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Assegno di maternità

L'assegno di maternità è una misura di integrazione del reddito volta ad aiutare le madri che non hanno copertura previdenziale per affrontare l'evento nascita.
L'assegno di maternità è concesso alla madre, cittadina italiana residente, nonché a decorrere dal 1° luglio 2000 alle donne, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno (ipertesto all'art. 9, __D.Lgs.__ n. 286 del 1998), per uno dei seguenti eventi:

  • Per ogni figlio nato che sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato. Se la richiesta dell'assegno è formulata da una cittadina in possesso della carta di soggiorno, è necessario che anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione europea sia in possesso di carta di soggiorno.
  • Per ogni minore che faccia ingresso nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.Il beneficio può essere concesso se il minore non ha superato al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento i 6 anni di età. In caso di affidamenti e adozioni internazionali il beneficio può invece essere concesso anche per i minori che non abbiano compiuto la maggiore età.
 

Requisiti necessari

Occorre che le madri siano:

  • cittadine italiane;
  • cittadine di un Paese comunitario o extracomunitario in possesso di Carta di soggiorno o registrate sulla Carta di soggiorno del marito. (Anche il bambino deve essere registrato sulla carta di soggiorno di uno dei genitori);
  • residenti nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
  • residenti nel Comune di Moncalieri. 

Occorre inoltre:

  • che il figlio o il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato;
  • che la domanda sia presentata dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, oppure dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

 Importante: se il minore in affidamento preadottivo non può essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall'autorità competente, l'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo è equiparato all'inizio della coabitazione del minore con il soggetto affidatario quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo. 
Possono inoltre chiedere l'assegno di maternità anche le madri che abbiano lavorato e siano quindi beneficiarie di un trattamento previdenziale o economico inferiore a quello previsto per l'anno di riferimento.

Con l'art. 11 del D.P.C.M. n. 452/2000 il diritto a presentare la domanda per l'assegno di maternità è stato esteso anche ad altri soggetti, fra cui:

 

Il Padre

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dal padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che:

  • la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto
  • il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica del padre e sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi.

Se sussistono queste condizioni l'assegno spetta in via esclusiva al padre!
La domanda allora deve essere presentata dal richiedente al Comune di residenza entro 6 mesi dalla scadenza del termine concesso alla madre (cioè entro un anno dalla data della nascita del figlio), purché risulti che l'assegno spetti in via esclusiva al padre.

 

L'affidatario pre-adottivo

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dall'affidatario preadottivo che, al momento dell'ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno, quando sopraggiunga separazione, a condizione che:

  • l'assegno non sia già stato concesso alla moglie affidataria preadottiva;
  • il richiedente abbia il minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica

La domanda deve essere presentata dal richiedente al Comune di residenza entro 6 mesi dalla scadenza del termine concesso alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo (cioè entro un anno dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica), purché risulti che l'assegno spetti in via esclusiva al padre.

 

L'adottante

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dall'adottante che, al momento dell'ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno, quando sopraggiunga separazione, a condizione che:

  • l'assegno non sia già stato concesso alla moglie che ha ricevuto il minore senza affidamento;
  • il richiedente abbia il minore in adozione presso la propria famiglia anagrafica.

La domanda deve essere presentata dal richiedente al Comune di residenza entro 6 mesi dalla scadenza del termine concesso alla donna che ha ricevuto il minore in adozione senza affidamento (cioè entro un anno dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica), purché risulti che l'assegno spetti in via esclusiva al padre.


 

L'adottante non coniugato

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dall'adottante non coniugato che, al momento dell'ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, a condizione che:

  • il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell'adottante;
  • il minore sia soggetto alla potestà di lui e comunque non sia in affidamento presso terzi.

 La domanda è presentata nel termine perentorio di 6 mesi dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante.

 

Altro soggetto

In caso di decesso della madre del neonato o della donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e qualora il beneficio non sia stato ancora erogato ai suddetti destinatari, l'assegno che sarebbe spettato alla madre o alla donna aventi diritto può essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha riconosciuto il neonato o al coniuge della donna, a condizione che:

  • questi siano regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato;
  • il minore si trovi presso la loro famiglia anagrafica e sia soggetto alla loro potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi.

In alternativa questi soggetti possono, se in possesso dei medesimi requisiti soggettivi ed economici previsti per la persona deceduta, presentare autonoma domanda, che sostituisce ad ogni effetto quella della persona deceduta, e conseguire l'assegno a proprio titolo.
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della persona deceduta nel termine perentorio di 6 mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento (cioè entro un anno dalla data del parto o di ingresso del minore nella famiglia anagrafica).
La domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla donna (cioè entro 6 mesi dalla data del parto o di ingresso del minore nella famiglia anagrafica) quando ne sia documentato il decesso.
Competente alla concessione dell'assegno è sempre il Comune di ultima residenza della persona deceduta!

 

Il tutore

In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei genitori, dell'assegno può beneficiare il soggetto residente, cittadino italiano, comunitario o in possesso di carta di soggiorno, a condizione che:

  • il minore gli sia stato affidato con provvedimento del giudice;
  • il minore si trovi nella famiglia anagrafica dell'affidatario.

 La domanda è presentata al Comune di residenza del richiedente nel termine perentorio di 6 mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso al genitore.

 

Importo dell'assegno

 Il nucleo familiare del/della richiedente non deve disporre di risorse economiche superiore ad una soglia ISE  stabilita annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il requisito della situazione economica del nucleo familiare deve essere posseduto al momento della domanda, avuto riguardo alla composizione dell'intero nucleo familiare.
L'importo dell'assegno viene stabilito ogni anno dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

Dove presentare la domanda

La domanda deve essere presentata presso l'Ufficio ISEE entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dalla data di ingresso del minore in famiglia. alla domanda occorrerà allegare la dichiarazione sostitutiva relativa alla situazione economica del nucleo familiare (certificato ISEE).