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Proroga titoli edilizi 2024

 

Nel nuovo Decreto Energia è presente una misura per la proroga straordinaria di permessi di costruire, scia ed autorizzazioni paesaggistiche.
L’art. 4-quater dell'allegato alla Legge 2 febbraio 2024, n. 11, in vigore dall’8 febbraio 2024, si applica ai permessi di costruire rilasciati o formatisi entro il 30 giugno 2024, alle Scia edilizie presentate entro la stessa data e alle convenzioni urbanistiche formatesi entro il medesimo termine.  I lavori attualmente in corso o da avviare potranno beneficiare dell’estensione a 30 mesi della proroga straordinaria dei termini di inizio e fine lavori, (in precedenza tali termini erano fissati al 31 dicembre 2023).
L’obiettivo è quello di affrontare la persistente situazione di difficoltà causata dai ritardi nella fornitura dei materiali e dagli aumenti eccezionali dei prezzi.
Il rinvio si applica ai termini dei seguenti titoli :
Permessi di Costruire ( art. 10 DPR 380/01 e smi )
Segnalazioni certificate di inizio attività (Scia edilizia art. 22-23 DPR 380/01 e smi )  
Autorizzazioni Paesaggistiche (
 Dlgs 42/04 e smi ).

LA PROROGA NON È AUTOMATICA ED È PREVISTA SOLO A PATTO CHE:
gli interessati presentino una comunicazione al Comune per manifestare la volontà di prolungare la validità. La comunicazione deve contenere l’indicazione degli estremi del titolo edilizio e del termine che si vuole prorogare (inizio e/o ultimazione lavori);
non siano già decorsi i termini di inizio e/o fine lavori al momento della comunicazione al Comune; il titolo abilitativo non risulti in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati e con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del Dlgs 42/2004 (es. piani paesaggistici, decreti di vincolo).  
Lo slittamento di 30 mesi è valido anche per i permessi di costruire e per le Scia già prorogati, sulla base dell’art. 15, comma 2, del Testo unico Edilizia, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire o sulla base del DL Semplificazioni del 2020 (art. 10, comma 4 del Dl 76) che, analogamente a quanto poi stabilito dal DL Ucraina, aveva accordato la possibilità di proroga per i permessi di costruire rilasciati entro il 2020.
Beneficiano dell’ulteriore proroga anche le Scia e i permessi di costruire che avevano usufruito dei rinvii dei termini arrivati con l’emergenza Covid (art. 103, comma 2 del Dl 18 del 2020).
In virtù della proroga approvata in Parlamento, è possibile estendere ulteriormente i termini di titoli abilitativi già prorogati in base a leggi precedenti (ai sensi dell’art. 20 del DPR 380/2001) fino al 30 giugno 2024 e pertanto quelli rilasciati sia prima dell’entrata in vigore della nuova norma (e quindi prima dell’8 febbraio 2024), sia dopo l’entrata in vigore della nuova norma (e quindi dall’8 febbraio al 30 giugno 2024).
Si rimanda alla lettura integrale del testo dell’art. 10-septies del dl 181/2022 come modificato dall’art. 4-quater dell'Allegato alla Legge 11/2024, per una maggiore chiarezza e comprensione della nuova normativa.
Normativa
Allegato