposito modello predisposto dal comune, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU.
B) E' possibile godere anche della riduzione del 50% della base imponibile, nel caso in cui:
-il contratto sia registrato;
-il comodante possieda un solo immobile in Italia (il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
-il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
Per il calcolo 2024 inviare una mail al seguente indirizzo:
ufficio.tributi@comune.moncalieri.to.it
Le richieste verranno evase a partire dal 27 Maggio 2024
Il versamento dell' ACCONTO dell'imposta dovrà essere effettuato entro il 17 GIUGNO 2024.
Il versamento va effettuato utilizzando esclusivamente il Modello F24 reperibile presso gli istituti di credito, gli uffici postali e il concessionario della riscossione.
Il codice comune corrispondente al Comune di Moncalieri è F335.
I codici da utilizzare ai fini del pagamento dell'Imu e da indicare nel modello F24 nella colonna "Codice Tributo" sono
Tipologia immobile |
Codice Tributo COMUNE |
Codice Tributo STATO |
---|---|---|
Abitazione Principale e relative Pertinenze (categoria catastale A1- A8- A9) |
3912 |
- |
Fabbricati rurali ad uso strumentale |
3913 |
- |
Terreni agricoli |
3914 |
- |
Aree fabbricabili |
3916 |
- |
Altri fabbricati |
3918 |
- |
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D |
3930 |
3925 |
ATTENZIONE
I moltiplicatori da applicare per l'Imu 2024 sono:
CATEGORIA |
DESCRIZIONE |
MOLTIPLICATORE |
---|---|---|
A (da A1 a A9) |
Immobili adibiti ad abitazione |
160 |
C2 - C6- C7 |
Magazzini - Box - Tettoie |
160 |
B - C3 - C4 - C5 |
Collegi - Scuole - Cappelle - Laboratori Artigiani - Fabbricati e locali per esercizi sportivi - |
140 |
A10 - D5 |
Uffici - Banche ed Assicurazioni |
80 |
D (tranne D5) |
Capannoni industriali - Alberghi - Teatri - Altri fabbricati commerciali |
65 |
C1 |
Negozi |
55 |
- |
Terreni agricoli |
135 |
- |
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti |
75 |
La dichiarazione va presentata solo quando le modifiche che determinano un diverso importo dell'imposta dovuta sono relative
a riduzioni d'imposta e nei casi in cui tali variazioni non sono immediatamente acquisibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. La soppressione dell'obbligo dichiarativo discende dall'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, accertata con provvedimento 18/12/2007 del Territorio. Grazie all'interscambio
informativo, infatti, gli enti locali possono direttamente accedere ai dati relativi agli immobili in essi situati, contenuti negli archivi informatici del Catasto.
In pratica, la dichiarazione IMU non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche attraverso il modello unico informatico (MUI). Si tratta del modello tramite il quale i notai effettuano la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.
Ufficio Tributi - Vicolo A. Cotta 2- Moncalieri
tel 011/6401336-337- 379 -380 - 303 - 239