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Richiesta di Parere Paesaggistico relativo alle pratiche di Condono Edilizio

Parere vincolante ai sensi dell'art. 32 della Legge 47/85 e s.m.i. per pratiche di Condono Edilizio

 

Descrizione 
 
E' il procedimento necessario ai fini di acquisire il benestare paesaggistico al fine di ottenere il titolo edilizio relativo alla pratica per la conservazione delle opere che hanno modificato lo stato dei luoghi in aree sottoposte a vincoli di tutela paesaggistica. Il parere vincolante ai sensi dell'art. 32 della Legge 47/85 e s.m.i. deve essere ottenuto a cura dell'interessato presentando idonea istanza

Come fare
Scaricare il modello oppure richiederne copia allo Sportello Unico per l'Edilizia e compilarlo in tutte le sue parti, allegare la documentazione richiesta.Dove e quando Va depositato al protocollo dell'ufficio nei giorni ed orari di apertura al pubblico, oppure va spedito mezzo posta ordinaria e verrà inoltrato automaticamente allo Sportello Unico per l'Edilizia.

Tempistiche
La pratica viene sottoposta al parere della Commissione locale del Paesaggio nella prima convocazione utile rispetto alla data di presentazione.

 Ufficio e/o figura competente  
Ufficio Edilizia Privata e Segreteria Tecnica dello Sportello Unico per l'Edilizia
 
Costi  
Istanza in bollo in corso di validità con allegata ricevuta del versamento dei diritti di segreteria

 

Informazioni utili  
Prima di attivare tale procedura verificare lo stato dei vincoli operanti, in particolare se non sussistano vincoli ai sensi del D.Lgs 22.01.04 n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che richiedano autorizzazione della Soprintendenza.
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI  
Legge 28/.02.1985 n.47
Circolare Ministeriale n. 3356/58 del 30.07.1985
Circolare Ministeriale n. 3357/25 del 30.07.1985
Circolare Regionale del 11-02-86 prot. 2/SH/PRE
Legge 724 del 23.12.1994 art. 39 modificata dall'art. 2 comma 37 della Legge 662 del 23/12/1996
Legge 326 del 24.11.2003
Legge Regionale n. 33 del 10/11/2004
Legge Regionale 03.04.89 n. 20
D.Lgs 22.01.04 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio
P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12/06/2000 e s.m.i.
Legge regionale n. 26 del 22 dicembre 2015 art. 2 bis
Legge 28/.02.1985 n.47
Art. 32. Opere costruite su aree sottoposte a vincolo  (articolo così sostituito dall'articolo 32, comma 43, legge n. 326 del 2003)
1. Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.
2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:
in difformità dallalegge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni e dal d.P.R. 6/12/01, n. 380, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 35;
in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purché non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;
in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404 pubblicato nella G. U. n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190 e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.
3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui alle precedenti lettere, si applicano le disposizioni dell'articolo 33.
4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 . Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativi edilizio in sanatoria.
Circolare Ministero dei Lavori Pubblici del 30 Luglio 1985 n.3357/25
4. OPERE COSTRUITE SU AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO (art.32)
L'art.32 pone, innanzitutto, un principio generale: e cioè che il rilascio della concessione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Si tratta di vincoli la cui tutela è affidata alla discrezionale valutazione dell'amministrazione che può consentire, negare o sottoporre a condizioni l'edificazione o, comunque, la trasformazione del territorio. La norma non si riferisce, pertanto, alle destinazioni di piano, il cui rispetto è assicurato dal comune nell'esercizio dei suoi poteri, ma ai vincoli posti da amministrazioni diverse da quella comunale.
4.1. IL MOMENTO DELL'IMPOSIZIONE DEL VINCOLO (art.32)
L'art.32 non precisa in quale momento il vincolo deve essere stato imposto, perché sorga la necessità di acquisire il parere favorevole dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo medesimo. La norma, anzi usa una espressione ampia ma che non ne definisce sicuramente l'ambito di applicazione ("opere eseguite su aree sottoposte a vincolo") che necessita di interpretazione sulla base dei princìpi generali. E' il principio che trova applicazione quando si tratti di concessioni di edificare è che esse (comprese quelle in sanatoria) sono rilasciate sulla base della normativa urbanistica vigente al momento del rilascio.
  Pertanto, nessuna questione sorge quando il vincolo preesisteva alla realizzazione dell'opera abusiva e permane tuttora: alla violazione della normativa urbanistica si aggiunge quella del vincolo e, conseguentemente, è necessario acquisire il parere dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo medesimo. Quando l'opera abusiva è stata realizzata in contrasto con un vincolo poi venuto meno, e pertanto inesistente al momento della concessione in sanatoria ovvero della formazione del silenzio- assenso di cui al comma 12 dell'art.35, il comma 1 dell'art.32 non trova applicazione e nessun parere deve essere richiesto: l'amministrazione, d'altra parte, non avrebbe la potestà di negare un parere favorevole, quando il vincolo non esistesse al momento dell'esame dell'opera abusiva. Quando, invece, il vincolo è intervenuto dopo la realizzazione dell'opera abusiva è necessario chiedere il parere previsto dall'art.32, che sarà rilasciato tenendo conto della esistenza del vincolo in parola. Si tratta, infatti, di opere che, in precedenza - mancando della concessione o essendo state realizzate in difformità da questa - non avevano giuridica esistenza; e, pertanto, in occasione della richiesta di concessione in sanatoria, debbono essere valutate secondo la normativa vigente al momento del relativo rilascio. L'art.32, peraltro, lascia al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo la determinazione in ordine al parere. Tale amministrazione, cioè, deve sempre valutare l'opera in relazione agli interessi da tutelare: cosicché potrebbe rilasciare parere favorevole alla concessione in sanatoria, anche quando il vincolo previsto comportasse la inedificabilità assoluta.
Legge Regionale n. 33 del 10/11/2004
Art. 4. (Modalità di rilascio del parere per opere abusive eseguite su immobili sottoposti a vincolo)
1. Il rilascio del parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), per le opere abusive oggetto di istanza di sanatoria eseguite su immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è subdelegato ai comuni, che lo rilasciano sentita la commissione edilizia integrata secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici).
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è trasmesso, contestualmente alla relativa documentazione, alla competente soprintendenza ed alla Regione. Il Ministero può in ogni caso motivatamente annullare il provvedimento entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa completa documentazione ai sensi dell'articolo 159 del d.lgs. 42/2004.
Legge regionale n. 26 il 22 dicembre 2015
2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della 1.r. 32/2008 è inserito il seguente: "
2 bis.
È altresì delegato ai comuni o alle loro forme associative il rilascio del parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), per le opere abusive oggetto di istanza di sanatoria eseguite su immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio.