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Art. 21 sottotetti, abbaini...

che ad integrazione dell'art. 21 "Parametri Edilizi", punto 3 - Volume Edificabile- si assumano le seguenti indicazioni tecniche di riferimento

A) Sottotetti abitabili.  Per i sottotetti di tipo abitabile in cui possano essere aperti abbaini, finestre rase, terrazzini.
Gli abbaini. " Dovranno essere prevalentemente realizzati in asse con le aperture presenti in facciata ". La finestra o apertura dell'abbaino potrà essere delle dimensioni massime pari a quelle preesistenti su eventuale altri abbaini dello stesso tetto ( se già esistenti ) o, in mancanza pari alle citate aperture al piano sottostante."In assenza di qualsiasi ricorrenza nel fabbricato, l'apertura sarà riferita al rapporto tra la dimensione massima del fronte dell'abbaino ( mt. 1,50 dedotta la misura minima di mt. 0,35 ogni lato". Non saranno ammessi abbaini con l'intero fronte vetrato se non in particolari casi valutabili ad insindacabile giudizio della C.E. e per motivate ragioni estetico-architettoniche. "Le caratteristiche costruttive dovranno sempre rispettare, per forme finiture e materiali, quelle dell'edificio e delle preesistenze". Nei soli casi in cui l'inserimento di abbaini in asse con le aperture sottostanti sia reputabile non idoneo al corretto inserimento architettonico dello stesso, sarà ammesso "centrare" il manufatto sulla falda o porzione di essa e la valutazione spetterà alla Commissione Edilizia Integrata.

Le finestre rase, lucernari o velux. "Dovranno essere previste in misura minima per non incidere sulla copertura. Particolari limitazioni e cautele dovranno essere applicate  per interventi in aree protette a livello paesaggistico ed in centri storici anche minori o nei nuclei rurali. Con richiamo alle norme di PRGC nelle falde coprenti sottotetti non abitabili saranno ammessi solamente lucernari ricavati a raso di dimensioni massime m O,55 x O,7°". Per i sottotetti abitabili saranno ammesse aperture a raso nella sola misura idonea al rispetto dei requisiti minimi di ventilazione ed illuminazione secondo i disposti del D.M. 05.07.1975 e s.m.i., anche in compensazione ad aperture esistenti o differenti. Tali aperture non dovranno mai essere superiori a mt. 1,40x.0,78

I terrazzini. "Dovranno essere realizzati all'interno della sagoma del tetto, contenendo il parapetto entro la pendenza della falda." Non devono alterare in ogni caso l'aspetto architettonico dell'immobile con tagli di falda eccessivi nella copertura."Particolari limitazioni e cautele dovranno essere applicate dovute per interventi in aree protette a livello paesaggistico e centri storici anche minori o nuclei rurali". "Nel caso di ventaglia rustica e similare dovrà essere conservata comunque la pantalera mantenendo inalterato il filo di gronda. Per gli edifici non vincolati e con caratteristiche edilizie contemporanee saranno ammesse anche soluzioni alternative con interruzione delle linee di gronda, perché documentate da ragioni estetico-architettoniche fondate, da sottoporre ad insindacabile giudizio della C.E.

B) Sottotetti non abitabili.
Limitazioni. "Non sarà computata la volumetria di quei sottotetti non abitabili nei quali saranno ricavati esclusivamente locali da destinare a sgombero, stenditoio, lavanderia, impianti tecnologici ed eventuali soffitte condominiali". Per tali sottotetti dovrà essere presentato atto di vincolo unilaterale di non abitabilità - Non saranno ammessi solai intermedi compresi nelle falde del tetto.

Impianti spazi e locali non abitabili. (Sgombero, lavanderia, stenditoio, impianti tecnologici e soffitte ) "previsti nel sottotetto dovranno assolvere le sole funzioni di "accessori" della residenza e non potranno essere destinati in alcun modo ad altri scopi non legittimamente autorizzati in virtù di leggi e/o regolamenti". Tali spazi locali potranno avere solo finiture, tipologie ed impianti commisurati all'uso meramente di servizio alla residenza e non potranno essere riconducibili in nessun modo all'uso permanente di persone. Non saranno ammessi corpi riscaldanti di alcun genere, impianti o predisposizione di impianti idrici ed elettrici, se non in misura minima a soddisfare le esigenze dell'utilizzo del locale secondo quanto previsto in permesso.

Lucernari. Nelle falde coprenti sottotetti non abitabili saranno ammessi solamente lucernari ricavati a raso di dimensioni massime mt. O,55 x O,7O, nel numero massimo di uno per locale o, se nello stesso locale, con interasse non inferiore a 5,00 mt. Nel caso di fronti o parti di essi realizzati a timpano, negli stessi non saranno ammesse aperture di finestre per i sottotetti non abitabili ma solo finestre tonde o" occhioni.".

Finestre tonde o "occhioni". "Dovranno essere prevalentemente inserite in posizione centrata sul timpano, in corrispondenza del colmo del tetto." La dimensione massima dell'apertura non potrà superare mt. 0,80 di diametro". In caso di presenza di strutture che impediscano il posizionamento in asse con il colmo, al fine di favorire comunque l'inserimento, sarà consentito spezzare l'occhione in due aperture semi-sferiche, purchè la superficie destinata all'apertura sia pari a quella dell'intero, come sopra indicato
 

Sono comunque fatte salve le prescrizioni e le restrizioni previste nelle schede di dettaglio delle aree normative ( schede di zona ) del vigente PRGC e quelle relative agli immobili sottoposti a vincoli di tutela ( propri, di zona ed anche di patrimonio culturale e storico della città di cui al progetto "Guarini" ).
Saranno ammesse deroghe in ordine a particolari scelte estetico-architettoniche da verificare con il contributo della commissione edilizia integrata.