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Fondo morosità incolpevole (FIMI)

Descrizione

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di affitto a causa della perdita o consistente riduzione del reddito del nucleo familiare, dovute ad una delle seguenti cause:

  • perdita del lavoro per licenziamento;
  • accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
  • cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
  • mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
  • cessazioni di attività libero professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; 
  • malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. 

La misura regionale fa fronte al disagio abitativo connesso alla perdita della casa per morosità incolpevole, promuovendo la sottoscrizione di nuovi contratti a canone concordato. I contributi previsti sono destinati a sanare in toto o in parte la morosità pregressa, oltre ad assicurare il versamento di un numero di mensilità relativo ad un nuovo contratto a canone ribassato, fino ad un massimo concedibile pari a euro 12.000,00.

 
 
 

Destinatari

1. possesso della cittadinanza italiana, ovvero cittadini di un paese dell'Unione Europea, o cittadini di uno stato non appartenente all'U.E. in possesso di regolare titolo di soggiorno;
2. titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato sito nel Comune di Moncalieri;
3. residenza da almeno un anno nell'immobile per il quale si chiede il contributo; 
4. nessuno dei componenti del nucleo familiare deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di Torino di altro immobile fruibile ed adeguato alle  esigenze del proprio nucleo familiare; 
5. reddito I.S.E non superiore a € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00; i soggetti che dichiarano un ISEE pari a zero, dovranno presentare una dichiarazione integrativa, nella quale il richiedente dovrà indicare le fonti di sostentamento del proprio nucleo familiare;
6. presenza di atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
7. possesso documentato di una situazione soggettiva per cui il nucleo familiare residente  nell'immobile, a seguito di eventi documentabili, ha subito la perdita o la a consistente riduzione della capacità reddituale tale da determinare l'inadempienza all'obbligo del pagamento del canone di locazione.

 
 

Ammontare del contributo

È legato all'ammontare della morosità incolpevole pregressa accertata ed a condizione che venga sottoscritto un nuovo contratto d'affitto a canone concordato ribassato.
La sottoscrizione dei nuovi contratti a canone concordato avviene con il supporto dell'attività svolta dagli sportelli comunali "Agenzie sociali per la locazione", presso l'Ufficio Casa del Comune.

Per calcolare il canone di locazione del nuovo contratto ed il relativo ribasso in percentuale, è necessario che il locatore si presenti presso l'Ufficio Casa munito della seguente documentazione:
- A.P.E.
- esatta metratura di balcone, cantina, garage, area verde ad uso esclusivo (qualora vi siano);
- planimetria

 
 

Costi e modalità di pagamento

Non sono previsti costi.

 
 
 

Documentazione/modulistica

 
 
 

Normativa di riferimento