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SCIA in sanatoria art. 37 del TUE

Visto il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. ( Testo Unico dell'Edilizia );
Premesso che l'Art. 37 del citato DPR 380/01 prevede gli aspetti conseguenti ad Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA e accertamento di conformità ( articolo 4, comma 13 del d.l. n. 398 del 1993; articolo 10 della l. n. 47 del 1985 ) ed in particolare al comma 4, si prevede che, ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.
Considerato che:
Il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. ( Testo Unico dell'Edilizia ), ha ricondotto l'attività edilizia a tre tipologie di procedimenti ( Permesso di Costruire, Denuncia di Inizio Attività e SCIA ).
L'art. 10 del TUE disciplina gli interventi da subordinare al Permesso di Costruire e DIA;
L'art. 22 del T.U.E. disciplina gli interventi da subordinare alla SCIA, tra i quali quelli che venivano ricondotti alla autorizzazione edilizia dalla legislazione passata ed ora abrogata;
L'art. 36 del TUE disciplina i casi di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di DIA o SCIA nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa;
l'Art. 37 del citato DPR 380/01 prevede gli aspetti conseguenti ad Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA o SCIA.
Nel caso di opere eseguite abusivamente il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
Risultano ad oggi realizzabili con DIA o SCIA gli interventi edilizi conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, adottati e dei regolamenti edilizi, non assoggettati a permesso di costruire;
Rilevato che:
in caso di opere realizzate in assenza di idoneo titolo abilitativo, ma riconducibili in via ordinaria al procedimento di SCIA, occorre chiarire, secondo il vigente ordinamento, se la denuncia effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art.37 comma 4 costituisca effetto sanante sia sotto il profilo sanzionatorio che di ottenimento di idoneo titolo edilizio;
In assenza di chiara normativa in merito al rilascio di titolo relativo ad opere elencabili all'art. 37 comma 4 del DPR 380/01 ed in relazione ad indirizzo adottato da alcune amministrazioni locali, secondo il principio di collaborazione tra cittadino ed ente pubblico, nonché in relazione all'opera di  snellimento e semplificazione dei procedimenti in materia edilizia,
Dispone che:

nel solo caso di opere di modesta entità, comunque riconducibili a tipologie di intervento attuabili mediante il procedimento di SCIA, secondo i disposti del vigente Testo Unico dell'Edilizia, quali modifiche distributive interne ed opere che non alterano superfici e volumi e non modificano le caratteristiche e/o l'aspetto esteriore dell'immobile, realizzate in assenza o in difformità dalla SCIA, sia possibile, su istanza del responsabile dell'abuso, o dell'attuale proprietario dell'immobile, assentire la conservazione delle opere mediante idoneo titolo, da conseguirsi, previo pagamento della sanzione amministrativa prevista, con il deposito di SCIA in sanatoria.
Tale procedura è ammessa se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda, da presentare ai sensi e per gli effetti dell'Art. 37 comma 4 del DPR 380/01.
La SCIA in Sanatoria va depositata in duplice copia, dalla quale dovrà risultare, dalla relazione asseverata a firma del professionista abilitato incaricato dalla proprietà, la doppia conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione delle opere, sia al momento della presentazione della domanda.