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SEPARAZIONE/DIVORZIO DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

 
Descrizione

L'articolo 12 della legge 162/2014 prevede la possibilità di concludere accordi di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'ufficiale dello stato civile. Tali accordi hanno la stessa efficacia della sentenza di separazione o di divorzio emessa dall'autorità giurisdizionale.

 
 
Destinatari

Coniugi che hanno contratto matrimonio, civile o religioso in Moncalieri oppure che hanno contratto matrimonio all'estero che è stato poi trascritto nei registri del Comune di Moncalieri.
Se il matrimonio è stato celebrato in un altro comune occorre che uno dei due coniugi sia residente nel territorio del comune di Moncalieri

Inoltre per poter sottoscrivere l'accordo di separazione o divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile i coniugi:

 
  1. non devono avere figli minori ;
  2. non devono avere figli maggiorenni incapaci;
  3. non devono avere figli maggiorenni con handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104;
  4. non devono avere figli maggiorenni non autosufficienti economicamente;
  5. non possono inserire patti di trasferimento patrimoniale all'interno dell'accordo produttivi di effetti traslativi di diritti reali;
 
 
Modalità

I coniugi che posseggono i requisiti sopra indicati debbono richiedere un appuntamento compilando il modulo scaricabile da questa pagina o ritirabile presso lo sportello dell'ufficio dello Stato civile.
Il modulo compilato e sottoscritto dagli interessati unitamente con una fotocopia del documento d'identità in corso di validità di ciascun coniuge può essere consegnato secondo le seguenti modalità:
- a mano presso lo sportello dell'ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico
- via pec protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

Ai richiedenti, una volta raccolta la documentazione necessaria, verrà fissato il primo appuntamento per la sottoscrizione dell'accordo.
A tale appuntamento dovranno presentarsi entrambi personalmente muniti di: 

  1. documento di identità in corso di validità;
  2. ricevuta di pagamento del diritto fisso di segreteria pari a €16 (vedi la voce costi);
  3. una dichiarazione sostitutiva per ogni figlio maggiorenne con allegata fotocopia del documento di identità 
  4. in caso di accordo di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai termini stabiliti dalla legge 6 Maggio 2015 n. 55 (6 mesi/12 mesi), occorrerà produrre copia autentica del verbale d'udienza Presidenziale e dell'omologa in caso di separazione consensuale o copia autentica della sentenza di separazione nel caso di separazione giudiziale (solo se il matrimonio non è stato celebrato a Moncalieri).
 

Per dare validità all'accordo è necessario che i coniugi si ripresentino nuovamente davanti all'ufficiale dello stato civile non prima di 30 giorni dalla data del primo atto. L'ufficiale dello stato civile al momento della sottoscrizione del primo atto comunicherà la data in cui i coniugi dovranno presentarsi per la conferma. La mancata comparizione dei coniugi per questo secondo appuntamento determina l'invalidità dell'accordo.

 
 
Documentazione/modulistica
 
 
 
 
Costi e modalità di pagamento

Il costo è pari a 16€.

Tale diritto fisso deve essere pagato tramite il canale PAGOPA.
L'ufficio provvederà a predisporre e notificare via mail o consegnandolo direttamente allo sportello, la posizione debitoria all'interessato che potrà provvedere al pagamento attraverso uno dei canali abilitati all'incasso PAGO PA.
L'attivazione di questo nuovo sistema di pagamento è un adempimento di legge per facilitare i cittadini. Permette infatti la multicanalità dei sistemi di pagamento, garantendo al cittadino maggior flessibilità (pagamento on line sul portale dei pagamenti dell'ente, presso le tabaccherie, qualsiasi sportello bancario compreso le poste, SatisPay, App IO).

 
 
Informazioni e scadenze

In aggiunta alla conclusione di accordi di separazione o divorzio è possibile richiedere la modifica delle condizioni contenute in un accordo già in precedenza concluso. Fermi restando i requisiti sopra descritti, la modifica delle condizioni non potrà avere ad oggetto questioni concernenti patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali