L'amianto (o asbesto) è un minerale a struttura fibrosa appartenente alla classe dei silicati ed è presente in natura in numerose parti del pianeta. Si ottiene a seguito di attività estrattiva e per le sue innumerevoli proprietà chimico-fisiche è stato largamente utilizzato nel corso degli anni sia nell'industria che nell'edilizia. Con la Legge n. 257 del 27/03/1992 è stata imposta la cessazione dell'impiego dell'amianto
La pericolosità dell'amianto è dovuta alla capacità del materiale di rilasciare fibre microscopiche potenzialmente inalabili dall'uomo, che possono essere causa di gravi patologie a carico prevalentemente dell'apparato respiratorio.
Non sempre però l'amianto può essere pericoloso, se il manufatto che lo contiene è in ottimo stato di conservazione e si è provveduto ad una corretta manutenzione dello stesso. E' sicuramente pericoloso quando può disperdere le fibre nell'ambiente circostante per effetto del suo deterioramento o di sollecitazioni. Va precisato che l'amianto friabile, ovvero quello che si può ridurre in polvere con la semplice azione manuale, è considerato più pericoloso dell'amianto compatto (quello cioè legato ad una matrice solida), proprio per la sua tendenza a sgretolarsi e disperdere fibre.
Il D.M. 6/9/94 indica altresì i parametri al cui riscontro il proprietario dovrà intervenire con un intervento di bonifica che potrà consistere, in relazione alle caratteristiche tecnico-strutturali e di utilizzo dell'immobile nonché allo stato conservativo dei manufatti, nella rimozione o incapsulamento o confinamento dei medesimi.
Le modalità di trasmissione della scheda per la comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 2016 n. 124 - 7279, sono le seguenti:
Il D.M. 6/9/94 obbliga il proprietario e/o il responsabile di attività che si svolgono all'interno di strutture edilizie con presenza di manufatti contenenti amianto a predisporre un programma di controllo, custodia e manutenzione che implica la verifica periodica dello stato conservativo dei manufatti.
Al fine di accertare l'effettiva presenza di amianto è possibile far analizzare un campione di materiale presso un laboratorio qualificato ai sensi del D.M. 14/5/96.
Per la bonifica e/o lo smaltimento di manufatti in amianto occorre rivolgersi a ditte specializzate, iscritte nell'apposita categoria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale istituita presso la Camera di Commercio di Torino, consultabile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Legge n. 257 del 27/03/1992 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
D.M. del 06/09/94 Normative e metodologie tecniche di applicazione della legge 27 marzo 1992, n. 257, per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione, la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie
__D.Lgs.__ 81 del 9/4/08 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Titolo IX Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto.
L.R. 30 del 14/10/08 Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto.
D.G.R. 18 dicembre 2013, n. 25-6899 Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantita' di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide presenti in utenze civili da parte di privati cittadini.
D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 - 7279 Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (Piano regionale amianto) per gli anni 2016-2020.