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Assegni nucleo familiare

L'assegno per il nucleo familiare è una misura di contrasto della povertà volta ad aiutare le famiglie numerose nelle quali vi siano almeno tre figli minorenni.
Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verifica la presenza all'interno della famiglia anagrafica del richiedente di tre figli minori, salvo che il predetto requisito, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso il diritto decorre dal 1° giorno del mese in cui il requisito si è verificato.
Il diritto cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica.
Il requisito della composizione del nucleo familiare non si considera soddisfatto se uno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi. 

Per ricevere l'assegno il/la richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana o comunitaria;
  • residenza nel Comune di Moncalieri;
  • tre o più figli minorenni che siano figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo;
 

Il requisito della composizione del nucleo familiare non si considera soddisfatto se uno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi.

Attenzione!!!
Se i genitori sono residenti in comuni diversi la domanda deve essere presentata dal genitore che ha nel proprio stato di famiglia i figli minorenni. 
Se nel corso dell'anno uno dei figli diventa maggiorenne la domanda dovrà fare riferimento al periodo nel quale il figlio era minorenne; in tal caso l'assegno, se dovuto, sarà riconosciuto per il periodo dal 1° gennaio al compimento della maggiore età. 

 

Quando, nel corso del procedimento di concessione o di erogazione del beneficio, è stato accertata l'irreperibilità del richiedente, ovvero quando risulta agli atti del procedimento che il richiedente è stato escluso dall'esercizio della potestà genitoriale su anche uno dei tre figli minori o nei suoi confronti sono stati adottati i provvedimenti di cui all'art. 333 del codice civile in caso di condotta pregiudizievole del genitore nei confronti dei figli, il Comune, al fine di assicurare l'utilizzo dell'assegno in favore del nucleo familiare e in particolare dei minori, può provvedere in via alternativa alla concessione dell'assegno, che al richiedente medesimo sarebbe spettato, in favore di un altro componente della famiglia anagrafica in cui si trovano i tre minori, dichiarando il richiedente medesimo decaduto dal beneficio eventualmente già concesso.
Nel caso in cui il genitore avente diritto è deceduto prima dell'erogazione del beneficio, l'assegno che a lui sarebbe spettato fino al mese in cui è avvenuto il decesso può essere concesso, al posto del genitore deceduto, su domanda dell'interessato, all'altro genitore dei tre minori componente la medesima famiglia anagrafica del genitore deceduto, ovvero, in caso di assenza dell'altro genitore nella stessa famiglia anagrafica, ad un altro componente la famiglia anagrafica nella quale si trovano i tre minori.

 

Importo dell'assegno

Il nucleo familiare del/della richiedente non deve disporre di risorse economiche superiore ad una soglia ISE  stabilita annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il requisito della situazione economica del nucleo familiare deve essere posseduto al momento della domanda, avuto riguardo alla composizione dell'intero nucleo familiare.
L'importo dell'assegno viene stabilito ogni anno dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

 

Dove presentare le domande

Le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui si richiede il contributo presso l'ufficio ISEE; alla domanda occorrerà allegare la dichiarazione sostitutiva relativa alla situazione economica del nucleo familiare (certificato ISEE).

 

Come avviene il pagamento

 Il pagamento sarà effettuato dall'Inps con cadenza semestrale posticipata.
Il pagamento avverrà tramite assegno inviato al domicilio del richiedente o tramite accredito in conto corrente bancario (in questo caso occorre indicare il codice IBAN).
Si ricorda che l'assegno per il nucleo familiare è cumulabile con l'assegno di maternità e che entrambi non costituiscono reddito ai fini fiscali e previdenziale.

 

Controlli

Come disposto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 03/03/2003 il Comune effettuerà il controllo di veridicità su tutte le Dichiarazioni Isee presentate per la concessione degli assegni di maternità e degli assegni per il nucleo familiare.
I controlli verranno effettuati sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica, anche rivolgendosi al Ministero delle Finanze; la Guardia di Finanza potrà verificare il patrimonio mobiliare presso i gestori (Banche, Poste, Società di investimento, ecc.).
Verificata la falsità delle dichiarazioni, oltre alle conseguenze penali, gli assegni non saranno concessi e, se già erogati, verranno revocati e si dovranno restituire le somme indebitamente percepite.

 

Uffici competenti