1. Inizio pagina
  2. Contenuto della pagina
  3. Menu principale
  4. Menu di Sezione
Contenuto della pagina

Installazione di serbatoi GPL

In relazione alla necessità di operare una razionalizzazione e distribuzione più coerente delle attività tecniche ed amministrative del Servizio Edilizia Privata ;
Verificata la necessità di snellire e rendere lineari e chiaramente individuabili i passaggi procedurali e le figure competenti di ogni attività, attribuendo le competenze in modo diretto rispetto ai procedimenti in corso;
Richiamate le fonti normative che introducono nuove indicazioni per lo snellimento delle procedure autorizzative;
Visto il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. ( Testo Unico dell'Edilizia );
Visto il D.Lgs 22.02.2006 n. 128 ( Disciplina impianti GPL );
Premesso che:
Il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. ( Testo Unico dell'Edilizia ), ha ricondotto l'attività edilizia a tre tipologie di procedimenti ( Permesso di Costruire,Denuncia di Inizio Attività  e SCIA).
L'art. 10 del TUE disciplina gli interventi da subordinare al Permesso di Costruire e DIA.
L'art. 22 del T.U.E. disciplina gli interventi da subordinare alla SCIA, tra i quali quelli che venivano ricondotti alla autorizzazione edilizia dalla legislazione passata ed ora abrogata;
L'art. 6 del TUE disciplina i casi di attività libera, salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo .01.04 n. 42 e s.m.i.;
Dato atto che:
Nel caso di esecuzione di deposito di GLP, entro e fuori terra, secondo il vigente testo unico dell'edilizia, l'intervento veniva subordinato all'acquisizione del titolo edilizio con DIA o SCIA per opere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, adottati e dei regolamenti edilizi vigenti;
Visto
Il testo del .Lgs 22.02.2006 n. 128 ( Disciplina impianti GPL ), con particolare riferimento all'art. 17 "semplificazione delle norme per l'installazione dei depositi di GPL di capacità complessiva non superiore a 13 mc.", che prevede, ai fini urbanistici ed edilizi, attività libera come disciplinato dall'art. 6 D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. ( Testo Unico dell'Edilizia)
Si Dispone che:

A) Per l'installazione di serbatoi GPL di capacità complessiva inferiore a 13 mc:
non occorra alcuna pratica comunale, trattandosi di "attività edilizia libera" ai sensi dell'art. 6 del DPR 380/01 e s.m.i. e del DLgs 22-02-2000 n. 128, purchè il sito dell'impianto:

  1. non ricada in zona di tutela idrogeologica (R.D. 03.12.1923 n. 3267 e var 15 PRGC in adeguamento PAI) e/o in zona di tutela del paesaggio (DLgs    2.01.2004 n. 42 e s.m.i);
  2. sia conforme alla previsione del PRGC e del regolamento edilizio vigente
  3. sia conforme alle norme di prevenzione incendi e sicurezza. 

La suddetta disposizione si applica esclusivamente per gli impianti e depositi GPL come indicati all'art. 17 del citato D.Lgs 128/06 e per  le opere accessorie necessarie all'installazione/posa dell'impianto quali basamenti, recinzioni leggere e non invasive, delimitazioni con cordoli e siepi vive.
Restano escluse dalla procedura A tutte quelle opere edilizie non direttamente interessanti il deposito in progetto e che costituiscono manufatti esterni a carattere non accessorio allo stesso e non complementari al corretto funzionamento e sicurezza dell'impianto ( delimitazioni consistenti, strutture di copertura, muri di confinamento ecc.),  le quali  dovranno essere oggetto di titolo abilitativo (SCIA)
Lo sportello unico dell'edilizia non accetterà alcuna pratica rientrante nel punto A;
Qualora pervengano per via postale istanze riferite ai casi di cui al punto A1, si procederà all'inoltro    della comunicazione di archiviazione.

 

B)Per l'installazione di serbatoi inferiori o superiori a 13 mc. che ricadano in zone di tutela idrogeologica, (R.D. 03.12.1923 n. 3267 e var 15 PRGC in adeguamento PAI) e/o in zona di tutela del paesaggio, (D..Lgs 22.01.2004 n. 42 e s.m.i):
-dovrà essere acquisito preventivamente, a cura del professionista incaricato, il titolo corrispondente al vincolo/vincoli nelle forme e nei modi previsti dal vigente ordinamento ( Autorizzazione Municipale per intervento in aree vincolate per scopi idrogeologici ai sensi L.R. 45/89 - Aut. Paesaggistica per interventi in aree sottoposte a vincoli di cui al Dlg. 42/04.)
- Ottenuta l'autorizzazione relativa al vincolo individuato si dovrà rispettare la seguente procedura:
per deposito superiore a mc 13 = presentazione di pratica SCIA conforme alle specifiche di cui al successivo punto C);
per deposito inferiore a mc 13 = attività libera che non richiede alcuna pratica comunale purchè conforme ai punti A2 e A3

 

C ) Per l'installazione di serbatoi GPL di capacità superiore a 13 mc.:
si dovrà presentare regolare pratica SCIA, comprendente:

  1. puntuale indicazione del sito di intervento e dell'impianto su elaborato planimetrico,  debitamente quotato;
  2. dati tecnici caratteristici del deposito; 
  3. dichiarazione di conformità alle previsione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati, ai regolamenti edilizi vigenti ed alle norme di prevenzione incendi e sicurezza (D.M. 16.02.1982 VV.FF.); 
  4. dichiarazione del tecnico incaricato (abilitato) attestante che il sito dell'impianto non è compreso in zona di tutela idrogeologica (R.D. 03.12.1923 n. 3267 e var. 15 PRGC in adeguamento PAI) e/o di tutela del paesaggio (D.:Lgs 22.01.2004 n. 42 e s.m.i), oppure documentazione dell'avvenuto deposito della richiesta di autorizzazione all'Autorità competente alla tutela, di cui al precedente punto B).

Lo sportello unico accetterà esclusivamente pratiche complete dei suddetti allegati.